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1

Lenzi, Francesca Romana. "Aspetti socio-giuridici del peacekeeping." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (August 2017): 83–102. http://dx.doi.org/10.3280/sd2017-002004.

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2

Ricci de Amorim, André. "Il Rifugio Nell'unione Europea." Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia 49, no. 1 (September 7, 2021): 314–32. http://dx.doi.org/10.14393/rfadir-v49n1a2021-56229.

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Abstract:
Lo scopo di questo articolo è analizzare gli aspetti intrinseci più importanti in termini di riconoscimento dello status di rifugiato e in che modo le istituzioni europee, in particolare le Corti europee, interpretano tali elementi. Inizialmente, verranno presentati gli aspetti generali dello status di rifugiato come previsti nella Convenzione di Ginevra del 1951. In seguito, a partire dalla prospettiva dell'Unione Europea, verranno affrontati i seguenti aspetti: il principio di nonrefoulement, il divieto di sanzioni penali e la natura temporanea della concessione dello status di rifugiato. La metodologia utilizzata segue l'approccio dialettico giuridico, con l'aiuto di ricerche bibliografiche dottrinali, nonché giurisprudenziali e di strumenti giuridici relativi alla protezione dei rifugiati, che consentono una migliore percezione della realtà nell'Unione Europea.
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3

Paradiso, Massimo. "Aspetti giuridici e politici della sterilizzazione." Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 86 (January 1, 1991): 77. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v86i0p77-93.

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4

Caporale, Maria. "Aspetti civilistici e penalistici della maternità su commissione." Medicina e Morale 44, no. 1 (February 28, 1995): 91–111. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.992.

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Abstract:
L'articolo esamina i riflessi giuridici in campo civile e penale del fenomeno della "maternità su commissione" affrontando il problema della frontiera etica del progresso scientifico. L'Autrice individua i rischi connessi all'insorgere di tali pratiche "sostitutive"descrivendo una molteplicità di situazioni limite: la frammentazione delle funzioni della maternità (ovulazione, gestazione, educazione) che tecnicamente possono essere ricondotte a soggetti diversi; il conseguente smarrimento dell'identità materna; l'enfatizzazione di un presunto diritto del singolo alla procreazione; il sacrificio-distruzione di embrioni superflui; i danni psico-sociali connessi alla frantumazione delle strutture parentali e dei modelli di genitorialità socialmente consolidati; la destrutturazione deii'ordine giuridico che compromette l'identità certa del soggetto. Molte le questioni poste all'attenzione del giurista: dalla definizione di uno statuto per l'embrione, alla tutela di beni essenziali quali l'unità familiare, alla salvaguardia del valore della procreazione, alla liceità dei mezzi e dei fini che caratterizzano le applicazioni in campo scientifico. Le considerazioni svolte trovano un sostegno culturale e giuridico in numerose leggi, Convenzioni e Dichiarazioni sia nazionali che sovranazionali. L'Autrice analizza poi brevemente le soluzioni legislative offerte dai diversi Paesi alla luce di principi internazionali. Emerge l'esigenza della formulazione di una disciplina globale del diritto alla vita prenatale, di una regolamentazione organica di tipo penalistico di beni essenziali e la predisposizione di adeguate garanzie al fine di tutelare un'ampia serie di beni complementari, con specificazioni rispetto a particolari questioni tecniche.
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5

Cupido, D. "Aspetti giuridici della fecondazione artificiale e delle manipolazioni genetiche." Global Bioethics 1, no. 2 (January 1988): 35–42. http://dx.doi.org/10.1080/11287462.1988.10800504.

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6

Pucci, Federica, and Francesco Ciro Rampulla. "Le fondazioni di ricerca e di assistenza sanitaria: alcuni aspetti giuridici." Pratica Medica & Aspetti Legali 8, no. 2 (May 30, 2014): 43–52. http://dx.doi.org/10.7175/pmeal.v8i2.915.

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7

Ordon, Marta. "Satira religiosa – aspetti giuridici. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 maja 2019 r." Studia Prawnicze KUL, no. 3 (April 17, 2020): 317–18. http://dx.doi.org/10.31743/sp.8932.

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8

Pietralunga, Susanna, and Claudia Salvioli. "Aspetti criminologici e giuridici sulla vittima, con particolare riguardo al minore." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 1 (March 2020): 25–41. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2020-001003.

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9

Ordon, Marta. "Konferencja Naukowa pt. „Satira religiosa – aspetti giuridici”, Lublin, 27 maja 2019 r." Studia z Prawa Wyznaniowego 22 (December 30, 2019): 437–39. http://dx.doi.org/10.31743/spw.5464.

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10

Gardner, J. "Review. La familia Romana: Aspetti giuridici ed antiquari (parte prima). C Fayer." Classical Review 47, no. 1 (January 1, 1997): 89–90. http://dx.doi.org/10.1093/cr/47.1.89.

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11

Conci, P. V. "Introduzione al Convegno di studio su «Innovazioni biotecnologiche: aspetti etici e giuridici»." Global Bioethics 4, no. 11 (January 1991): 7–8. http://dx.doi.org/10.1080/11287462.1991.10800557.

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12

Lechtermann, Christina. "Das erste Gericht." Deutsches Dante-Jahrbuch 93, no. 1 (September 28, 2018): 104–20. http://dx.doi.org/10.1515/dante-2018-0006.

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Abstract:
RiassuntoAccanto alle narrazioni premoderne del Giudizio universale e a quelle di ›giudizi‹ particolari più o meno ›personalizzati‹, troviamo motivi che mettono in scena anche altri aspetti della soteriologia nell’ambito di ›contrasti‹ formalizzati, oppure si appoggiano decisamente a modelli testuali giuridici. La posizione particolare che spetta al Giudizio universale è così inserita in un contesto di una serie di ›giudizi‹, nei quali si dibatte – in forma narrativa – del destino dell’uomo nell’età premoderna.
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Savarese, Eduardo. "La sentenza come narrazione: Strumenti e risultati dell’empatia." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 53, no. 2 (March 19, 2019): 264–80. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819831960.

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Abstract:
Lo studio del diritto in relazione alla letteratura, e viceversa, conduce a un’analisi specifica della sentenza come narrazione sotto una pluralità di aspetti. In sistemi di democrazia costituzionale e pluralista, dove è necessario comporre principi e valori spesso in tensione o addirittura in contrasto, il giudice può adoperare la sentenza come un vero e proprio mezzo narrativo. Questo accade quando la vicenda giudiziaria viene descritta in modo da dimostrare al “lettore” il grado di identificazione e immedesimazione tra il giudice e la vicenda umana decisa, per poi condurre il “lettore” stesso a rivivere la stessa esperienza, riproducendo un ulteriore meccanismo di empatia con i protagonisti del caso giudiziario, le loro aspirazioni, la loro dignità. La sentenza si fa narrazione vicina alla finzione letteraria in quei casi che chiamano in gioco alti e contrastanti valori umani, etici e giuridici della società civile (suicidio assistito, matrimonio omosessuale). Il mezzo adoperato dal giudice, a volte in modo esplicito, a volte implicitamente, è l’empatia. Con essa, si strutturano il tipo di descrizione del fatto e l’andamento dell’argomentazione giuridica. A partire dall’empatia prende avvio quel processo di rafforzamento del grado di accettabilità giuridica e sociale della sentenza, necessario a creare spazio per un bilanciamento complesso e non prevedibile di valori e principi.
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14

Squitieri, Anna Eugenia. "Mi prendo cura di te. Commento al caso." PSICOBIETTIVO, no. 2 (January 2011): 118–25. http://dx.doi.org/10.3280/psob2010-002010.

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Abstract:
L'autore nel commentare l'articolo sul caso clinico di un trattamento ad una persona con diagnosi di pedofilia e con la rivelazione di avere abusato di una minore, pone l'attenzione sulla centralitŕ dell'etica alla professione di psicoterapeuta come professionista della cura quando gli aspetti giuridici lo obbligano al venir meno del segreto professionale. Entrambi questi aspetti debbono necessariamente incrociarsi laddove forse non possono mai coincidere temporalmente. Utilizzando uno sguardo sistemico sul lavoro delle autrici del caso clinico, l'autore sembra rintracciare la possibilitŕ di rispondere all'etica professionale e al dettato giuridico attraverso un lavoro individuale con l'abusante che si sancisce solo dopo aver costruito un patto relazionale tra lui e lo psicoterapeuta. Patto che permette una prima e fondamentale assunzione di responsabilitŕ da parte dell'abusante, per poi sviluppare il lavoro clinico sul riconoscimento dei meccanismi disfunzionali e l'apprendimento dei nuovi e piů funzionali modelli interni. Ciň permette di lavorare con la coppia coniugale affinché venga costruito il contesto relazionale dove le dinamiche familiari e di coppia possono ricostruire il dramma dell'abuso. Infine l'autore ipotizza che un ulteriore spazio di terapia possa essere considerato, che preveda l'inclusione della minore abusata e cosě liberarla dall'identificazione con l'aggressore e dal senso di colpa per quanto accaduto. A ciň si puň giungere solo se l'abusante davanti alla vittima riconosce la sua piena responsabilitŕ dell'accaduto.
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Casini, Marina, and Antonio G. Spagnolo. "Aspetti giuridici, deontologici ed etici della prescrizione medica degli estroprogestinici a scopo contraccettivo." Medicina e Morale 51, no. 3 (June 30, 2010): 429–51. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.692.

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Abstract:
Di fronte alla richiesta della donna, la prescrizione di sostanze estroprogestiniche con funzione contraccettiva è da considerarsi un atto cui il medico è tenuto, oppure al medico è lasciato uno spazio di libertà per opporsi alla richiesta e seguire i dettami della propria coscienza? La questione venuta alla ribalta con una sentenza del Tribunale di Milano (1997) è affrontata a partire da un’indagine ricognitiva di carattere giuridico relativa all’introduzione nel nostro ordinamento della contraccezione. Viene poi fatta la triplice distinzione: c.d. “contraccezione d’emergenza”, contraccettivi che potrebbero avere un’efficacia abortiva e contraccezione vera e propria. Mentre nel primo caso è possibile ricorrere all’art. 9 L. 194/1978 (obiezione di coscienza all’aborto), nel secondo e nel terzo la lettera e la ratio dell’art. 9 conducono ad una sua non applicabilità. Questo tuttavia non significa obbligare il medico a prestazioni contrarie alla propria coscienza o al proprio convincimento clinico. Alla luce di alcune norme della legislazione sanitaria e del codice deontologico emerge il ruolo centrale della fiducia rapporto medico-paziente e il criterio della libera scelta che presiede tale rapporto. Il carattere fiduciario basato sulla libera scelta, comprende anche la sfera delle convinzioni morali del medico. Questi può dunque contare su un margine di libertà per esprimere contrarietà a quanto richiesto da paziente e il paziente può avvalersi della sua libertà di cambiare medico.
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Carelli, Laura, Rita Pezzati, Barbara Poletti, and Stefano Zago. "La comunicazione della diagnosi di malattia di alzheimer: aspetti clinici ed etico-giuridici." RICERCHE DI PSICOLOGIA, no. 2 (May 2013): 501–23. http://dx.doi.org/10.3280/rip2012-002023.

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Erlebach, Grzegorz. "Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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Abstract:
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Frailis, Antonio. "Lesioni iatrogene del nervo accessorio spinale: responsabilità professionale,rischio del medico e aspetti giuridici." Pratica Medica & Aspetti Legali 1, no. 1 (February 15, 2007): 33–42. http://dx.doi.org/10.7175/pmeal.v1i1.412.

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Paolucci, Sandro. "Strategia estraniante e strategia addomesticante nella traduzione dei testi giuridici." Linguistica 53, no. 2 (December 1, 2013): 73–89. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.53.2.73-89.

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Abstract:
Il traduttore, ogni volta, prima di intraprendere la traduzione di un testo da una lingua ad unʼaltra, da una cultura ad unʼaltra, è chiamato a dar vita a una macro-scelta ovvero a decidere se adottare una strategia tesa al mantenimento e al rispetto delle strutture linguistiche, del lessico, dello stile della lingua di partenza, oppure una strategia volta a commutare determinati aspetti morfosintattici, lessicali e stilistici per rendere così il testo di arrivo più vicino alla lingua e alla cultura di arrivo (cfr. Schleiermacher 1813). Nel presente contributo, dopo una breve illustrazione della problematica dellʼapproccio estraniante e dellʼapproccio addomesticante nella traduzione in generale (Schleiermacher, Venuti, Eco, Ožbot ed altri eminenti studiosi), si passa a individuare e valutare una possibile applicazione di tali strategie nella traduzione giuridica. In particolare, si tenta di distinguere determinati casi in cui, a nostro modo di vedere, sia preferibile, auspicabile o persino necessaria una traduzione principalmente estraniante e determinati altri casi in cui, invece, sia più opportuna o efficace una traduzione principalmente addomesticante.
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Iafrate, Paolo. "Il caso del terrorismo islamista tra odio e propaganda (aspetti statistici, giuridici e orientamenti giurisprudenziali)." SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, no. 2 (December 2017): 179–93. http://dx.doi.org/10.3280/siss2017-002011.

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Sheridan, Sean O. "Parola di Dio e Missione della Chiesa: Aspetti Giuridici ed. by Davide Cito, Fernando Puig." Jurist: Studies in Church Law and Ministry 71, no. 1 (2011): 255–57. http://dx.doi.org/10.1353/jur.2011.0032.

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Filip-Fröschl, Johanna. "Valeria Di Nisio, Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla (= Research Upgrading in Legal Science [RULeS] 3)." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 139, no. 1 (July 1, 2022): 458–81. http://dx.doi.org/10.1515/zrgr-2022-0019.

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Dellai, L. "Saluto del sig. Sindaco per l'inaugurazione del Convegno di Studio su «Innovazioni biotecnologiche: aspetti etici e giuridici»." Global Bioethics 4, no. 11 (January 1991): 3–5. http://dx.doi.org/10.1080/11287462.1991.10800556.

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Grandi, T. "«L'impegno della cultura e della politica per un progetto sulla Bioetica»: Introduzione al Convegno di studio su: «Innovazioni biotecnologiche: aspetti etnici e giuridici»." Global Bioethics 4, no. 11 (January 1991): 9–11. http://dx.doi.org/10.1080/11287462.1991.10800558.

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Le Tourneau, Dominique. "Davide CITO e Fernando PUIG (a cura di), Parola di Dio e missione della Chiesa. Aspetti giuridici, Giuffrè Editore, Milano, 2009, XIV + 402 pp." Ius Canonicum 51, no. 102 (July 17, 2015): 810–15. http://dx.doi.org/10.15581/016.51.2580.

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De La Hera, Alberto. "FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici, 1 vol. de VIII + 567 págs., Editori Laterza, Bari, 1966." Ius Canonicum 7, no. 13 (April 13, 2018): 282–86. http://dx.doi.org/10.15581/016.7.22981.

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Gainotti, Sabina, and Antonio G. Spagnolo. "Test genetici: a che punto siamo in Europa? A margine del Rapporto e delle Raccomandazioni della Commissione Europea sugli aspetti etici, giuridici e sociali dei test genetici." Medicina e Morale 53, no. 4 (August 31, 2004): 737–66. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.631.

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Abstract:
Il 6 e 7 maggio 2004 a Bruxelles ha avuto luogo un congresso organizzato dalla Commissione Europea per stimolare la riflessione sulle implicazioni etiche, sociali e giuridiche legate allo sviluppo e all’utilizzo dei test genetici. Gli Autori riferiscono sulle conclusioni di quelle due giornate, dedicate alla lettura ed alla discussione di 25 raccomandazioni proposte da un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da politici, accademici, rappresentanti dell’industria e di organizzazioni volontarie di pazienti di vari paesi dell’Unione. La qualità dei test genetici disponibili, l’accuratezza dei loro risultati, le condizioni di accesso ai test e ai trattamenti (soprattutto per le persone con malattie rare), l’utilizzo appropriato dei campioni e dei dati, il consenso informato ed il rispetto della privacy, il counselling genetico pre e post test, il rischio di discriminazioni sulla base del genere e dell’etnia: questi sono solo alcuni dei problemi emersi in sede congressuale. Le 25 raccomandazioni della Commissione Europea si differenziano per certi versi da altri documenti e dichiarazioni internazionali, soprattutto per quanto riguarda lo “statuto” assegnato ai dati genetici (“eccezionalità” genetica); secondo il Gruppo di lavoro che ha scritto le raccomandazioni l’informazione genetica non è diversa dagli altri dati medici, e dunque dovrebbe essere trattata allo stesso modo. È pur vero però, che i test genetici offrono nuove informazioni e conoscenze che potranno complicare non solo il rapporto tra medico e paziente, ma anche quello tra paziente e familiari. Con l’aumento dei test genetici ci sarà bisogno di riferimenti chiari ed accettabili per tutte le parti coinvolte: medici, pazienti e familiari avranno bisogno di riferimenti per risolvere problemi pratici, per conciliare i vari diritti dei pazienti (ad es. i diritti di sapere o di non sapere, di condividere le informazioni o meno), e doveri dei medici (dovere di mantenere il segreto professionale e proteggere la privacy, ma talvolta anche il dovere di avvertire). Il consenso informato dovrà aiutare le persone a comprendere in modo adeguato tutte le implicazioni di un test, dalle sue possibili conseguenze a livello familiare e sociale, alla classificazione e all’uso dei suoi dati clinici e genetici per le ricerche future. Quando poi l’ “oggetto” di studio non è più il singolo individuo, ma gruppi ristretti di persone (ad es., negli screening genetici), sarà necessario un “consenso di gruppo”, mentre gli studi sulle popolazioni riguarderanno le società in senso lato. Infine rimane un interrogativo importante: tutti questi cambiamenti aumenteranno il livello di costo della sanità? Molti sono gli scenari e gli sviluppi possibili, ma questi non dipendono solo dai progressi della scienza. Per far si che i benefici di queste innovazioni superino i rischi corsi dagli individui e dalla società, sarà importante creare un quadro normativo responsabile, che sappia accompagnare e misurare le varie attività di implementazione dei test genetici, sia a livello dei singoli Stati, sia a livello dell’Unione Europea.
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Mele, Vincenza, Giuseppina Girlando, and Elio Sgreccia. "La diagnosi genetica sui lavoratori: recenti acquisizioni scientifiche, problematiche etiche ed etico-giuridiche." Medicina e Morale 39, no. 2 (April 30, 1990): 301–29. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1183.

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Abstract:
L'articolo si propone di suggerire alcune linee etiche direttive in tema di diagnosi genetica sui lavoratori alla luce dei principi della bioetica personalista, tenendo conto del contributo dei più importanti documenti giuridici europei e statunitensi. La riflessione etico-giuridica si muove sulla base delle recenti acquisizioni scientifiche a proposito dell'associazione fra status genetico e malattie professionali, e si basa su vari parametri, fra cui il grado di certezza di tale associazione, la gravità della malattia e le finalità del test diagnostico.
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Bompiani, Adriano. "L'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi." Medicina e Morale 42, no. 6 (December 31, 1993): 1171–88. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1993.1036.

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Abstract:
L'articolo illustra da un punto di vista eminentemente giuridico - con le sue ricadute etiche - un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile 1993 riguardante l'istituzione della figura dell'amministratore di sostegno per le persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi. Tale provvedimento legislativo appare di notevole importanza in speciale riferimento all'handiccapato psichico, del quale l'articolo illustra i fondamenti giuridici della protezione a lui dovuta. Il lavoro passa in rassegna, inoltre, le normative vigenti in altri Paesi sull'argomento.
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Scalabrino Spadea, Michelangela. "La tutela del malato di mente nel diritto internazionale dei diritti dell'uomo: documenti vecchi e nuovi." Medicina e Morale 41, no. 6 (December 31, 1992): 1105–18. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1085.

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Abstract:
Lo studio, partendo dalla premessa che la bontà di un ordinamento giuridico viene misurata dal grado di tutela che può garantire a persone e gruppi sociali a rischio, si addentra nell'esame dei documenti giuridici internazionali riguardanti i malati di mente. L'Autore considera in particolare la Raccomandazione n. R(83)2 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 22.2.1 983 e la Risoluzione A/3/0231/92 adottata il16.9.1 982 dal Parlamento europeo, esaminando le garanzie giurisdizionali ivi previste e la tutela apprestata dai due testi nel campo dei diritti economici e sociali.
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Pascali, V. L., E. Bottone, and Angelo Fiori. "Problemi bioetici, deontologici e medico-legali della medicina perinatale." Medicina e Morale 41, no. 1 (February 28, 1992): 43–58. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1113.

Full text
Abstract:
I quattro livelli (tecnico-professionale in senso stretto, giuridico, deontologico e bioetico) nei quali si inscrive il rapporto medico-paziente comportano problemi diversi nel consenso informato e nelle prestazioni per la diagnosi e cura delle malattie fetali e di quelle del neonato. Di tali problemi, esaminati principalmente nell'ottica delle norme giuridiche e deontologiche italiane, gli autori tracciano le linee essenziali.
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Wroceński, Józef. "Administrator diecezjalny jako tymczasowy rządca diecezją wakującą." Prawo Kanoniczne 46, no. 1-2 (June 15, 2003): 39–56. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.02.

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Abstract:
L’Autore in suo articolo illustra aspetto giuridico dell’ufficio di amministratore diocesano, che governa diocesi nei casi di vacanza della sede. Chi è eletto dal collegio dei consultori e accetta 1’ufficio, è tenuto a prestare la professione di fede alla presenza del collegio dei consultori, e resta normalmente in carica fino alla presa di posesso della diocesi da parte del nuovo vescovo diocesano. Nella disciplina del Codice di Diritto Canonico del 1917 quest’ufficio era denominato „vicario capitolare”. L’amministratore diocesano ottiene la potestà dal momento in cui accetta l’elezione, senza bisogno di conferma da parte di qualcuno. Lui ha potestà ordinaria e, ancora di più, è ordinario del luogo, allora ha lo stesso potere giuridico che il vescovo diocesano, escluso quanto „ex rei natura” non gli competa o gli è vietato dal diritto, e deve i anche rispondere agli stessi doveri. La sua posizione giuridica risulta in pratica limitata dalla regola generale di attività „sede vacante nihil innovetur”.
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Lombardi Ricci, Mariella, and Andrea Grillo. "Riflessioni sull'intervento del Ministro olandese della Giustizia M.H. Hirsch Ballin." Medicina e Morale 43, no. 3 (June 30, 1994): 443–52. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1013.

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Abstract:
Sollecitati dalla crescente attenzione, anche da parte dell'opinione pubblica, al dibattito sul tema della eventuale legalizzazione della eutanasia, gli Autori commentano il documento del ministro olandese Hirsch Ballin, che presenta il recente provvedimento legislativo con cui i Paesi Bassi hanno avanzato una sia pur minima regolamentazione giuridica della prassi eutanasica. Gli Autori procedono ad individuare nel Documento un mutamento di prospettiva che - se recepito nella prassi concreta - realizza uno di quegli slittamenti verso l'allargamento dell'atto eutanasico. Esso pare ravvisabile nel concetto "essere di peso" riferito alla condizione del malato e che finisce per sovrapporsi al concetto di "sofferenza senza speranza", solitamente richiamato dai sostenitori della legalizzazione dell'eutanasia. Ci si sofferma in particolare sull'uso dei concetti di "forza maggiore", "stato di necessità" e - indirettamente - di "legittima difesa", richiamati dal Documento in funzione dell'esclusione della punibilità dell'équipe medica. In essi gli Autori ravvisano, anzitutto, intrinseche contraddizioni sul piano giuridico, dovute anche al sistema giuridico olandese, solo parzialmente confrontabile con il sistema giuridico italiano. In secondo luogo sollevano perplessità sul piano teologico-morale e sul significato culturale dell'intervento del Ministro, mettendo in luce non solo il concretizzarsi dei rischi impliciti di una normativa eutanasica, ma anche la necessità di una serena riflessione sul senso della vita umana.
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Illari, Silvia, and Ilaria De Cesare. "Ordini e collegi professionali tra dimensione collettiva e diritti individuali." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 2 (June 2021): 81–103. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002005.

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Abstract:
Gli ordini e i collegi professionali sono tradizionalmente annoverati tra le formazioni sociali che operano nell'ordinamento giuridico, trovando anche esplicito riconoscimento normativo, sebbene non a livello costituzionale. Il presente lavoro ha lo scopo di indagare gli aspetti peculiari degli ordini, a cominciare dalla loro natura giuridica, che si pone in equilibrio tra autonomia e regolazione. Nell'esaminare le modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute, le autrici evidenzieranno di volta in volta i punti di contatto tra la dimensione collettiva, di cui gli ordini sono espressione e custodi, e quella individuale, che attiene ai singoli professionisti. Emergerà come, in ragione anche di previsioni normative generiche, non sempre vi sia compiuta corrispondenza col principio solidarista che dovrebbe regolare tali interazioni
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Casini, Carlo. "Riflessioni sulla “legge imperfetta”: il caso della procreazione artificiale in Italia." Medicina e Morale 52, no. 2 (April 30, 2003): 227–62. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.669.

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Abstract:
Questo articolo vuole essere un contributo per cercare di applicare nel modo più corretto possibile il pensiero del Santo Padre espresso nell’Enciclica Evangelium Vitae (paragrafo n. 73) alla materia della procreazione artificiale umana con specifico riferimento alla situazione italiana. L’analisi si articola su tre fronti: giuridico, politico, educativo-culturale. Per quanto riguarda l’ambito della scienza giuridica, l’Autore, - dopo aver chiarito che “vuoto legislativo” non significa “vuoto normativo” - effettua un’opera di ricognizione per vedere quali sono le norme dell’ordinamento giuridico italiano che regolano oggi la nuova materia della procreazione artificiale. Questa “fotografia” è finalizzata a capire qual è il livello di miglioramento e di peggioramento giuridico introdotto da una ipotizzabile legge confrontando in questo senso la normativa vigente con la riforma approvata dalla Camera il 18 giugno 2002. L’indagine nel campo politico muove dall’intento di valutare il comportamento del parlamentare cattolico che intende modificare con una legge una situazione ingiusta già esistente. A tal fine vengono inizialmente ripercorse le tappe delle procedure dell’iter legislativo e poi vengono considerate le condizioni politiche che possono farlo progredire e giungere a compimento. Gli aspetti educativo-culturali riguardano l’esigenza di fare chiarezza in ordine ai valori in gioco nella loro interezza. In sostanza l’appoggio ad una legge “imperfetta” migliorativa dell’esistente e comunque espressione del massimo bene possibile raggiungibile nel dato momento storico, deve accompagnarsi ad un’opera di illuminazione delle coscienze. E’ questo compito soprattutto dell’azione pastorale della Chiesa, ma anche del parlamentare cattolico la cui posizione deve “essere chiara e a tutti nota”. Per questo, conclude Casini, “l’azione educativa non deve sentirsi estranea all’impegno per ottenere una legge, che, per quanto ‘imperfetta’, si muova nella direzione dello stesso valore che presiede al messaggio educativo e culturale. In definitiva spiegare anche le ragioni della legge ‘imperfetta’ i limiti e gli obiettivi finali irrinunciabili, è, anch’esso, un aspetto di rilevante significato educativo e culturale”.
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DEROSSI, Caio Corrêa, and Thaís Carneiro CARVALHO. "Trajetórias Histórico-políticas da Formação Inicial de Professores da Educação Básica no Brasil." INTERRITÓRIOS 6, no. 12 (December 7, 2020): 316. http://dx.doi.org/10.33052/inter.v6i12.249003.

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Abstract:
RESUMONo presente artigo de abordagem qualitativa e de naturezas bibliográfica e documental, far-se-á um debate sobre os aspectos histórico-políticos da formação inicial de professores que atuarão na educação básica. Para tanto, por meio da literatura especializada e de documentos legais e curriculares que versam sobre a formação inicial e o trabalho dos profissionais da educação, o texto percorrerá um recorte de longa duração, com a finalidade de propor por meio de uma visada histórica e panorâmica, os percursos acerca da formação. Como considerações finais, pode-se entender que o processo formativo de professores foi alvo de disputas e correspondia em sua maioria aos interesses políticos. Ainda nesse sentido, em relação aos arranjos legais, identificou-se que as propostas e efetivações curriculares eram dissonantes em relação a defesa realizada por fóruns e associações profissionais, que concebiam a docência como núcleo central para a formação docente na educação básica brasileira.Percursos histórico-políticos. Formação inicial de professores. Docência para a educação básica.ABSTRACTIn this article with a qualitative approach and bibliographic and documentary in nature, a debate will take place on the historical-political aspects of the initial training of teachers who will work in basic education. For this, through the specialized literature and legal and curricular documents that deal with the initial training and the work of education professionals, the text will cover a long duration, with the purpose of proposing through a historical and panoramic view, the paths about training. As final considerations, it can be understood that the teachers' training process was the subject of disputes and corresponded mostly to political interests. Still in this sense, in relation to the legal arrangements, it was identified that the curricular proposals and implementations were dissonant in relation to the defense carried out by forums and professional associations, which conceived teaching as the central nucleus for teacher education in brazilian basic education.Historical-political paths. Initial teacher training. Teaching for basic education.RESUMENEn este artículo de enfoque cualitativo y de carácter bibliográfico y documental, se debatirá sobre los aspectos histórico-políticos de la formación inicial de los docentes que trabajarán en la educación básica. A través de la literatura especializada y los documentos legales y curriculares que abordan la formación inicial y el trabajo de los profesionales de la educación, el texto abarcará un espacio de larga duración, con la finalidad de proponer a través de una mirada histórica y panorámica, los caminos de la formación. Como consideraciones finales, se puede entender que el proceso formativo del profesorado fue objeto de disputas y correspondió mayoritariamente a intereses políticos. Aún en este sentido, en relación a los ordenamientos jurídicos, se identificó que las propuestas e implementaciones curriculares fueron disonantes en relación a la defensa realizada por foros y asociaciones profesionales, que concebían la docencia como el núcleo central de la formación docente en la educación básica brasileña.Caminos histórico-políticos. Formación inicial del profesorado. Docencia para la educación básica.SOMMARIOIn questo articolo con un approccio qualitativo e di natura bibliografica e documentaria, verranno discussi gli aspetti storico-politici della formazione iniziale degli insegnanti che opereranno nell'istruzione di base. Attraverso letteratura specializzata e documenti giuridici e curriculari che affrontano la formazione iniziale e il lavoro dei professionisti dell'educazione, il testo coprirà uno spazio a lungo termine, al fine di proporre attraverso una visione storica e panoramica, i cammini di formazione. Come considerazioni finali, si può comprendere che il processo di formazione degli insegnanti è stato oggetto di controversia e corrispondeva principalmente a interessi politici. Anche in questo senso, in relazione agli ordinamenti giuridici, si è individuato che le proposte e le implementazioni curriculari risultano dissonanti rispetto alla difesa svolta da forum e associazioni professionali, che hanno concepito la didattica come nucleo centrale della formazione dei docenti nell'istruzione di base Brasiliano.Percorsi storico-politici. Formazione iniziale degli insegnanti. Insegnamento per l'istruzione di base.
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Di Pietro, Maria Luisa, Gianluigi Conte, Adelia Lucattini, and Antonio G. Spagnolo. "Alimentazione forzata per i pazienti con anoressia nervosa?" Medicina e Morale 42, no. 2 (April 30, 1993): 381–98. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1993.1061.

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Abstract:
Gli Autori prendono in esame il caso di M.A., una ragazza anoressica di 18 anni, che, ospedalizzata, rifiuta di sottoporsi alle terapie e di alimentarsi fin quando, durante un episodio di perdita di coscienza, i medici decidono di iniziare - oltre le cure del caso - anche l'alimentazione enterale con il sondino naso-gastrico. Gli interrogativi etici, deontologici e giuridici sollevati da questo caso sono molteplici e rilevanti nella prassi medica: a fronte di un rischio prevedibile per la propria vita, la paziente ha il diritto a non accettare le cure? Quale rispetto è dovuto alla volontà di una paziente affetta da questa malattia? I medici curanti possono lecitamente prendere la decisione di sottoporre la paziente ad alimentazione forzata pur in presenza di un esplicito rifiuto? Le risposte scaturiscono dalla valutazione etica e giuridica del conflitto tra diritto della paziente di decidere sulla propria vita/salute e diritto/dovere del medico di salvaguardare la vita fisica della paziente.
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Etzi, Priamo. "L'Atto giuridico formale: aspetti canonici." Revista Española de Derecho Canónico 57, no. 149 (January 1, 2000): 691–710. http://dx.doi.org/10.36576/summa.6066.

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Ronfani, Paola. "Alcune riflessioni sulla responsabilitŕ genitoriale. Enunciati del diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001001.

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Abstract:
Responsabilitŕ genitoriale - Diritto europeo - Cultura giuridica - Politiche sociali - Pratiche familiari. Giŕ da alcuni anni, nell'ambito del processo di integrazione europea, č in corso il tentativo di armonizzare la regolazione giuridica delle relazioni familiari. Fra i principi unificanti delle varie legislazioni ha assunto una posizione privilegiata il concetto di responsabilitŕ genitoriale, che č molto complesso e, sotto alcuni aspetti, anche ambiguo se si riflette, come si cerca di fare nell'articolo, sulle diverse implicazioni che questa nozione ha con saperi diversi da quello giuridico (filosofia, morale, psicologia, sociologia, scienza dell'educazione). In particolare, si evidenzia come nelle rappresentazioni oggi piů accreditate della responsabilitŕ dei genitori abbia assunto un'importanza rilevante la dimensione della cura e si analizza, in prospettiva critica, la convinzione che si č andata diffondendo nell'ambito delle scienze sociali e politiche, e che č stata recepita nelle azioni di gran parte dei governi, che l'indebolimento del legame sociale sia primieramente imputabile ad una insufficiente assunzione di responsabilitŕ dei genitori nei loro compiti educativi e disciplinari verso i figli. La responsabilitŕ genitoriale viene esaminata anche nella sua dimensione di pratica sociale che si presta ad essere considerata come un esempio emblematico del "diritto vivente". Sotto quest'aspetto, assumono un rilievo particolare le forme di genitorialitŕ, sociali o addizionali, delle famiglie ricomposte e omogenitoriali, che pongono i legislatori dinnanzi a domande che toccano lo statuto della filiazione.
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Saj, Marek. "Prawno-teologiczne aspekty konsekracji zakonnej." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 3–19. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.01.

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Abstract:
La professione religiosa svolge un ruolo centrale nella vita di istituti religiosi. È un elemento cosi importante di questo tipo di vita, che senza di essa non si puo nemmeno parlare di vita consacrata. La consacrazione religiosa è un fatto storico che si sviluppa fin dall’inizio della Chiesa e arriva fino ai nostri giorni. Il suo fulcro sta nell’imitazione di Gesù Cristo che è il suo fonte e modello. Per quanto ogni cristiano sia chiamato a vivere secondo i consigli evangelici, sono proprio i consacrati che attraverso la professione dei consigli evangelici - di castità, povertà e obbedienza - si consegnano totalmente a Dio. La professione religiosa dunque crea una nuova relazione tra l’uomo e Dio. Nella vita religiosa entra una persona che si impegna a vivere secondo i consigli evangelici. Questo impegno viene preso proprio nell’atto di professione, ossia di consacrazione religiosa. Tale scelta consiste in una totale offerta di sè e in un abbandono di tutto. La professione è anzittutto un atto pubblico visibile in cui il religioso fa voto di osservare i tre consigli evangelici. Attraverso tale consacrazio- ne si crea una relazione giuridica che lega l’istituto religioso e il professo. Si puo, percio, trovare nell’atto di professione religiosa elementi teologici, come l’offerta di sè a Dio, ed elementi giuridici quali gli stessi voti e l’incarnazione nell’istituto. Anche se, da un lato, questi elementi siano distinti, anzi, proprio differenti, dall’altro, essi sono intimamente connessi tra loro, fino al punto che se ne manca uno, tutta la professione rischia di essere invalida.
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Sobański, Remigiusz. "Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym." Prawo Kanoniczne 40, no. 3-4 (December 10, 1997): 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.3-4.01.

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Abstract:
Nel concetto cristiano ogni uomo è una persona, cioè un essere dotato dell’intelletto e della volontà, e questo lo rende il soggetto dei diritti e dei doveri i quali hanno origine nella sua „natura” (in questo chi è) e percio universali, intangibili e inalienabili. L’uomo - la persona umana - nella immagine cristiana dei mondo creato prende il posto centrale e per questo „la persona umana è e deve essere il principio, il soggetto e l’obbiettivo di tutte le organizzazioni sociali”. Questa dignità personale si deve a tutti gli esseri umani - l’essere umano è ,,l’unica creatura sulla terra il quale Dio voleva per lui stesso”, è „un segno particolare dell’immagine Divina”, è capace dell’autodecisione e non si puó trattarla come un mezzo per raggiungere (un qualsiasi) scopo, ma sempre come un obiettivo in sé stesso („la norma personalistica”). Nella filosofia cristiana la persona è un concetto dinamico, comprendente sia la costituzione biopsichica che la realizzazione esistenziale della natura umana. Il diritto canonico riconosce e presume che ogni essere umano è una persona, ma li dove si parla semplicemente della persona umana indipendentemente dal fatto se essa è battezzata, di solito si usa la parola homo (ma nel c. 1086 § 1 la „persona” significa anche una persona non battezzata), invece la „persona” è un termine tecnico che significa il soggetto della capacità giuridica. In questo significato è stato usato il termine persona nel c. 96 CIC/1983 e (indipendentemente dalle differenze tra c. 87 CIC/1917 e c. 96 CIC/1983) bisogna notare il complementare c. 204. Ci si presenta una domanda: perché due volte si dice lo stesso? Nei documenti della Commissione per la revisione del Codice troviamo la spiegazione che nel secondo libro CIC si parla delle persone come dei membri del Popolo di Dio e non delle persone nel senso giuridico. Allora ci si presenta la domanda: in che senso - se non nel senso giuridico - si parla delle persone nel Codice del diritto? Gli autori che difendono quella doppia - diciamo: a doppio aspetto - presentazione fanno notare che il termine „persona” un termine giuridico, statico e formale, il suo punto di riferimento è l’ordine giuridico, invece „christifidelis” un termine teologico, dinamico, contenente i diritti e i doveri dei fedeli e il suo punto di riferimento è populus Dei. Secondo questo concetto la „persona” - diversamente da „christifidelis” - non sarebbe in grado di esprimere adeguatamente uguale, in quanto riguarda la dignità e l’azione, posizione giuridica dei fedeli nella Chiesa, della quale nel c. 208. „Christifidelis” costituisce - secondo questo concetto - il fondamento per la „persona”. Si ammette invero che la „persona” puó essere sostituita con „christifidelis”, ma meglio lasciare la „persona” perché (1) la „persona” riguarda anche le situazioni regolate non risultanti dal fatto del battesimo e (2) rende più facile la comunicativa e la compatibilità con il diritto secolare. Bisogna perô notare che nella Chiesa un uomo diventa una persona proprio tramite il battesimo e da questo punto di vista questi termini sono intercambiabili, nel c.96 non si parla della capacità giuridica in genere, ma si parla della capacità giuridica nella Chiesa, cio non esclude la capacità giuridica dei non battezzati. La capacità, della quale nel c. 96, è l’effetto del battesimo ed è inseparabile dall’incorporazione nella Chiesa, ma per questa capacità il fondamento costituisce la persona umana: la „personalità” canonica si fonda su quella naturale, non la distrugge - un battezzato non ha la doppia personalità (una naturale e altra cristiana), ma corne un uomo (battezzato) è una persona nella Chiesa. Un uomo diventa cristiano tramite il donare che si effettua nel momento di esprimere la fede e di ricevere il battesimo. Questo dono lo rende capace di agire -lo rende capace e anche destina. Questa ontica capacità di agire poi diventa approfondita e indirizzata tramite altri sacramenti. Nella Chiesa la capacità di agire non è un aggiunta alle altre caratteristiche e attributi dell’uomo, ma caratterizza lo status ecclesiastico di un fedele in cui i doni del battesimo e le predisposizioni congenite si uniscono in un insieme. Nella nuova situazione, risultante dal battesimo, si trova un singolo, concreto uomo - e in questo senso essa ha il carattere personale. Ma nello stesso tempo essa ha anche il carattere comunitario - non solo perché con il battesimo l’uomo entra nella comunità, ma soprattutto perché questa situazione risulta dall’esistenza e dall’azione della comunità. L’uomo non avrebbe provato i frutti della redenzione, se la Chiesa non avesse funzionato come uno strumento della salvezza. Nella Chiesa e tramite la Chiesa si realizza la storica e sociale realtà della partecipazione di Dio nel mondo tramite Cristo, nella Chiesa l’uomo prova le grazie redentrici e ricevendole viene coinvolto nell’attività della comunità la quale da la prova della verità e dell’amore. Entrato nel communio, grazie ai doni che aveva ricevuto e con questi doni è diventato il soggetto dell’attività della Chiesa. Proprio questo fatto si cerca di esprimere nel diritto con il concetto della persona. Christifidelis non è che la „persona in Ecclesia”. Questi termini non devono essere differenziati perché altrimenti la riflessione sull‘uomo nella Chiesa seguirebbe il doppio corso, uno giuridico e altro teologico. Senza dubbio, per quanto riguarda l’imagine dell’uomo nella Chiesa, bisogna prendere in considerazione tutto ció che sull’uomo pue dirci la filosofia, psicologia, biologia e sociologia, ma non si pué perdere dalla vista le teologiche conseguenze del battesimo e trattarle come se non meritassero l’attenzione giurudica.
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Gulotta, Guglielmo. "Marcello Cesa-Bianchi, psicologo giuridico." RICERCHE DI PSICOLOGIA, no. 1 (May 2021): 227–32. http://dx.doi.org/10.3280/rip1-2021oa11633.

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Musacchio, Vincenzo. "Spunti critici sull’art.1 (primo comma) della Legge n. 194/1978." Medicina e Morale 45, no. 5 (October 31, 1996): 935–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.899.

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Abstract:
L’articolo 1 primo comma della legge n.194/1978, la legge sull’interruzione della gravidanza, stabilisce, benchè dapprima sebra voler tutelare la vita, che in determinati casi è consentito interrompere la gravidanza. Il problema sociale che va risolto quanto prima è quello di stabilire se il bene giuridico “vita” (che per altro assume rilevanza costituzionale) venga concretamente tutelato e garantito dall’attuale legislazione che oltretutto vige da secici anni senza aver mai subito significative modificazioni in favore della vita del nascituro. Per sviluppare tali problematiche è bene definire mediante metodologie prossime alla certezza scientifica il concetto di vita umana ed il suo effettivo inizio. Secondo i più autorevoli studiosi della materia il concetto di vita individuale è un unicum indifferenziato il cui effettivo inizio biologico incomincia a decorrere dal momento della fecondazione, quando lo spermatozoo entra nella cellula uovo. Premesso che la vita umana è un concetto unitario e che il diritto penale per elaborare il concetto di vita non possa generare parametri convenzionali od assiomatici, può senz’altro dedursi che il bene “vita” merita una tutela giuridica adeguata all’evoluzione della scienza. Da un’approfondita analisi dell’art. 1 della legge che al primo comma afferma che la vita umana va tutelata fin dal suo inizio, si può concludere che tale articolo è costituzionalmente illegittimo per difetto di tassatività poichè la sua apllicazione contraddice proprio quel primo comma.
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Matta, Davide, Silvia Katiuscia Carta, Alfonso Spagnesi, Stefania Medda, and Massimo Graziano. "Aspetti medico-legali e giuridico-deontologici del trattamento sanitario obbligatorio." Pratica Medica & Aspetti Legali 2, no. 4 (November 15, 2008): 175–79. http://dx.doi.org/10.7175/pmeal.v2i4.403.

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Bompiani, Adriano. "Profilo etico-giuridico delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative." Medicina e Morale 40, no. 5 (December 31, 1991): 745–79. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1991.1118.

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Abstract:
L'autore affronta il tema delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative sotto il profilo etico e giuridico. In particolare, dopo aver accennato alla differenziazione fra ordine etico ed ordine giuridico, si sofferma sui seguenti aspetti: 1) analisi dei fattori etici insiti nelle decisioni dell'autorità sanitaria: obbligatorietà e volontarietà dei trattamenti vaccinali; 2) valutazione dei fattori etici che dovrebbero guidare l'atteggiamento del cittadino di fronte alla richiesta di trattamenti sanitari - volontari od obbligatori - a carattere preventivo; 3) libertà morale del genitore e del bambino; 4) caratteristiche intrinseche di liceità del trattamento (sicurezza dei risultati, innocuità del vaccino sotto il profilo tecnico, ecc.).
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Bompiani, Adriano. "La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea: aspetti etici." Medicina e Morale 51, no. 1 (February 28, 2002): 13–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.710.

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Abstract:
Al margine del “vertice” di Nizza, il 27 dicembre 2000 il Consiglio Europeo ha proposto al Parlamento Europeo ed alla Commissione di proclamare solennemente, insieme al Consiglio, la “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea” (UE), elaborata da un Gruppo di lavoro in base al mandato ricevuto nel 1999 dal medesimo Consiglio. Il documento ha indubbia valenza “politica” per dotare l’UE di una più definita base giuridica e sotto alcuni aspetti “costituzionale”, proposta per rafforzare il consenso dei cittadini dei vari Stati europei che già fanno parte dell’UE ed orientare il sentire di quelli che – già - rappresentati in Consiglio d’Europa - saranno ammessi a farvi parte. La base dei fattori unificanti viene sostanzialmente individuata nei “diritti dell’uomo”, storicamente sviluppatisi sia nei riguardi della promozione della individualità che della socialità dell’uomo nel corso del XX secolo. L’articolo riprende attraverso l’esame della recente letteratura nazionale le opinioni espresse sulla “Carta”, ma si sofferma in particolare sugli aspetti bioetici emergenti dall’art. 1 (Dignità umana); art. 2 (Diritto alla vita); art. 3 (Diritto all’integrità della persona). Ciascuno di questi articoli, nell’annunciare i “valori” e corrispondenti “diritti”, si rifà alla concezione giuridica tradizionale della “persona”, dalla quale può derivare l’insufficiente tutela della fase prenatale della vita umana. Questo non può non suscitare preoccupazioni e riserve di fronte ad un documento che, per altri aspetti, sembra utile per consentire uno sviluppo europeo non limitato agli aspetti mercantili.
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Pronińska, Aleksandra. "Morfologia lessicale e participio presente nel linguaggio giuridico: un approccio contrastivo italiano / polacco." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 9, no. 3 (July 4, 2018): 43–53. http://dx.doi.org/10.24917/20837275.9.3.5.

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Abstract:
I tratti abitualmente ritenuti caratteristici del linguaggio giuridico comprendono, tra l’altro, il ricorso particolarmente frequente all’uso delle forme implicite (participio, gerundio e infinito). Il presente articolo è dedicato alla descrizione preliminare del participio presente in chiave contrastiva italiano-polacco con particolare riferimento al linguaggio giuridico. L’analisi si concentra sugli aspetti connessi all’utilizzo delle forme participiali nella formazione delle parole per creare i nomi d’agente che indicano i partecipanti del negozio giuridico in italiano e sui loro equivalenti terminologici polacchi.Morfologia leksykalna i imiesłów przymiotnikowy w języku prawniczym: ujęcie kontrastywne włosko-polskieJedną z cech charakteryzujących język prawny i prawniczy jest wykorzystanie form nieosobowych czasownika, takich jak imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy oraz bezokolicznik. Niniejszy artykuł jest poświęcony wstępnemu opisowi imiesłowu przymiotnikowego (participio presente) w ujęciu kontrastywnym włosko-polskim ze szczególnym uwzględnieniem użycia w języku prawnym. Analiza koncentruje się na aspektach związanych z wykorzystaniem form imiesłowowych w słowotwórstwie, tj. do tworzenia tzw. nomina agentis, określających uczestników czynności prawnych w języku włoskim i ich polskich odpowiedników terminologicznych.
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Di Pasquale, Caterina. "Le verità dei testimoni: per una antropologia del ricordare." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 1 (April 2021): 87–103. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2021-001005.

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Abstract:
L'articolo è una riflessione sulla testimonianza autobiografica e sullo statuto conoscitivo che la testimonianza ha progressivamente acquisito nel discorso scientifico euroamericano. Lo scopo della riflessione è descrivere e analizzare le verità della testimonianza e dei testimoni facendo dialogare la prospettiva etnografica e antropologica con la letteratura psicologica, storica e filosofica. Usando come fonti alcune storie di vita rilevate durante una ricerca etnografica sulle memorie delle stragi nazi-fasciste perpetrate contro la popolazione civile in Italia, specificatamente a Sant'Anna di Stazzema (12 agosto 1944), verranno analizzate le istanze narrative e culturali delle testimonianze, il ruolo performativo del testimone, l'efficacia simbolica e comunicativa nel contesto pubblico e il rapporto tra verità testimoniale, esperienza soggettiva e vissuto biografico. Questi aspetti del testimoniare saranno confrontati con la verità storica e giuridica sul caso etnografico descritto e verranno poi connessi con i quadri argomentativi ed esplicativi usati nella letteratura scientifica sull'argomento. In particolar modo verranno analizzate le conflittualità che dividono alcune testimonianze allontanandole dalle verità storiche e giuridiche sancite con le ricerche storiche e con le sentenze giudiziarie. Infine, per uscire dalla dimensione micro-etnografica, il confronto tra le diverse rappresentazioni della testimonianza nella ricerca antropologica sarà veicolato dalla dimensione particolare, relativa a Sant'Anna di Stazzema, alla dimensione nazionale e internazionale. Le conclusioni che l'articolo vuole condividere riguardano il superamento delle dicotomie memoria versus storia, finzione versus verità, soggettività versus oggettività, che caratterizzano da almeno un ventennio il dibattito pubblico, scientifico e non, e che hanno finito per connotare moralmente e ideologicamente ogni riflessione sul valore sociale e culturale del ricordo e del ricordare
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Grasso, Marco Ettore. "La dimensione ambientale della salute: tra sfera sociale e giuridica." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2011): 57–82. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001003.

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Abstract:
Questo studio presenta la descrizione della "dimensione ambientale della salute". Tale dimensione si colloca su un piano concettuale che si pone tra sfera sociale e giuridica. La "dimensione ambientale della salute" delineata nella sfera giuridica si compone di tre matrici che descrivono un quadro teorico innovativo nel quale il diritto alla salute si confronta con il campo ambientale e della sostenibilitŕ. La prima matrice concerne in modo particolare il diritto all'ambiente salubre, che talvolta č stato interpretato come mero prolungamento del diritto alla riservatezza della vita privata e familiare, altre volte come diritto che si coniuga all'integritŕ culturale e all'identitŕ di un popolo; la seconda matrice riguarda un diritto alla salute che si relaziona con aspetti ambientali ma che non rientra esattamente nel diritto all'ambiente salubre e che contempla tanto casi diquanto una nuova prospettiva sociologico- giuridica nello studio del diritto alla salute, che inerisce alla rivendicazione di tale diritto in quanto leso dai cambiamenti climatici (esemplificativi i casi riguardanti la petizione degli Inuit e Kivalina); la terza matrice invece č volta a costruire un "diritto sostenibile alla salute", che comprende tanto il diritto alla salute quanto quello in materia di sviluppo sostenibile.
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Krynen, Jacques. "Massimo Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune." Crime, Histoire & Sociétés 3, no. 2 (June 1, 1999): 115–16. http://dx.doi.org/10.4000/chs.913.

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