Academic literature on the topic 'Difesa della costituzione'

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Journal articles on the topic "Difesa della costituzione"

1

Jean, Carlo. "SICUREZZA E DIFESA IN ITALIA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, no. 3 (1987): 377–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016968.

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Abstract:
IntroduzioneDopo il disastro della seconda guerra mondiale si produsse in Italia un sentimento collettivo di rimozione del problema politico della guerra. Da esso derivò la rinuncia, solennemente sancita nella costituzione postbellica, all'uso della forza, eccetto nel caso dell'autodifesa dello stato e dell'ordine democratico. Tale scelta andava al di là della situazione di fatto contingente, cioè della disfatta e dei limiti imposti dal trattato di pace. Comportava per l'Italia, così come per la Germania e per il Giappone, una radicale ridefinizione dei propri interessi ed aspirazioni nazionali.
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2

Violante, Luciano. "INTRODUZIONE." Il Politico 251, no. 2 (2020): 5–24. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.233.

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Abstract:
La storia delle istituzioni repubblicane è caratterizzata da profonde fratture, a partire dalla nascita della Repubblica. Il regime democratico nasce e si afferma sulla base di tre radicali discontinuità.
 La prima fu la guerra di Liberazione dal nazismo e dal fascismo che fu anche guerra tra italiani. La seconda fu il referendum tra monarchia e repubblica, che mise fine alla dinastia sabauda. La terza frattura nacque dalla prima decisione della Corte Costituzionale, che, respingendo le istanze dell’Avvocatura dello Stato, intervenuta in difesa dell’art.113 TULPS, affermò la propria competenza a giudicare della conformità alla Costituzione di tutte le leggi, comprese quelle precedenti alla sua istituzione, riconfermando la felice frattura tra fascismo e Repubblica. Negli anni successivi, il paese è stato colpito da undici stragi politiche, due opposti terrorismi con 460 uccisi in quindici anni (1969-1984), due stragi di mafia, tre tentativi di rovesciamento violento del governo, l’omicidio di un uomo di Stato, di 24 magistrati e di 11 giornalisti. A queste tragedie possono aggiungersi l’autodistruzione di una classe politica dirigente incapace di assumersi le proprie responsabilità in seguito alle vicende di Tangentopoli, il processo di crescente denigrazione [Continua]
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3

Donatelli, Piergiorgio. "Scelta, libertŕ e rispetto della vita." PARADIGMI, no. 1 (April 2011): 113–26. http://dx.doi.org/10.3280/para2011-001007.

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Abstract:
Gli sviluppi della medicina hanno introdotto inedite possibilitŕ di intervento e di scelta riguardo ai problemi di inizio e fine della vita e hanno con ciň contribuito a trasformare la cultura morale. Molte concezioni filosofiche considerano l'idea di rispetto per questi processi naturali incompatibile con la libertŕ e la responsabilitŕ della scelta. Questo articolo mostra come il concetto di rispetto per la nostra costituzione naturale, elaborato da autori che vanno da Kant a Habermas, si possa coniugare con la difesa della libertŕ e della responsabilitŕ sulla linea segnata dalla tradizione liberale di J.S. Mill.
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4

Rubino, Francesco. "Marxismo, ecologia e costituzione." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (2020): 146–68. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p146-168.

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Abstract:
Questo saggio analizza le origini del consolidamento progressivo della sensibilità ecologica negli ultimi cento anni, le rapporti tra l’ecologia e la costituzione e l’ampiezza teorica dei concetti di diritti fondamentali, diritti umani, democrazia, socialismo per evitare la catastrofe, non dimenticando che il discorso ecologico è nato nelle tradizione socialisti sovietici. Analizza anche dalla guerra come fonte di diritto e la legittima difesa ambientale nel diritto internazionale al ‘ambiguo’ ma necessario corollario del principio internazionale di solidarietà come uscita possibile alla crisi. La costruzione di altre nozioni come “beni pubblici globali” sembra, da molti, un’altra conseguenza di questa opposizione tra la protezione ambientale e gli interventi umanitari, entrambi su scala globale e planetaria. Salvare l’ambiente e salvare l’economia è il secondo grande problema: che cos’è la produzione ambientale e come funziona al di là delle tante assunzioni di responsabilità e dei tanti committments che non hanno séguito? Esiste un “capitale naturale del mondo”? è l’ultima questione del saggio, come da una decina d’anni si è legittimato un modo di vedere che punta alla valorizzazione del “capitale naturale del mondo”. Dinanzi una somma di argomenti critici e historici a tutti questi concetti, l’articolo tende a concludere che l’atteggiamento politico è proprio invece quello di un “evasionismo” dal Pianeta, di un abbandono cioè nei confronti di un pianeta ormai in crisi irreversibile.
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5

Onger, Sergio. "La rappresentanza degli interessi imprenditoriali nella Brescia della Belle époque." STORIA IN LOMBARDIA, no. 2 (January 2022): 51–70. http://dx.doi.org/10.3280/sil2020-002003.

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Abstract:
Le prime forme associative degli imprenditori italiani corrispondevano puntualmente alla struttura economica del Paese e riproducevano quindi il notevole peso degli interessi commerciali. La contiguità territoriale tra impianti industriali, reti distributive e reti creditizie favorivano la costituzione di associazioni con un forte radicamento locale. È questo il caso del Circolo commerciale, sorto a Brescia nel 1892 in modo spontaneo, geograficamente circoscritto e organizzativamente debole, nel quale erano rappresentati sia gli interessi industriali sia quelli commerciali, a dimostrazione di un basso grado di specializzazione settoriale. Al suo interno si trovavano imprenditori dell'industria, del commercio e della finanza, ma anche esponenti del ceto nobiliare che avevano iniziato a investire nell'azionariato industriale e bancario. Il Circolo divenne in pochi anni la centrale operativa di una élite di operatori economici di diverso orientamento politico che non intendevano l'azione associativa solo come difesa dei propri interessi, ma si sforzarono di collocarla nella prospettiva di una più ampia concezione ideologica, ponendosi traguardi comuni di progresso morale, civile e sociale.
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6

Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Abstract:
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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de Medeiros, Clayton Gomes, and Josiane Becker. "COMPETENZA TRIBUTARIA COME LIMITE PROTETTIVO DEL CONTRIBUENTE." REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO 8, no. 8 (2019): 285–300. http://dx.doi.org/10.19135/revista.consinter.00008.16.

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Abstract:
La presente ricerca, svolta a partire dal metodo dogmatico ermeneutico analitico, intende dimostrare, tramite costruzione teorico-argomentativa, l’istituzione della competenza tributaria come limitatore nella difesa del diritto del contribuente di subire tassazione ai limiti imposti dalla Carta Costituzionale Brasiliana, specie il limite contenuto nel Principio della Legalità. A tal fine, si delimita la competenza tributaria e la sua operatività come strumento nella difesa dei diritti costituzionali tramite il fondamento della validità delle norme dalle prospettive formale e materiale. La ricerca percorre i significati che si possono dare alla locuzione competenza tributaria, le sue caratteristiche, e il suo rapporto con il principio della legalità nel diritto tributario.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, and Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no. 28 (2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Abstract:
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Francesco Giupponi, Tommaso. "I rapporti tra sicurezza e difesa. Differenze e profili di convergenza." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2022): 21–47. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-001002.

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Abstract:
L'articolo ricostruisce i rapporti tra sicurezza e difesa, sottolineandone le differenti origini storiche e gli attuali profili di convergenza. A partire dall'analisi delle principali disposizioni costituzionali ed europee in materia, e delle differenti dimensioni ricollegate a tali concetti giuridici, vengono approfondite le più recenti tendenze evolutive nei rapporti tra sicurezza e difesa, anche alla luce delle attuali sfide sul piano globale (terrorismo internazionale, gestione delle crisi umanitarie, emergenza pandemica ed ambientale). Tale processo di convergenza può trovare nel concetto di "sicurezza nazionale" un primo approdo, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale ed europea, oltre che dell'evoluzione che gli stessi servizi di sicurezza hanno avuto con la riforma attuata dalla legge n. 124/2007.
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