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Góralski, Wojciech. "Poszanowanie godności osoby ludzkiej w kanonicznym prawie małżeńskim." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 45–55. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.02.

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Abstract:
La dignità della persona umana essendo la fonte immediata dei diritti dell’uomo e oggetto della cura speciale da parte del legislatore ecclesiastico. Essa si esprime nei diversi campi del diritto canonico rinnovato dopo il Concilo Vaticano II, tra l’altro nel diritto matrimoniale. Il titolo VII - De matrimonio della parte prima del libro IV del Codice di Diritto Canonico del 1983 contiene numerose disposizioni attraverso le quali viene tutelata la dignità della persona umana. In signolare rispetto del CJC (nonché del CCEccl. Orient.) verso Ia dignità della persona umana si esprime soprattutto nei capitoli consacrati alla condizioni per la valida celebrazione del matrimonio (gli impedimenti, il consenso, la forma canonica). Inoltre la tutela di quella dignità si manifesta nei altri capitoli del titolo VII „De matrimonio”.
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2

Parolin, Cardenal Pietro. "A proposito della legalità." Ius Canonicum 60, no. 119 (June 1, 2020): 7–14. http://dx.doi.org/10.15581/016.119.012.

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Abstract:
Intervención con motivo de la presentación del volumen Ad Normam Iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico, de Beatrice Serra, Giappichelli, Torino, Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, 2018, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Sapienza, 28 marzo, 2019.
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3

Zendri, Christian. "Diritto feudale – diritto canonico – diritto pubblico." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 101, no. 1 (August 1, 2015): 389–98. http://dx.doi.org/10.7767/zrgka-2015-0113.

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Abstract:
Abstract Feudal Law - Canon Law - Public Law. Recent Research and Outlook. Feudal law is a classical topic of the legal history. A recent book by Maura Mordini about the ecclesiastic fee both in civil and in canon law gives cause for studying the relationship between the papal revolution (as Harold J. Berman has written), secular and spiritual laws and the origins of the public law.
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4

Gherri, Paolo. "Primi appunti per una storia delle origini della Teologia del Diritto (Canonico)." Ius Canonicum 50, no. 99 (July 17, 2015): 221–53. http://dx.doi.org/10.15581/016.50.2658.

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Abstract:
La Teologia del Diritto sviluppatasi nella Canonistica cattolica con l’insegnamento di Mörsdorf mostra le proprie radici più profonde nel problema espressamente germanico dell’autonomia giuridica delle Chiese rispetto allo Stato. La questione venne posta da Sohm negando ogni fondamento a tale autonomia: il Kirchenrecht è di competenza esclusiva dello Stato e contraddice la natura della Chiesa. A Barmen (1934), guidata da Barth, la Chiesa evangelica si ruppe rifiutando le leggi razziali naziste per dotarsi di una regolamentazione autonoma intra-ecclesiale (ancora: Kirchenrecht) da fondare attraverso una Kirchenrechtstheologie anziché filosoficamente. Nel dopo-guerra Mörsdorf seguì tale linea per rivitalizzare il Diritto canonico (Kanonischenrecht) pre-conciliare. Ciò avvenne, tuttavia, scambiando il Kanonischenrecht col Kirchenrecht, poiché il vocabolario e la cultura tedesca erano ormai cambiati. Il Kirchenrecht di Sohm era Diritto dello Stato sulle Chiese (Diritto ecclesiastico); quello di Mörsdorf era Diritto della Chiesa su se stessa (Diritto canonico). Un solo termine per due realtà inconciliabili.
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5

Sztychmiler, Ryszard. "Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Abstract:
Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna." Prawo Kanoniczne 35, no. 1-2 (June 5, 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Abstract:
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Góralski, Wojciech. "Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK z 1983 roku oraz instrukcji "Dignitas connubii"." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 35–50. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.03.

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Abstract:
Nei processi ecclesiastici matrimoniali, soprattutto di nullità del matrimonio, un ruolo importante si deve attribuire all’avvocato. La sua partecipazione al processo matrimoniale canonico è una espressione della realizzazione del diritto di ogni fedele alla difesa in giudizio. Nello suo studio l’autore presenta e commenta i compiti dell’ avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio alla luce del CJC e della Istruzione „Dignitas connubii” del 25 gennaio 2005. Dopo aver riferito la funzione dell’avvocato in genere (l’istituzione, i requisiti, l’eliminazione), si ferma sull’ufficio dell’avvocato stabile e termina con la indicazione degli obblighi e dei diritti dell’avvocato. Fra le proposte finali si sottolinea il bisogno della istituzione dell’ufficio (o persona), di cui nel art. 113 § 1 della suddettta Istruzione.
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INTERGUGLIELMI, ANTONIO. "La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunità Europea." Prawo Kanoniczne 60, no. 4 (October 7, 2018): 41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.03.

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Abstract:
Con il progressivo utilizzo dei sistemi informatici e con l’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, la questione della tutela dei dati personali ha fatto sorgere nuove esigenze che richiedono un adeguamento della normativa canonica.Le nuove problematiche di tutela, spesso rese molto complesse dalla difficoltà di arginare un fenomeno di “trasmissione di informazioni e quindi anche di dati” in continua espansione tecnologica, hanno reso necessario adeguare la normativa di tutela della privacy sia a livello di norme della Comunità Europea, che dei singoli paesi tenuti a recepirle, di cui ci occuperemo nel nostro studio.La Chiesa, che da sempre è depositaria della memoria e della storia dei popoli, attraverso gli archivi ecclesiastici, delle diocesi, dei monasteri e anche delle singole parrocchie, è dunque tenuta a garantire la tutela dei dati in suo possesso, che rappresentano la vita dei suoi fedeli.Inoltre il diritto della Chiesa da sempre riconosce tra i suoi diritti fondamentali il rispetto della persona, tra cui rientra anche quello del “diritto al rispetto della buona fama e della riservatezza di ogni persona”, che viene sancito nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 220.La tutela dei dati personali coinvolge inoltre il rapporto tra l’ordinamento della Chiesa e le norme giuridiche degli Stati: nella legislazione di molte nazioni sono state promulgate leggi che tutelano il trattamento dei dati personali, norme che vanno tenute presenti dalle Conferenze Episcopali Nazionali per disciplinare e adeguare ad esse la normativa canonica sul trattamento dei dati cosiddetti “sensibili”.
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Żurowski, Marian. "Problem władzy wykonawczej." Prawo Kanoniczne 28, no. 1-2 (June 5, 1985): 41–48. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1985.28.1-2.03.

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Abstract:
II concetto di potere esecutivo è preso dalla teoria del diritto laico.Se tu ttav ia vienne Ujsaito nel Codice di D iritto Canonico non si devedimenUicare che il potere esecutivo è uma parte del potere ecclesiastic oe pertanto mon puo differire da qussto, II potere ecclesiastieo infatti ècom pletam ente ad attato alla n atu ra e al ca rałte re della Chiesa. Nonè pertanto possibile trasfeirire ii concetto ed ii suo contanuio letteralm ente compreso, dalia teoria del diritto laico alla oanoniiistfca.L ’am bito del potere esecutivo in fatti non puó lim itansi a controllareche la legge ve:iga m essa in atto e che gili organii delPiorgandzzazioneesegua.no i loro compliti nell’am bito delle loro competenze. P er poterassolvere i suiod. com piti in una concreta com unità, senza violare lecom petenze del potere legislative o giudiziiarto, il potere esecutivo, datoil dinamiico carattere del potere nella Chiesa, dowrebbe possedere laliberté che le è propria — sem pre nandiilmeno en tre :i limditi delle suecoimpetenze — presentare linizffiative, provvedere aile niecesisiità, ecc. Esso,quale p arte del diritto canonico, possiede inoltre una propria n atu rae un carattere irr.iipetibile e pertanto l’applicaziione ad esso dei concettilaiei puó soltanto falsare il pensiiero diel legislatore.
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Cervera Soto, Teresa. "Piero PELLEGRINO, Il Consenso matrimoniale nel Codice di Diritto Canonico Latino, G. Giappichelli, Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Torino, 1998, 319 pp." Ius Canonicum 39, no. 78 (January 10, 2018): 801–4. http://dx.doi.org/10.15581/016.39.16548.

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Gałkowski, Tomasz. "Eklezjologia i prawo a działalność ekumeniczna Kościoła katolickiego." Prawo Kanoniczne 51, no. 3-4 (December 10, 2008): 29–77. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.02.

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Abstract:
Il pluralismo ecclesiologico nella teologia cattolica influisce sulle soluzioni giuridiche della Chiesa cattolica, anche in materia dell’ecumenismo. Qui osserviamo una grande differenza tra i due codici del diritto canonico della Chiesa Latina. L’autore dell’articolo presenta dunque la dimensione ecclesiologica della teologia postconciliare, sottolinea il pluralismo teologico ed ecumenico esistente nella Chiesa cattolica e nelle altre Chiese ed Comunità ecclesiastiche. Di conseguenza analizza la dipendenza tra l’ecclesiologia, lo stato dell’azione ecumenica e il diritto della Chiesa cattolica.
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Royo Mejía, Alberto. "Piero Antonio BONNET, Comunione ecclesiale, diritto e potere. Studi di Diritto Canonico, Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico diretta da Rinaldo Bertolino-sezione canonistica, G. Giappichelli Editore, Torino 1993, 245 pp." Ius Canonicum 35, no. 70 (February 6, 2018): 794–95. http://dx.doi.org/10.15581/016.35.17503.

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Condorelli, Orazio. "Prima del 1054: centri e periferie, universitalitá e particolaritá nel diritto della chiesa al tempo di San Simeone di Siracusa Treviri (1035)." Revista Española de Derecho Canónico 77, no. 188 (January 1, 2020): 105–51. http://dx.doi.org/10.36576/summa.130955.

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Abstract:
San Simeone fu un monaco bizantino di origine siciliana che concluse la propria vita a Treviri, dove la sua memoria è venerata dall’anno della sua morte (1035). La storia della sua vita mostra l’intensità dei processi di comunicazione tra la Chiesa latina e la Chiesa bizantina agli inizi del secolo XI, ed è presa come il punto di inizio di uno studio sulla configurazione del sistema giuridico della Chiesa latina tra la fine del primo Millennio e i primi decenni del secondo. La ricerca concentra quindi l’attenzione sull’esperienza istituzionale della «Chiesa imperiale», articolata intorno ai due poli dell’impero e del papato. L’ideale ecclesiologico e politico di collaborazione fra potere civile e potere ecclesiastico trovò esplicazione nelle iniziative di riforma ecclesiastica promosse da imperatori come Enrico II ed Enrico III e sostenute da alcuni fra i migliori Pontefici della prima metà del secolo XI. Alcune collezioni canoniche della prima metà del secolo XI si impegnarono nello sforzo di selezionare e coordinare le fonti del diritto canonico al fine di assecondare i propositi di riforma della vita ecclesiale.
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Gałkowski, Tomasz. "Pobożny zapis i pobożna fundacja." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 317–35. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.16.

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Abstract:
L’Autore nel suo articolo cerca di descrivere la pia volontà indipendentemente dalla definizione giuridica esistente nel Codice di Diritto Canonico. In esso la pia volontà viene definita attraverso la causa pia. La definizione lascia a parte dei motivi della pia volontà che provengono dalla fede e dalla devozione dell’offerente. In questo contesto l’Autore pone la domanda se è possibile fare la pia volontà da parte d’un incredente. La pia fondazione è una forma della pia volontà. Nell’articolo viene analizzata l’esistenza delle pie fondazioni ecclesiastiche nel diritto polacco statale.
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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu czystości." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 117–35. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.05.

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Abstract:
Il legislatore ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico offre le norme riguardanti la vita secondo i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza in istituti religiosi. Sono indicazioni molto generici, perchè norme più dettagliate devono essere messe nella legge propria di ogni istituto. La castità viene sempre nominata come prima tra i consigli. Essa ha non solo un solido fondamento teologico e un significato religioso, ma anche una propria base giuridica. Nel codice di diritto troviamo delle prescrizioni che tendono a proteggere le persone consacrate a Dio tramite il voto di castità. Tra queste norme ci sono canoni che suggeriscono di trattare con prudenza le persone, la cui familiarità potrebbe mettere a pericolo il loro obbligo della perfetta continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli. Ci sono anche altri canoni che invitano ad astenersi da ciò che è sconveniente al proprio stato e ad evitare ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dal loro stato. Inoltre, ci sono canoni sull’adeguato approccio ai mezzi di comunicazione sociale. A proteggere la vita in castità è anche l’istituzione di clausura e l’abito religioso. Per prevenire le possibili trasgressioni contro questo consiglio il legislatore ha stabilito pure le sanzioni penali, non escludendo perfino la dimissione di una persona consacrata dall’istituto religioso. Le suddette norme del codice rivelano, dunque, non solo l’aspetto teologico, ma soprattutto quello giuridico del consiglio evangelico di castità.
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Roca, María J. "Enrica MARTINELLI, L’azione penale nell’ordinamento canonico. Uno studio di Diritto comparato. Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, XIX + 211 pp." Ius Canonicum 52, no. 104 (December 1, 2012): 795–99. http://dx.doi.org/10.15581/016.52.770.

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Lupoi, Maurizio. "Chancellors as civil lawyers – and the equitable notion of «fraud»." settembre-ottobre, no. 5 (October 6, 2022): 797–807. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.174.

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Abstract:
The author’s view Equity’s origin is traced back to Rome’s ius commune. Chancellors were doctors in civil law and until Henry VIII’s breach with Rome, were also Bishops. Their cultural and spiritual anchors were very distinct from those dispensing justice in common law courts. In the course of the fourteenth century common law courts surrendered their discretionary powers and disavowed any reliance on conscience and opted for rigor juris. Equitable doctrines, enacted by Chancellors and Masters who knew only Roman and canon law, prevented unconscientious exercise of a plaintiff’s rights at law. «Fraud» in English equity is identical to «fraus» in Roman law; whilst France, Germany and other countries of continental Europe squandered the Roman law inheritance, English equity holds the torch for Roman principles.Tesi I Cancellieri dell’età formativa dell’equity erano usualmente dottori di diritto civile e di diritto canonico, così anche i Master che li coadiuvavano, e ignoravano la common law. Inoltre, erano vescovi e in tale veste pronunciavano sentenze nelle corti ecclesiastiche. Quando si trovarono a giudicare per delega reale, applicarono l’unico diritto che conoscevano. La «fraud» elaborata nell’equity corrisponde precisamente alla «fraus» del diritto romano e la dottrina dell’equity in forza della quale non è consentito avvalersi di una legge per sostenere una «fraud» deriva direttamente dalle fonti romane.
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Lupoi, Maurizio, and Michele Graziadei. "Una ricerca sulla collocazione storica di Saunders v Vautier nel diritto inglese." N° 1 (gennaio-febbraio), no. 1 (February 2, 2023): 1–29. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2023.231.

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Abstract:
TesiLa competenza in materia di testamenti e di legati di beni mobili spettava in Inghilterra alle corti ecclesiastiche, le quali applicavano il diritto romano-canonico; quando, fra il Sei e il Settecento la materia passò progressivamente alle corti reali, furono mantenute le regole affermatesi nella giurisprudenza canonica: fra esse quella che, traendo direttamente da un rescritto dell’anno 236 riportato nel Codex Iustiniani come interpretato dalla dottrina dello ius commune, attribuiva i beni legati agli eredi del legatario defunto prima di raggiungere l’età alla quale l’efficacia del legato era condizionata. Di qui il passaggio ulteriore che nella sentenza Saunders v Vautier consentì al beneficiario di un trust condizionato al raggiungimento di una certa età di pretenderne i beni quando avesse voluto, purché maggiorenne. Questo passaggio ulteriore, divenuto il fondamento di un moderno principio del diritto inglese, è stato privo di alcuna elaborazione concettuale. The author’s view Ecclesiastical courts had jurisdiction in matters of wills and of legacies of personal property and applied Roman-canonical law; when, between the XVII and the XVIII century royal courts gradually took over, the rules laid down by the ecclesiastical courts were maintained. Among them was the rule that, based on an imperial rescript of the year 236 in the Codex Iustiniani as interpreted by the doctors of the ius commune, that if a legacy be devised to be paid at a given age and the legatee dies before that age his executor may recover it. Hence the further step that, based on the judgment in Saunders v Vautier, allows the beneficiary of a trust contingent upon his attaining a given age to recover the trust property at will, provided he is of age. Now is a principle of English trust law, this development occurred without any conceptual awareness or discussion.
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Pree, Helmuth. "Erdö, Peter, Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale (con Prefazione di Rinaldo Bertolino). Torino: Giappichelli 1996. XIII, 215 S. = Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico. Sezione canonistica 17." Archiv für katholisches Kirchenrecht 167, no. 1 (May 5, 1998): 298–301. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-16701028.

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Schmitz, Rudolf Michael. "Codice del diritto allo studio negli istituti di istruzione confessionali. A cura di Fortunato Freni. Milano: Giuffrè 1995. XVII, 751 S. = Fonti di diritto ecclesiastico e canonico." Archiv für katholisches Kirchenrecht 164, no. 1 (May 5, 1995): 292–93. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-16401045.

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Viana, Antonio. "Erdö, Péter - Szabó, Péter (eds.), Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio, Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 settembre 2001, Szent István Társulat, Budapest 2002, 1 vol. de 928 pp." Ius Canonicum 44, no. 87 (December 21, 2017): 375–77. http://dx.doi.org/10.15581/016.44.15444.

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Góralski, Wojciech. "Sprawowanie władzy ustawodawczej przez biskupów na synodach diecezjalnych w Polsce pod rządami KPK z 1983 r." Prawo Kanoniczne 46, no. 3-4 (December 20, 2003): 15–38. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.3-4.02.

Full text
Abstract:
La promulgazione dal papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 del nuovo Codice di Diritto Canonico ha creato per i vescovi dioecesani una spinta ad accomodare la legge particolare delle loro Chiese particolari alle disposizioni dello stesso Codice. Questo compito i legislatori diocesani intraprendono soprattutto attraverso i sinodi diocesani. Nel periodo 1983-2003 sono stati terminati in Polonia i 23 sinodi diocesani. L’analisi della legislazione sinodale mostra una vera cura dei vescovi di rinnovare sia le strutture ecclesiastiche sia la pastorale nelle rispettive Chiese particolari. Nello stesso tempo si può osservare aclune imperfezioni riguardanti la tecnica legislativa.
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Martetschläger, Johannes. "Codice dell’assistenza spirituale. A cura di Pierluigi Consortie Mauro Morelli. Milano: Giuffre 1993. VI, 339 S. = Fonti di Diritto Ecclesiastico e Canonico." Archiv für katholisches Kirchenrecht 162, no. 2 (August 19, 1993): 656–57. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-16202042.

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Listl, J. "Spinelli, Lorenzo, II Diritto Pubblico Ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di Diritto Canonico. ln collaborazione con G. Dalla Torre. Seconda edizione riveduta ed ampliata. Milane: Antonio Giuffre Editore 1985. IV, 296 S." Archiv für katholisches Kirchenrecht 155, no. 1 (August 19, 1986): 330–33. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-15501031.

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Brunner, Markus. "Statuti delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche. Hrsg. von di Guzmán Carriquiry Lecour. Milano: Giuffrè 2001. 390 S. = Cesen (Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici), Fonti di diritto ecclesiastico e canonico." Archiv für katholisches Kirchenrecht 170, no. 2 (June 24, 2001): 648–50. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-17002041.

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Schöch OFM, Nikolaus. "Tavani, Angela Patrizia, Fede e consenso matrimoniale, Torino: G. Giappicchelli Editore 2013, XII + 244 S. (= Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico 44)." Archiv für katholisches Kirchenrecht 183, no. 1 (June 24, 2014): 295–301. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-18301032.

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De La Hera, Alberto. "Lorenzo SPINELLI, Il Diritto Pubblico Ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di Diritto Canonico, in collaborazione con GIUSEPPE DALLA TORRE, Seconda edizione riveduta ed ampliata, 1 vol. de IV + 296 págs., Giuffrè Editore, Milano 1985." Ius Canonicum 26, no. 51 (March 14, 2018): 408–14. http://dx.doi.org/10.15581/016.26.19145.

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Kałowski, Julian. "Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytutów zakonnych o ślubach prostych." Prawo Kanoniczne 34, no. 3-4 (December 10, 1991): 75–103. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1991.34.3-4.04.

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Abstract:
L ’autore ha provato la tesi che gli istituti religiosi con i voti semplici, cioè tali che i loro membri facevano la professione semplice e non furono obbligati della legge di osservare la clausura papale, hanno avuto una ricca evoluzione giuridica. Tali istituti, partendo dal primo momento di esistere, fino alla piena approvazione formale, cioè al conferimento della personalità giuridica fatta dalla Santa Sede, hanno subito numerose limitazioni da parte della legislazione ecclesiastica. L’autore ha analizzato la costituzione Circa pastorialis di Pio V e Lubricum vitae genus che contenevano una normativa di grande importanza e l’influsso per la legislazione riguardante degli istituti religiosi con i voti semplici. L’autore ha sottolineato il fatto che documenti promulgati dal Pio V hanno ridotto la vita religiosa alla forma con i voti solenni ed obbligo della clausura papale. Dopo questi considerazioni l’autore ha messo in evidenza inefficacia delle norme emesse dal Pio V. E’ stato provato che la vita e la pratica usata delle autorità ecclesiali si furono mostrate più forti dei rigidi divieti di fondazione degli istituti religiosi con i voti semplici. E proprio tale tendenza si è manifestata, sotto la pressione delle circostanze e delle necessità (per esempio bisogno d’assistenza delle persane con le malattie mentali) e perciò l’autorità ecclesiali permettevano non solamente alla fondazione di numerosi istituti religiosi con i voti semplici, ma anche alla fondazione degli associazioni che imitavano lo stile di vita religiosa. L’autore ha considerato anche il problema della piena approvazione degli istituti religiosi con i voti semplici e il processo di ottenere della piena personalità giuridica. E’ stato provato che quel processo fu lungo e che si svilupava evolutivamente col passare del tempo. L’autore rivelato anche il fatto che il periodo del tempo più significativo per la stabilizzazione giuridica degli istituti religiosi di voti semplici ricadava a cavallo del XIX e XX secolo. Alla fine l’autore si occupava del diritto canonico riguardante l’argomento dal codice di diritto canonico del 1917 fine alla promulgazione del codice 1983.
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Wolf, Lorenz. "Codice dei beni culturali di interesse religioso, I: Normativa canonica. A Cura di Maria Vismara Missiroli. Milano: Giuffrè 1993. XVII, 441 S. = Fonti di Diritto Ecclesiastico e Canonico." Archiv für katholisches Kirchenrecht 163, no. 2 (June 14, 1994): 639–40. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-16302044.

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Sobański, Remigiusz. "Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym." Prawo Kanoniczne 40, no. 3-4 (December 10, 1997): 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.3-4.01.

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Abstract:
Nel concetto cristiano ogni uomo è una persona, cioè un essere dotato dell’intelletto e della volontà, e questo lo rende il soggetto dei diritti e dei doveri i quali hanno origine nella sua „natura” (in questo chi è) e percio universali, intangibili e inalienabili. L’uomo - la persona umana - nella immagine cristiana dei mondo creato prende il posto centrale e per questo „la persona umana è e deve essere il principio, il soggetto e l’obbiettivo di tutte le organizzazioni sociali”. Questa dignità personale si deve a tutti gli esseri umani - l’essere umano è ,,l’unica creatura sulla terra il quale Dio voleva per lui stesso”, è „un segno particolare dell’immagine Divina”, è capace dell’autodecisione e non si puó trattarla come un mezzo per raggiungere (un qualsiasi) scopo, ma sempre come un obiettivo in sé stesso („la norma personalistica”). Nella filosofia cristiana la persona è un concetto dinamico, comprendente sia la costituzione biopsichica che la realizzazione esistenziale della natura umana. Il diritto canonico riconosce e presume che ogni essere umano è una persona, ma li dove si parla semplicemente della persona umana indipendentemente dal fatto se essa è battezzata, di solito si usa la parola homo (ma nel c. 1086 § 1 la „persona” significa anche una persona non battezzata), invece la „persona” è un termine tecnico che significa il soggetto della capacità giuridica. In questo significato è stato usato il termine persona nel c. 96 CIC/1983 e (indipendentemente dalle differenze tra c. 87 CIC/1917 e c. 96 CIC/1983) bisogna notare il complementare c. 204. Ci si presenta una domanda: perché due volte si dice lo stesso? Nei documenti della Commissione per la revisione del Codice troviamo la spiegazione che nel secondo libro CIC si parla delle persone come dei membri del Popolo di Dio e non delle persone nel senso giuridico. Allora ci si presenta la domanda: in che senso - se non nel senso giuridico - si parla delle persone nel Codice del diritto? Gli autori che difendono quella doppia - diciamo: a doppio aspetto - presentazione fanno notare che il termine „persona” un termine giuridico, statico e formale, il suo punto di riferimento è l’ordine giuridico, invece „christifidelis” un termine teologico, dinamico, contenente i diritti e i doveri dei fedeli e il suo punto di riferimento è populus Dei. Secondo questo concetto la „persona” - diversamente da „christifidelis” - non sarebbe in grado di esprimere adeguatamente uguale, in quanto riguarda la dignità e l’azione, posizione giuridica dei fedeli nella Chiesa, della quale nel c. 208. „Christifidelis” costituisce - secondo questo concetto - il fondamento per la „persona”. Si ammette invero che la „persona” puó essere sostituita con „christifidelis”, ma meglio lasciare la „persona” perché (1) la „persona” riguarda anche le situazioni regolate non risultanti dal fatto del battesimo e (2) rende più facile la comunicativa e la compatibilità con il diritto secolare. Bisogna perô notare che nella Chiesa un uomo diventa una persona proprio tramite il battesimo e da questo punto di vista questi termini sono intercambiabili, nel c.96 non si parla della capacità giuridica in genere, ma si parla della capacità giuridica nella Chiesa, cio non esclude la capacità giuridica dei non battezzati. La capacità, della quale nel c. 96, è l’effetto del battesimo ed è inseparabile dall’incorporazione nella Chiesa, ma per questa capacità il fondamento costituisce la persona umana: la „personalità” canonica si fonda su quella naturale, non la distrugge - un battezzato non ha la doppia personalità (una naturale e altra cristiana), ma corne un uomo (battezzato) è una persona nella Chiesa. Un uomo diventa cristiano tramite il donare che si effettua nel momento di esprimere la fede e di ricevere il battesimo. Questo dono lo rende capace di agire -lo rende capace e anche destina. Questa ontica capacità di agire poi diventa approfondita e indirizzata tramite altri sacramenti. Nella Chiesa la capacità di agire non è un aggiunta alle altre caratteristiche e attributi dell’uomo, ma caratterizza lo status ecclesiastico di un fedele in cui i doni del battesimo e le predisposizioni congenite si uniscono in un insieme. Nella nuova situazione, risultante dal battesimo, si trova un singolo, concreto uomo - e in questo senso essa ha il carattere personale. Ma nello stesso tempo essa ha anche il carattere comunitario - non solo perché con il battesimo l’uomo entra nella comunità, ma soprattutto perché questa situazione risulta dall’esistenza e dall’azione della comunità. L’uomo non avrebbe provato i frutti della redenzione, se la Chiesa non avesse funzionato come uno strumento della salvezza. Nella Chiesa e tramite la Chiesa si realizza la storica e sociale realtà della partecipazione di Dio nel mondo tramite Cristo, nella Chiesa l’uomo prova le grazie redentrici e ricevendole viene coinvolto nell’attività della comunità la quale da la prova della verità e dell’amore. Entrato nel communio, grazie ai doni che aveva ricevuto e con questi doni è diventato il soggetto dell’attività della Chiesa. Proprio questo fatto si cerca di esprimere nel diritto con il concetto della persona. Christifidelis non è che la „persona in Ecclesia”. Questi termini non devono essere differenziati perché altrimenti la riflessione sull‘uomo nella Chiesa seguirebbe il doppio corso, uno giuridico e altro teologico. Senza dubbio, per quanto riguarda l’imagine dell’uomo nella Chiesa, bisogna prendere in considerazione tutto ció che sull’uomo pue dirci la filosofia, psicologia, biologia e sociologia, ma non si pué perdere dalla vista le teologiche conseguenze del battesimo e trattarle come se non meritassero l’attenzione giurudica.
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Borek, Dariusz. "Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342)." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 255–90. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.08.

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Abstract:
In questo articolo vengono analizzati i canoni 1341 e 1342 del CIC/1983. Lanalisi viene fatta alla luce dell’attuale interpretazione dottrinale in materia della giusta applicazione delle pene. Canoni sottoposti all’analisi riguardano le competenze e gli obblighi del Ordinario nella fase iniziale dell'applicazine delle pene ecclesiastiche. Si tratta del momento molto importante nel iter dell’applicazione delle pene, e cioè della possibilità e necessità di iniziare il processo penale canonico e scelta del modo di procedere: giudiziale o amministrativo. La prima parte dell’articolo l’autore ha dedicato alla problematica del delitto canonico, della possibilità e della necessità del processo penale canonico. Ordinario prima di avviare vero processo penale (o quello in via giudiziale oppure quello in via amministrativa) deve avere la notizia almeno probabile del delitto. Non basta la notizia di qualsiasi violazione, ma è necessario che il comportamento denunciato sia incluso tra i delitti previsti nel diritto canonico. Soltanto così si può passare all’avvio del primo passo del processo e cioè all’indagine previa. Terminata questa si deve rispondere alle domande se il processo canonico è possibile e se questo processo è anche necessario. Può darsi, che, a causa della prescrizione dell’azione criminale, il processo non sarà possibile anche se ci fossero certe prove del delitto. A quanto pare una eccezione troviamo al riguardo dei delitti riservati alia Congregazine per la Dottrina della Fede. Secondo la concessione data dal Sommo Pontefice nel 2002 i delicta graviores, anche se sono passati in prescrizione, possono essere ripresi sulla fonadata petizione dei vescovi interessati. Alla luce della disposizione del can. 1341 si può dire che applicazione delle pene in Ecclesia diventa extrema ratio, e cioè la via che si puo intraprendere soltanto, quando l’autorità ha fatto inutilmente rifferimento ad altri mezzi di carattere pastorale. Un’altro punto dell’articolo viene dedicato all’analisi delle disposizioni che bisogna tenere conto nel momento della scelta della via giudiziale o amministrativa per applicare le pene. Seguendo le disposizioni del can. 1342 si deve notare che la via giudiziale dell’applicazione delle pene ecclesiastiche è la via normale ed obbligatoria. Ordinario per principio è obbligato di scegliere questo modo di procedere, inoltre la via giudiziale è obbligatoria per l’applicazione delle pene espiatorie perpetue. Obbligo di scegliere la via giudiziale potrebbe risultare anche dalla legge o precetto che vietano l’applicazione delle pene tramite la via amministrativa. Invece la via amministrativa è possibile da scegliere soltanto sotto la condizione, e cioè soltanto nel caso se ci fossero le giuste cause che si opponessro alla via giudiziale. Fermo restando però divieto di scegliere la via amministrativa nel caso diapplicazione delle pene espiatorie perpetue, come pure del divieto previsto nella legge o nel precetto. Come si può vedere dall’analisi dei elementi specifici del processo giudiziale e quello amministrativo, sia l’uno che l’altro possiede i strumnenti neccessari per garantire, che la pena diventi veramente l’applicazione di quello che e veramente „iustum et bonum” in caso concreto. Bisogna notare però che il processo in via giudiziale (grazie alla sua struttura) offre più garanzie per salvaguardare i diritti delle persone e per arrivare alla verità oggetiva. Invece il processo in via amministrativa (grazie alla procedura meno complessa) diventa più breve, più spedito e quindi non sottoposto troppo facilmente alla diffusione, e quindi sembra meglio garantire la salvaguardia di buona fama della persona giudicata.
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Althaus, Rüdiger. "Erdö, Péter / Szabó, Péter (Hrsg.), Territorialità e Personalità nel Diritto Canonico ed Ecclesiastico. Il Diritto Canonico di fronte al terzo Millennio - Territoriality and Personality in Canon Law and Ecclesiastical Law. Canon Law faces the third Millennium. Atti dell'XI Congresso Internazionale de Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali - Proceedings of the 11th International Congress of Canon law and of the 15th International Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches, Budapest 2.-7. September 2001. Budapest Università Cattolica 2002, 927 S." Archiv für katholisches Kirchenrecht 171, no. 2 (June 24, 2002): 614–17. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-17102030.

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De-la-Hera, Alberto. "Giorgio FELICIANI, Papato, episcopati e società civil (1917-2019). Nuove pagine di diritto canonico ed ecclesiastico, Marcianum Press, Venezia 2020, 455 pp., ISBN 978-88-6512-707-0." Ius Canonicum 61, no. 121 (May 31, 2021): 515–19. http://dx.doi.org/10.15581/016.61.41669.

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Gręźlikowski, Janusz. "Roman Walczak, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, ss. 330." Teologia i Człowiek 32, no. 4 (June 8, 2016): 177. http://dx.doi.org/10.12775/ticz.2015.058.

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INTERGUGLIELMI, ANTONIO. "Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel Codice di Diritto Canonico: gli atti di amministrazione straordinaria e l’alienazione di beni degli enti ecclesiastici." Prawo Kanoniczne 56, no. 4 (November 9, 2013): 117–37. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2013.56.4.07.

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Kiwior, Wiesław. "Problematyka administracyjna, procesowa i kanonizacyjna w publikacjach zawartych w czasopiśmie "Prawo Kanoniczne"." Prawo Kanoniczne 51, no. 1-2 (June 5, 2008): 57–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.1-2.04.

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Abstract:
L’elaborato presenta la problematica affrontata dai canonisti, negli anni 1958-2008 sulla rivista Prawo Kanoniczne (Diritto Canonico), pubblicata dalla Facolta di Diritto Canonico dell’Univesita del Cardinal Stefan Wyszyński a Varsavia, riguardante il diritto amministrativo (questioni storiche, istituzioni, procedimenti, diritto amministrativo degli istituti religiosi, processo contenzioso-amministrativo), il diritto processuale (storia del diritto canonico, fondamenti del processo canonico, processo contenzioso, processi matrimoniali, la giurisprudenza rotale) e le cause di canonizzazione (questioni storiche, diritto sostantivo, procedure, le cause polacche).
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Parlato, Vittorio. "Ecumenismo e Diritto Canonico." Ius Canonicum 9, no. 17 (April 13, 2018): 263–80. http://dx.doi.org/10.15581/016.9.22261.

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González-Varas Ibáñez, Alejandro. "De Bertolis, Ottavio, Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso, Editrice Pontificia Università Gregoriana (Tesi gregoriana, Serie Diritto Canonico, n. 70), Roma 2005, 210 pp." Ius Canonicum 47, no. 93 (December 20, 2017): 337–39. http://dx.doi.org/10.15581/016.47.14801.

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Gałkowski, Tomasz. "Rozumienie historii prawa i jej wpływ na studia prawnicze." Prawo Kanoniczne 43, no. 1-2 (June 5, 2000): 217–39. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.1-2.08.

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Abstract:
L’autore nel suo articolo prende in considerazione la storia del diritto canonico come una disciplina autonoma e indipendente dalla scienza del diritto canonico che adopera un metodo storico. Nel corso della sua esposizione cerca di far vedere come questa disciplina si è venuta formando man mano allonantandosi dalle discipline giuridiche e cercando di approfittare dalla storiografia generale. Come conseguenza del modo di capire la storia del diritto canonico l’autore presenta come essa è presente negli odierni studi canonistici.
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Gałkowski, Tomasz. "Prawo kanoniczne a środowisko naturalne i środowisko ludzkie." Prawo Kanoniczne 41, no. 1-2 (June 15, 1998): 201–21. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.1-2.08.

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Abstract:
Nei giorni 4-5 dicembre è stato celebrato a Varsavia il Simposio Internazionale intitolato: Emergenza Ambiente — Emergenza Vita. Diritto all'ambiente e diritto alla vita. L'autore della relazione soprappresentata si è soffermato sul tema dell'apporto del diritto canonico alla odierna discussione sulla tutela giuridica dell'ambiente naturale e della vita. Egli procede nella relazione esponendo e unificando il diritto all'ambiente e alla vita sotto lo stesso titolo del diritto considerato in un modo più ampio, ma fondamentale, come diritto all'ambiente umano. Il diritto alla vita riguarda la vita nel suo valore che è proprio la vita e concerne tutto ciò che è ad essa legato e la condiziona. Esponendo le cause della situazione odierna si sofferma su quelle indirette legate alla consapevolezza dell'uomo, della sua responsabilità per l'ambiente in cui vive. Procede nell'ambito metagiuridico postulando che il problema della discussione intorno al diritto deve precedere le formulazioni positive del diritto e le diverse prove della soluzione. In seguito presenta il diritto canonico come diritto che offre agli ordinamenti moderni un esempio della tutela dell'uomo stesso mostrando il senso del diritto che deriva dalla sua realtà.
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Syryjczyk, Jerzy. "Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku "Prawo Kanoniczne"." Prawo Kanoniczne 51, no. 1-2 (June 5, 2008): 75–112. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.1-2.05.

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Abstract:
I cinquant’anni dell’attività editoriale del periodico „Prawo Kanoniczne” hanno portato alla canonistica, dal punto di vista scientifico, delle preziose e molte dissertazioni ed elaborazioni scientifiche nell’ambito del diritto penale canonico. L’articolo presenta la problematica di diritto penale nella prospettiva storica, seguendo la struttura del V libro del C1C 1917 e del VI libro del CIC 1983. La rassegna della letteratura riguardante il diritto penale canonico permette di constatare che la canonistica polacca, rappresentata dale pubblicazioni nella rivista „Prawo K anoniczne”, e strettamente legata alla problematica scientifica trattata nei periodici della canonistica mondiale. Le monografie e gli articoli pubblicati nel periodico „Prawo Kanoniczne” testimoniano un modo coraggioso di affrontare le questioni difficili, discutibili, ed alle volte tralasciate dalla letteratura nel campo del diritto penale canonico.
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Giacchi, Orio. "La norma del diritto canonico." Ius Canonicum 16, no. 32 (March 27, 2018): 23–36. http://dx.doi.org/10.15581/016.16.20499.

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NACCI, MATTEO. "Diritto canonico e diritti delle religioni." Prawo Kanoniczne 58, no. 1 (June 16, 2017): 111–22. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.06.

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Abstract:
Il presente contributo, frutto della conferenza tenuta in occasione della 8° Giornata Canonistica Interdisciplinare, Diritto canonico tra fondamenti e prassi (a 10 anni da: “Novo Codice”), Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano, 5 marzo 2013), prende in esame il rapporto fra il diritto canonico e i diritti delle altre religioni. La prospettiva da cui partire è senz’altro la tradizione dell’Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense circa lo studio del diritto delle religioni, aggiornata sulla base del Decreto Novo Codice di riforma degli studi canonistici, in relazione alle società multiculturali del terzo millennio.
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Llobell Tuset, Joaquín. "LÓPEZ-ILLANA, Francesco, Vesti ecclesiastiche e identità sacerdotale (alla luce degli schemi del nuovo Codice di Diritto Canonico e dei Documenti pontifici). Edizioni Giovinezza, Roma 1983, XIV +266 págs., 17 X 24." Ius Canonicum 25, no. 49 (March 14, 2018): 394–96. http://dx.doi.org/10.15581/016.25.19519.

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SARAIS, ALESSIO. "Brevi cenni sul rapporto tra Diritto Vaticano e Diritto Canonico Orientale." Prawo Kanoniczne 58, no. 3 (January 18, 2017): 137. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.3.07.

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Belloni, Annalisa. "XIV. Azzone e il diritto canonico." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 83, no. 1 (August 1, 1997): 249–71. http://dx.doi.org/10.7767/zrgka.1997.83.1.249.

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Geraldo, Denilson. "La riforma del diritto penale canonico." Scientia Canonica 4, no. 8 (September 10, 2022): 17–19. http://dx.doi.org/10.31240/2595-1165.vol4n8a2021pp17-19.

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Dammacco, Gaetano. "I beni temporali nel diritto canonico." Prawo Kanoniczne 43, no. 3-4 (December 10, 2000): 291–321. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.3-4.08.

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Marcilla, S. "Nuouo dizionario di diritto canonico; Aa.Vv." Mayéutica 19, no. 48 (1993): 378–80. http://dx.doi.org/10.5840/mayeutica1993194811.

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50

Góralski, Wojciech. "Papież Jan Paweł II jako ustawodawca." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 29–45. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.01.

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Abstract:
All' occasione del ventesimo anniversario della elezione del papa Gio­vanni Paolo II 1 'autore tenta di presentare la sua attivitá legislativa nella Chiesa. Prima di tutto viene riferita la riforma del Codice di Diritto Canonico del 1917, iniziata dal papa Giovanni XXIII nel 1963 e continuata dal papa Paolo VI, terminata con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico i125 gennaio 1983. In secondo luogo si fa ricordare la riforma di diritto canonico delle Chiese Orientali, ricominciata dal papa Paolo VI nel 1972 e compiuta con la promulgazione del Codice dei Ca­noni delle Chiese Orientali il 18 ottobre 1990. Nella terza parte si pre­senta le costituzioni apostoliche di Giovanni Paolo II — „Divinus perfec­tionis Magister" del 25 gennaio 1983 e „Pastor bonus" del 28 giugno 1988 — essendo esse la parte integrale della riforma postconciliare. Alla fine l'autore indica brevemente le altre leggi (costituzioni apostoliche e lettere motu proprio) del Papa — Polacco.
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