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Dissertations / Theses on the topic 'Diritto delle società'

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Bolognesi, Claudio <1978&gt. "Società di capitali amministratrici di società di persone." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4089/1/bolognesi_claudio_tesi.pdf.

Full text
Abstract:
The present work focuses on a specific aspect of the general issue concerning the possible consequences of the reform of business corporations (“società di capitali”) on the discipline of partnerships (“società di persone”). After the reform of business law enacted with legislative decree n. 6/2003, the majority of the literature, in the light of the provisions of art. 2361 co. 2 civil code and art. 111-duodecies of the regulatory provisions (“disposizioni di attuazione”) of the civil code itself, maintains the possibility for a business corporation to be executive of a partnership. As a matter of fact, whenever all the members of a partnership are actually business corporations, it shall be possible that either one of the latter becomes the executive, either such role is played by a third party, i. e. a non-partner. After displaying the possible advantages and disadvantages stemming from a business corporation managing a partnership, the analysis investigates the legal feasibility of the case in point. First of all, the reasons supporting the theory under which a legal person cannot be manager of a partnership are examined in depth; an overview of the principal EU Member States’ legal systems and of the discipline of the European Economic Interest Grouping and of European Corporate is then provider for. At the outset of such analysis, the author asserts the legal possibility for a legal person to act as manager of a corporation, including a partnership. Afterwards, the investigation covers the issue of the executive-member in the partnerships. Initially, an overview of the literature concerning the legal nature of the management is offered; then, the three different categories of partnership are analyzed, in order to understand whether such legal persons can be managed by a third party (i.e. a non-member). On the basis of the existing strict connection between executive powers and unlimited liability, the author concludes that only the members shall be manager of the partnerships. Another chapter of the thesis is centred, from the one hand, on the textual data that, after the reform of 2003, support the aforesaid conclusion; from the other hand, on the peculiar features of the corporate business that is executive of a partnership. In particular, the attention is focused on the necessity or on the mere opportunity of an article of association explicitly providing that a corporate business can be executive of the partnership; on the practical ways by which the former shall manage the latter (especially on the necessity of nominating a permanent representative of the legal person and on the possibility to designate the procurators to this end); on the disclosure obligations applicable to the case in point.
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Bolognesi, Claudio <1978&gt. "Società di capitali amministratrici di società di persone." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4089/.

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Abstract:
The present work focuses on a specific aspect of the general issue concerning the possible consequences of the reform of business corporations (“società di capitali”) on the discipline of partnerships (“società di persone”). After the reform of business law enacted with legislative decree n. 6/2003, the majority of the literature, in the light of the provisions of art. 2361 co. 2 civil code and art. 111-duodecies of the regulatory provisions (“disposizioni di attuazione”) of the civil code itself, maintains the possibility for a business corporation to be executive of a partnership. As a matter of fact, whenever all the members of a partnership are actually business corporations, it shall be possible that either one of the latter becomes the executive, either such role is played by a third party, i. e. a non-partner. After displaying the possible advantages and disadvantages stemming from a business corporation managing a partnership, the analysis investigates the legal feasibility of the case in point. First of all, the reasons supporting the theory under which a legal person cannot be manager of a partnership are examined in depth; an overview of the principal EU Member States’ legal systems and of the discipline of the European Economic Interest Grouping and of European Corporate is then provider for. At the outset of such analysis, the author asserts the legal possibility for a legal person to act as manager of a corporation, including a partnership. Afterwards, the investigation covers the issue of the executive-member in the partnerships. Initially, an overview of the literature concerning the legal nature of the management is offered; then, the three different categories of partnership are analyzed, in order to understand whether such legal persons can be managed by a third party (i.e. a non-member). On the basis of the existing strict connection between executive powers and unlimited liability, the author concludes that only the members shall be manager of the partnerships. Another chapter of the thesis is centred, from the one hand, on the textual data that, after the reform of 2003, support the aforesaid conclusion; from the other hand, on the peculiar features of the corporate business that is executive of a partnership. In particular, the attention is focused on the necessity or on the mere opportunity of an article of association explicitly providing that a corporate business can be executive of the partnership; on the practical ways by which the former shall manage the latter (especially on the necessity of nominating a permanent representative of the legal person and on the possibility to designate the procurators to this end); on the disclosure obligations applicable to the case in point.
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BARABINO, PIETRO. "Gruppi di società e diritto del lavoro." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2009. https://hdl.handle.net/11565/4053469.

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4

Spedicato, Giorgio <1978&gt. "Diritto d'autore e interesse pubblico nella società dell'informazione." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/910/1/Tesi_Spedicato_Giorgio.pdf.

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5

Spedicato, Giorgio <1978&gt. "Diritto d'autore e interesse pubblico nella società dell'informazione." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/910/.

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Briganti, Francesco <1995&gt. "Diritto d'autore e società di collecting nell'era digitale." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15415.

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Abstract:
L'elaborato vuole analizzare la trasformazione del diritto d'autore nell'era digitale, approfondendo in particolare il ruolo delle società d'intermediazione e l'importanza dell'innovazione in un ambito tendenzialmente antiquato e poco moderno come la tutela del diritto d'autore
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7

Orlando, Antonio. "L’estinzione delle società." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2016. http://elea.unisa.it:8080/xmlui/handle/10556/3876.

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Abstract:
2013 - 2014<br>The study discussed in this text aims at making a general survey about the procedure that begins with the company’s resolution of dissolution and wound up decreed by its members during an extraordinary meeting or under the impulse of its directors and ends with the company extinction. This analysis has taken in particular consideration all those issues that have always enlivened-also nowadays-the Science of Law and Jurisprudence as to the Judge Register’s powers and the Curator’s ones during the closing of the company and with reference to the claimed trasversality of the rule cited in art.2495 c.c. as well as the state of pendent societates’established judgements,the assets and the contigent ones adding the supposed mechanism that allows their transfer to the ex-members seen as a sort of phenomenon which echoes the right to successions sanctioned by the Legislator in favour of “natural person”. Particularly,they have been taken into consideration the many and various contributions offered by the Science of Law and Jurisprudence initially caused by the interpretation of the discipline dealing with the study-object included in the Mercantile Law and then strengthened in consequence of the Civil Code coming into force in ’42,of d.lgs.n.6/2003 and later of d.lgs.n.175/2014. In reference to this Legislator’s last intervention,it has been highlighted how art.28 d.lgs.n.175 having ascribed the Exchequer the possibility to “attack”-within five years from the company’s cancellation in the Company Register and by now exstingueshed-in order to carry out a better and more effective action of collection of the owing duties,seems to brush up the theories developed by Jurisprudence in the period from the Civil Code coming into entrance to the “news” of hthe Compay Law intervened in 2003,redevelopments debated in occasion of the latest arrest carried out by the Court of Cassation in joint divisions. [edited by Author]<br>XIII n.s.
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8

Venturini, Alberto <1992&gt. "Le società in house." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/10597.

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9

Dagnino, Francesco <1980&gt. "Il trattamento delle società straniere e pseudostraniere nel Diritto Comunitario e nel Diritto Interno." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/1182/1/Tesi_dagnino_Francesco.pdf.

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10

Dagnino, Francesco <1980&gt. "Il trattamento delle società straniere e pseudostraniere nel Diritto Comunitario e nel Diritto Interno." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/1182/.

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11

Rasi, Federico. "Il meccanismo di tassazione per trasparenza nel sistema del TUIR: dalle società di persone alle società di capitali ed alle società a ristretta base proprietaria." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2008. http://hdl.handle.net/11385/200769.

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Abstract:
La trasparenza fiscale delle società di capitali e delle società a ristretta base proprietaria. La trasparenza fiscale e gli elementi costitutivi del tributo. Il superamento della trasparenza delle società di persone e della soggettività delle società di capitali: orientamenti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali. La trasparenza fiscale delle società di capitali: profili tecnico-applicativi dell'art. 115 TUIR. La trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria: profili tecnico-applicativi dell'art. 116 TUIR. Collocazione del meccanismo di tassazione per trasparenza nel testo unico tra modelli classici e nuove applicazioni.
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12

ABU, AWWAD AMAL. "L'"esclusione" del diritto di opzione nelle società quotate." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/207.

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Abstract:
Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione dell'esclusione del diritto astratto di opzione si è posto un problema di compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario: la seconda direttiva, all'art. 29, sembra infatti imporre agli stati membri la codificazione del diritto di opzione, vietando un'esclusione statutaria del diritto c.d. astratto di opzione. Non si è tuttavia ritenuto che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non crei alcun vuoto di tutela per gli azionisti. Invero, la Direttiva, da un lato, tutela con il diritto di opzione il solo interesse conservativo dei soci (e non quello qualitativo relativamente alla composizione della compagine sociale), che deve in ogni caso essere contemperato con l'interesse della società ad un efficiente finanziamento esterno , dall'altro, persegue l'obiettivo dell'equivalenza del medesimo grado di tutela e non dell'equivalenza degli strumenti di protezione volti a tutelare gli interessi in gioco. Ne discende che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., nella misura in cui assicura una protezione equivalente al diritto di opzione, è conforme alla Direttiva. Al contrario, ciò che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non tutela è la funzione qualitativa del diritto di opzione e, quindi, l'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, con la conseguenza che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. deve essere letto in una prospettiva di mercato e nell'ottica della grandissima società per azioni. A tale ultima considerazione consegue la necessità di tutelare i soci non solo a fronte della violazione dei presupposti applicativi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., ma anche a fronte dell'introduzione della clausola. Invero, l'introduzione della clausola implica il passaggio da una tutela per così dire paternalistica il diritto di opzione ad una tutela di mercato e, non accordando alcuna protezione all'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, può determinare un'alterazione delle reciproche proporzioni partecipative fra i soci. Inoltre, in ragione del venir meno della protezione sostanziale e procedimentale di cui all'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., il baricentro della tutela si sposta dal momento della delibera di esclusione al momento dell'introduzione della clausola di esclusione. Infine, sono stati esaminati alcuni riflessi applicativi e interpretativi che possono farsi discendere dalla previsione di un'ipotesi in cui il diritto di opzione non è riconosciuto ai soci. E ciò con particolare riguardo alla nozione di interesse sociale ed all'interpretazione dell'ipotesi di esclusione dell'opzione di cui all'art. 2441, comma 5, c.c. nella società quotata.<br>This work examines the withdraw of the right of pre-emption in public companies. In particular, starting from the regulation development that defines the right of pre-emption in the Italian legal order (and in the American and German ones), there come out the interests that cyclically are satisfied by the pre-emptive right issue. The outcome of this research points out the primal asset-oriented direction of the law and, according to its recent evolution, the gradual trend, in those same legal orders which admit a strong right of pre-emption, toward a loosening of the shareholders' preferential right in the open companies: the law diversification that can be therefore recognized is due to an opening or closing attitude of the company toward the risk capital market, given an already outlined empirical link between the pre-emption regulations and the company ownership extent. That being so, there has been the main intention to check if the pre-emption norms can accomplish the task of splitting the several organization models of public companies in order to spot those interests which are protected by the right of pre-emption in public companies. The survey has then followed a double direction: the in-depth examination of empirical capital increases and the analysis of the laws which settle the shareholders' right of pre-emption, looking at the stock companies and at the limited liability companies, on one side, and at the public companies, on the other. If all the deep differences between the stock companies and the limited liability companies are taken for granted, there is the chance of assigning to the shareholders' option a role in the definition of the various organizational models in the public companies: in particular, the right of pre-emption, beyond its traditional purpose of preserving the members' involvement, accomplishes the qualitative role of weighing on the company opening or closing attitude and therefore the company setting. It's been also noticed that art. 2441, par. 4, c.c., allows public companies to introduce in their articles the withdraw of the right of pre-emption within 10% of the capital, if the stocks are issued at the market price. This joins the traditional withdraw reasons: it represents the peculiarity of the interests concerning the capital increases in public companies. From the analysis of art. 2441, par. 4, second part, c.c., it results that the pre-emptive right withdraw has its own rules. It can't be applied as to par. 5 and 6 of art. 2441, c.c: the generic formal and substantial cautions are not put on. From this all it derives that in art. 2441, par. 4, second part, c.c., there is no right of pre-emption, neither abstractly, nor pragmatically. In art. 2441, par. 4, second part, c.c., the reference to that right is empty (it doesn't describe any rule). However, there isn't any infringement in the shareholders' right of retaining their ownership shares. As the conservation can be put to use in several ways: the 10% and the stock values match with the market quotes let the shareholders keep their shares with a direct purchase. An equal-treatments system, through a direct purchase, instead of an equal-rights system. Due to the withdraw of the abstract pre-emptive right, there comes out the compatibility issue between the national and the european law. The second Council directive, at art. 29, sounds like forcing a formalisation of the right of pre-emption, banning the withdraw of the so-called abstract pre-emptive right from the articles of association. It is believed that art. 2441, par. 4, second part, c.c., isn't responsible for any lack of protection toward the shareholders. The directive thus safeguards the possibility to preserve the amount of quotes (but not to maintain the percentage ratios among the shareholders) that must suit to the company and to the external sources of financing interests, so it grants the same protection, even if not using the same instruments. As a consequence: the art. 2441, par. 4, second part, c.c., complies to the directive, because it ensures the same protection to the right of pre-emption. Otherwise, the art. 2441, par. 4, second part, c.c., doesn't protect the qualitative role of the right of pre-emption (the possibility to keep the ownership configuration), so it must be considered related to the market and from the point of view of a really big company. There comes out the necessity to protect the shareholders from a violation of the assumptions of the art. 2441, par. 4, second part, c.c., and even from the introduction of the clause. The clause involves the transition from a (in a manner of speaking) paternalistic protection of the pre-emptive right to a market protection, which doesn't affect the ownership structure, that can be therefore modified. Moreover, given that a substanstial protection and an art. 2441, par. 5 and 6, c.c., implementation guardship lack, the protection itself runs from the withdraw decision time to the withdraw clause introduction moment. Finally, there has been a research on the consequences of the use and of the understanding that come from an hypothesis according to which the right of pre-emption is not granted to the shareholders. This has been examined related to the company interests and to the understanding of the pre-emptive right withdraw, as per art. 2441, par. 5, c.c., in public companies.
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ABU, AWWAD AMAL. "L'"esclusione" del diritto di opzione nelle società quotate." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/207.

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Abstract:
Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione dell'esclusione del diritto astratto di opzione si è posto un problema di compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario: la seconda direttiva, all'art. 29, sembra infatti imporre agli stati membri la codificazione del diritto di opzione, vietando un'esclusione statutaria del diritto c.d. astratto di opzione. Non si è tuttavia ritenuto che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non crei alcun vuoto di tutela per gli azionisti. Invero, la Direttiva, da un lato, tutela con il diritto di opzione il solo interesse conservativo dei soci (e non quello qualitativo relativamente alla composizione della compagine sociale), che deve in ogni caso essere contemperato con l'interesse della società ad un efficiente finanziamento esterno , dall'altro, persegue l'obiettivo dell'equivalenza del medesimo grado di tutela e non dell'equivalenza degli strumenti di protezione volti a tutelare gli interessi in gioco. Ne discende che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., nella misura in cui assicura una protezione equivalente al diritto di opzione, è conforme alla Direttiva. Al contrario, ciò che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non tutela è la funzione qualitativa del diritto di opzione e, quindi, l'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, con la conseguenza che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. deve essere letto in una prospettiva di mercato e nell'ottica della grandissima società per azioni. A tale ultima considerazione consegue la necessità di tutelare i soci non solo a fronte della violazione dei presupposti applicativi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., ma anche a fronte dell'introduzione della clausola. Invero, l'introduzione della clausola implica il passaggio da una tutela per così dire paternalistica il diritto di opzione ad una tutela di mercato e, non accordando alcuna protezione all'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, può determinare un'alterazione delle reciproche proporzioni partecipative fra i soci. Inoltre, in ragione del venir meno della protezione sostanziale e procedimentale di cui all'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., il baricentro della tutela si sposta dal momento della delibera di esclusione al momento dell'introduzione della clausola di esclusione. Infine, sono stati esaminati alcuni riflessi applicativi e interpretativi che possono farsi discendere dalla previsione di un'ipotesi in cui il diritto di opzione non è riconosciuto ai soci. E ciò con particolare riguardo alla nozione di interesse sociale ed all'interpretazione dell'ipotesi di esclusione dell'opzione di cui all'art. 2441, comma 5, c.c. nella società quotata.<br>This work examines the withdraw of the right of pre-emption in public companies. In particular, starting from the regulation development that defines the right of pre-emption in the Italian legal order (and in the American and German ones), there come out the interests that cyclically are satisfied by the pre-emptive right issue. The outcome of this research points out the primal asset-oriented direction of the law and, according to its recent evolution, the gradual trend, in those same legal orders which admit a strong right of pre-emption, toward a loosening of the shareholders' preferential right in the open companies: the law diversification that can be therefore recognized is due to an opening or closing attitude of the company toward the risk capital market, given an already outlined empirical link between the pre-emption regulations and the company ownership extent. That being so, there has been the main intention to check if the pre-emption norms can accomplish the task of splitting the several organization models of public companies in order to spot those interests which are protected by the right of pre-emption in public companies. The survey has then followed a double direction: the in-depth examination of empirical capital increases and the analysis of the laws which settle the shareholders' right of pre-emption, looking at the stock companies and at the limited liability companies, on one side, and at the public companies, on the other. If all the deep differences between the stock companies and the limited liability companies are taken for granted, there is the chance of assigning to the shareholders' option a role in the definition of the various organizational models in the public companies: in particular, the right of pre-emption, beyond its traditional purpose of preserving the members' involvement, accomplishes the qualitative role of weighing on the company opening or closing attitude and therefore the company setting. It's been also noticed that art. 2441, par. 4, c.c., allows public companies to introduce in their articles the withdraw of the right of pre-emption within 10% of the capital, if the stocks are issued at the market price. This joins the traditional withdraw reasons: it represents the peculiarity of the interests concerning the capital increases in public companies. From the analysis of art. 2441, par. 4, second part, c.c., it results that the pre-emptive right withdraw has its own rules. It can't be applied as to par. 5 and 6 of art. 2441, c.c: the generic formal and substantial cautions are not put on. From this all it derives that in art. 2441, par. 4, second part, c.c., there is no right of pre-emption, neither abstractly, nor pragmatically. In art. 2441, par. 4, second part, c.c., the reference to that right is empty (it doesn't describe any rule). However, there isn't any infringement in the shareholders' right of retaining their ownership shares. As the conservation can be put to use in several ways: the 10% and the stock values match with the market quotes let the shareholders keep their shares with a direct purchase. An equal-treatments system, through a direct purchase, instead of an equal-rights system. Due to the withdraw of the abstract pre-emptive right, there comes out the compatibility issue between the national and the european law. The second Council directive, at art. 29, sounds like forcing a formalisation of the right of pre-emption, banning the withdraw of the so-called abstract pre-emptive right from the articles of association. It is believed that art. 2441, par. 4, second part, c.c., isn't responsible for any lack of protection toward the shareholders. The directive thus safeguards the possibility to preserve the amount of quotes (but not to maintain the percentage ratios among the shareholders) that must suit to the company and to the external sources of financing interests, so it grants the same protection, even if not using the same instruments. As a consequence: the art. 2441, par. 4, second part, c.c., complies to the directive, because it ensures the same protection to the right of pre-emption. Otherwise, the art. 2441, par. 4, second part, c.c., doesn't protect the qualitative role of the right of pre-emption (the possibility to keep the ownership configuration), so it must be considered related to the market and from the point of view of a really big company. There comes out the necessity to protect the shareholders from a violation of the assumptions of the art. 2441, par. 4, second part, c.c., and even from the introduction of the clause. The clause involves the transition from a (in a manner of speaking) paternalistic protection of the pre-emptive right to a market protection, which doesn't affect the ownership structure, that can be therefore modified. Moreover, given that a substanstial protection and an art. 2441, par. 5 and 6, c.c., implementation guardship lack, the protection itself runs from the withdraw decision time to the withdraw clause introduction moment. Finally, there has been a research on the consequences of the use and of the understanding that come from an hypothesis according to which the right of pre-emption is not granted to the shareholders. This has been examined related to the company interests and to the understanding of the pre-emptive right withdraw, as per art. 2441, par. 5, c.c., in public companies.
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Varrese, Nicholas <1988&gt. "Società sportive e procedure concorsuali." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2018. http://hdl.handle.net/10579/13077.

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Abstract:
Le tesi spiega come come sono nate le società sportive professionistiche partendo dalla riforma del 1966; vengono analizzate le procedure concorsuali in generale in Italia fino ad arrivare al fallimento delle società sportive professionistiche e dilettantistiche
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FRATANTONIO, GIUSEPPE. "La partecipazione di società di capitali in società di persone: profili genetici." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1000.

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Abstract:
La tesi affronta le principali problematiche legate alla partecipazione di società di capitali in società di persone, ponendo particolare attenzione ai problemi legati all'insaturazione del rapporto societario per il caso di mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 2361 comma 2 cod. civ. ed al tema della c.d. supersocietà di fatto.<br>The thesis concerns the partnership entered into by corporations, having particular regard to the problems related to the creation of a binding social relationship in the event that the corporation did not respect the proceeding required by the Italian law to enter into a partnership and the theory of the de facto corporation.
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FRATANTONIO, GIUSEPPE. "La partecipazione di società di capitali in società di persone: profili genetici." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1000.

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Abstract:
La tesi affronta le principali problematiche legate alla partecipazione di società di capitali in società di persone, ponendo particolare attenzione ai problemi legati all'insaturazione del rapporto societario per il caso di mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 2361 comma 2 cod. civ. ed al tema della c.d. supersocietà di fatto.<br>The thesis concerns the partnership entered into by corporations, having particular regard to the problems related to the creation of a binding social relationship in the event that the corporation did not respect the proceeding required by the Italian law to enter into a partnership and the theory of the de facto corporation.
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VILLELLA, VALERIA. "Gli amministratori delle società pubbliche." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2018. http://hdl.handle.net/11385/200697.

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Abstract:
La tesi ha ad oggetto la disciplina degli amministratori delle società pubbliche alla luce delle modifiche normative intervenute a seguito dell’emanazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d. lgs. n. 175 del 2016). In particolare, il presente lavoro analizza se ed in quale misura il Testo Unico incida sulla normativa “speciale” degli amministratori di tali società, bilanciando, alla luce del principio di proporzionalità espressamente contenuto fra i criteri della Legge delega, le diverse deroghe, previste per la salvaguardia degli interessi pubblici, con le disposizioni in ambito societario contenute nel Codice Civile. Il decreto n. 175, infatti, contiene l’ultima riforma intervenuta, in modo dirompente, in un quadro normativo stratificato, frammentario, complesso ed articolato, con lo scopo di procedere ad una generale riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento del sistema delle partecipazioni pubbliche, in un’ottica di sistematizzazione organica della materia. La prospettiva di un bilanciamento tra i profili di specialità e la disciplina generale societaria è stata approfondita con riferimento agli aspetti attinenti i requisiti di eleggibilità (nonché la connessa disciplina dell’inconferibilità ed incandidabilità) e le vicende costitutive, modificative ed estintive dell’incarico di amministratore (nomina, revoca, prorogatio e decadenza), avendo riguardo anche alla struttura dell’organo, al sistema dei compensi percepiti e, infine, al regime della responsabilità. Il risultato al quale si è approdati ha mostrato l’esistenza di “aree” caratterizzate dalla permanenza di una disciplina derogatoria, la cui ratio risiede nella tutela di interessi pubblici, e di altre nelle quali vi è una decisa “attrazione” verso il regime di diritto comune societario, alla luce dell’esigenza di eliminare vantaggi artificiosi che finirebbero con il creare ingiustificate distorsioni concorrenziali.
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Palladini, Giada <1979&gt. "La prestazione d'opera nelle società." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2012. http://hdl.handle.net/10579/1148.

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Abstract:
Il presente lavoro di ricerca affronta il tema della prestazione d'opera nelle società. Partendo da un'analisi storico ricostruttiva e dall'esame del diritto positivo delle diverse figure disciplinate dal codice civile, alla ricerca della ratio della disciplina legislativa attuale del conferimento d'opera, ci si è poi concentrati sulla qualificazione di tale conferimento al fine di valutare la compatibilità tra la posizione di socio d'opera e le diverse tipologie di rapporto di lavoro, prendendo in esame a tal fine anche l'elaborazione giurisprudenziale del diverso istituto dell'associazione in partecipazione. In conclusione si è studiato il concetto di dipendenza economica, così come definito in Italia e in Francia, al fine di verificare l'applicabilità dello stesso ai rapporti analizzati in precedenza, con particolare riguardo alla posizione del socio-lavoratore di cooperativa, tendendo conto degli indici elaborati dalla dottrina in relazione al lavoro economicamente dipendente.<br>The present study focuses on provision of work inside companies. Starting from a historical reconstructive analisys and from an examination of the positive right various figures ruled by civil code, in order to better understand the ratio of the current law, the author later focused on provision of work qualification, in order to evaluate the compatibility between worker – partner and the various kinds of working relationships also considering, for this purpose, the jurisprudential elaboration formed about joint-venture. Finally, it has been studied the meaning of economic dependence, as it is defined in Italy and in France, for the purpose of verify its applicability on previously analysed relationships, with a special regard toward the cooperative worker-partner position, also keeping in mind the indexes elaborated by doctrine concerning economically dependent employment.
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TOMASONI, FRANCESCA. "La diligenza dell'amministratore di società." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2016. http://hdl.handle.net/10281/129542.

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Abstract:
My argument starts from a judgment of merit that should be excluded from the company administrator's liability based on the fact that, to him, could not be obtained specific special skills required in the legal and bankruptcy, but only the management of the company. In light of this last statement, i was asked to conduct a study that could answer two questions. First of all the question arises whether, in fact, to an administrator who has specific skills can not impose itself to be expert in every subject on which he is called to act by virtue of their qualification. The second question that logically arises is whether to invoke the lack of expertise in a given field can really claim to be ruled out the administrator responsible for that damage, in this case also considerable, which have occurred to the company as a result of that action or omission that has caused them. The answer to these questions must be sought in the concept of administrator diligence of companies, that my thesis aims to fill with meaning. In conclusion, it was possible to say that the postal company executive, to be diligent is required to run the company so cautious and prudent and is, however, it encouraged to do so , at least to minimize the risk of liability claims against it. Once we come to affirm that the care required administrator of companies coincides with a cautious and prudent management (in terms briefly outlined above) I have evaluated for completeness, deepen the peculiarities encountered in the administration of the banking company and proceed finally, a comparison with ordinary s.p.a. They came to the conclusion that, within the banking firm, by virtue of the interests involved, the diligent administrator is the one who in his management must adhere to the duties imposed by impsed by the sound and prudent management, both in specific way is through interpretation and generally on the basis of the general application of this principle. In light of the above deductions advanced in terms of directors of the banking company i could, therefore, continue and consolidate the claims with reference to the ordinary society Indeed, i believe that the general obligation under the ordinary company executive to act with the diligence required by the nature and the special expertise includes the duty to abide by the principles of sound and prudent corporate governance which, although not expressly written, is easily obtainable through interpretation by the various prescriptions relating to the duties imposed on them and in terms of its responsibility to them ascribed. The diligent administrator, then, is one to whom you do not require to be expert in every subject on which he is called to act but face their inevitable gaps, to manage its company safe and sound manner, inquiring through recourse to external expertise and pondering their choices as well to lead the company to the realization of the interests to the stability, efficiency, competition, survival and especially the profitability of the company itself, its shareholders.
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Cavanna, Maurizio <1970&gt. "Fusione e scissione delle società corporative." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/1184/1/cavanna_maurizio_tesi.pdf.

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Cavanna, Maurizio <1970&gt. "Fusione e scissione delle società corporative." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/1184/.

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Squarotti, Vittorio <1979&gt. "Il recesso nella società per azioni." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4112/1/Vittorio_Squarotti_tesi.pdf.

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Abstract:
La tesi analizza le fattispecie di recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali del 2003. Particolare attenzione viene dedicata alle ipotesi legali di recesso e, fra queste, a quelle inderogabili, considerate “cuore” dell’istituto anche dopo la novella del 2003. Viene in particolare sottolineata la continuità fra la “vecchia” e la “nuova” disciplina dell’istituto e, sulla base anche di questo presupposto, si privilegiano interpretazioni che confinano l’operatività del diritto di recesso ai casi “estremi” in cui alla maggioranza assembleare è attribuito il potere di modificare in modo significativo lo statuto sociale. In questo contesto è dedicata particolare attenzione a due delle nuove fattispecie introdotte dalla riforma – il recesso per “modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione” (art. 2437, comma 1, lett. g) c.c.) e il recesso ad nutum da società contratta a tempo indeterminato (art. 2437, comma 3 c.c.) – allo scopo di porre le basi, per quanto possibile, per un’interpretazione restrittiva delle stesse, che ne eviti un’incontrollata ed eccessivamente ampia applicazione.
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Squarotti, Vittorio <1979&gt. "Il recesso nella società per azioni." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4112/.

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Abstract:
La tesi analizza le fattispecie di recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali del 2003. Particolare attenzione viene dedicata alle ipotesi legali di recesso e, fra queste, a quelle inderogabili, considerate “cuore” dell’istituto anche dopo la novella del 2003. Viene in particolare sottolineata la continuità fra la “vecchia” e la “nuova” disciplina dell’istituto e, sulla base anche di questo presupposto, si privilegiano interpretazioni che confinano l’operatività del diritto di recesso ai casi “estremi” in cui alla maggioranza assembleare è attribuito il potere di modificare in modo significativo lo statuto sociale. In questo contesto è dedicata particolare attenzione a due delle nuove fattispecie introdotte dalla riforma – il recesso per “modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione” (art. 2437, comma 1, lett. g) c.c.) e il recesso ad nutum da società contratta a tempo indeterminato (art. 2437, comma 3 c.c.) – allo scopo di porre le basi, per quanto possibile, per un’interpretazione restrittiva delle stesse, che ne eviti un’incontrollata ed eccessivamente ampia applicazione.
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CIARALLI, FRANCESCO MARIA. "La crisi d’impresa delle società pubbliche." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2019. http://hdl.handle.net/11385/200711.

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Abstract:
La questione dell’assoggettabilità delle società a partecipazione pubblica al fallimento e al concordato preventivo è al centro di un ampio dibattito in dottrina, nonché di orientamenti non univoci della giurisprudenza. Da ultimo, il legislatore delegato, con l’art. 14 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha per la prima volta espressamente disciplinato la crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica. La scarna previsione legislativa, pur corredata da una più analitica disciplina relativa alle misure di prevenzione dell’aggravamento delle crisi d’impresa, lascia tuttavia impregiudicati alcuni dei più rilevanti problemi emersi con riferimento al precedente contesto normativo. Nella specie, le maggiori perplessità si incentrano sull’alveo applicativo della nuova disciplina, facente generico riferimento alle «società a partecipazione pubblica», pur a fronte di un’ampia pluralità di modelli di società pubblica, tra loro profondamente differenziati; d’altra parte, anche le disposizioni definitorie recate dal medesimo decreto legislativo lasciano residuare talune rilevanti ambiguità. I profili problematici sollevati dal nuovo intervento normativo necessitano, pertanto, di essere chiariti attraverso il prisma delle elaborazioni pretorie, anche europee, e dottrinali che hanno indagato la morfologia e gli elementi costitutivi dei vari modelli di società pubblica, al fine di poterne poi predicare, alla luce di un’interpretazione sistematica, la sussumibilità o meno nel perimetro del menzionato art. 14. Inoltre, occorre considerare che la disciplina di settore si inscrive in un complessivo processo di riforma delle procedure concorsuali, affidato alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155. Il testo predisposto dalla Commissione Rordorf, recepito nella legge delega, è peraltro suscettibile di interferire con la specifica questione concernente le società pubbliche. La rilevanza della questione inerente l’assoggettabilità delle società pubbliche alle procedure concorsuali emerge, in particolare, se si ha riguardo alla consistenza e alla latitudine del fenomeno delle società a partecipazione pubblica, come risulta dai dati empirici disponibili. Sulla base dei dati rinvenibili dall’ultima relazione Istat, vi sono in Italia 7.757 organismi attivi (anche diversi dalle società) a partecipazione pubblica, con un totale di 953.100 addetti. Nell’ambito di questi organismi, constano circa 5.000 società a partecipazione pubblica (con netta prevalenza delle società partecipate da enti territoriali), con un numero complessivo di addetti ammontante alle 500.000 unità. Avendo riguardo alle sole società partecipate dagli enti territoriali, la relazione della Corte dei conti per l’anno 2015 individua circa 3.000 società che svolgono attività strumentali, a fronte di altre 1.700 che svolgono attività di servizio pubblico. Inoltre, la stessa relazione segnala che: sono 988 le società con numero di addetti inferiore ai membri del consiglio di amministrazione; 2.479 le società con numero di addetti inferiore a 20; 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro; 984 le società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro. Ciò posto, emerge come nell’ampio novero delle società partecipate siano individuabili diversi modelli di società pubblica, collocabili idealmente lungo un segmento che ha per estremi, da un lato, la disciplina di diritto comune prevista dal Codice civile e, dall’altro lato, la disciplina propriamente pubblicistica cui sono soggetti gli enti autarchici e quelli territoriali. Nel mezzo, si collocano società a partecipazione pubblica che presentano una regolamentazione prevalentemente privatistica ovvero pubblicistica, con deroghe, di varia intensità, ad entrambe. Le peculiarità di tali diversi modelli si riverberano, di necessità, sul problema inerente l’assoggettabilità delle società pubbliche lato sensu intese alle procedure concorsuali Problema peculiare si pone con riferimento alle società in house, soprattutto nel caso in cui siano affidatarie di servizi pubblici; pochi dubbi, infatti, sussistono in ordine alla fallibilità di società partecipate da enti pubblici che esercitano in una logica di mercato attività commerciali. Con riferimento a tali società, dottrina e giurisprudenza appaiono divise tra un orientamento che fa leva sulla non alterità della società rispetto alla Pubblica Amministrazione ed un altro orientamento che, al contrario, si fonda sul principio generale della assoggettabilità alle procedure concorsuali delle imprese che abbiano assunto la forma societaria, iscrivendosi nell’apposito registro e quindi volontariamente assoggettandosi alla disciplina privatistica. La tesi si propone dunque di esaminare la nuova disciplina della crisi d’impresa delle società pubbliche quale punto d’incontro tra le esigenze pubblicistiche proprie delle finalità cui tali enti sono rivolti e le caratteristiche privatistiche della loro struttura, al fine di farne emergere i profili problematici ed ordinare in un quadro ricostruttivo le principali questioni poste dalla nuova disciplina, con particolare riferimento alle società in house e all’emananda complessiva riforma del diritto delle crisi d’impresa.
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Maspes, I. "AUTONOMIA NEGOZIALE NEI GRUPPI DI SOCIETÀ." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2017. http://hdl.handle.net/2434/494624.

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Abstract:
The thesis analyses juridical relations amongst the parties of a group of companies and the role of contract in the formation and regulation of groups of companies. More specifically, the study analyses the so-called “Beherrschungsvertrag” and its eligibility in the Italian legal system, as well as the limits to contracts governing groups of companies under mandatory Italian Corporation laws. The final part contains an in-depth analysis of the practical problems that often arise in relation to intra-group service contracts and offers possible juridical solutions in alternative to the liability action under art. 2497 of the Italian Civil Code.
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Marangoni, Francesca <1994&gt. "La tassazione delle società immobiliari in Italia." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2018. http://hdl.handle.net/10579/13638.

Full text
Abstract:
L’obiettivo del presente elaborato è quello di analizzare nel dettaglio le attuali norme tributarie gravanti a capo delle società immobiliari di compravendita, di costruzione/ristrutturazione e vendita e di gestione di immobili. In quest’ottica si è pensato di premettere un capitolo che descrivesse cosa si intenda per “bene immobile” in quanto il possesso qualificato o il trasferimento dei relativi fabbricati e terreni costituisce il presupposto per l’applicazione delle imposte dirette ed indirette a carico delle società immobiliari. Al fine di comprendere la logica del prelievo tributario e del diverso trattamento fiscale previsto, nello stesso capitolo si affronta la classificazione nelle categorie catastali e la distinzione nelle diverse tipologie degli immobili in regime d’impresa. I capitoli a seguire rappresentano il cuore del presente lavoro e descrivono nel dettaglio le peculiarità delle imposte gravanti sui beni immobili posseduti dalle società immobiliari. La strutturazione del corpo centrale dell’elaborato deriva dalla suddivisione delle imposte immobiliari sulla base della loro natura. In particolare, nel Capitolo 2 e 3 sono portati alla luce gli aspetti fiscali più rilevanti delle imposte dirette di natura reddituale (IRES e IRAP) e di natura patrimoniale (IMU, TASI e TARI). Nel Capitolo 4 (IVA) e 5 (imposte di registro, ipotecarie e catastali) invece sono affrontate le principali caratteristiche fiscali delle imposte sul trasferimento degli immobili a titolo oneroso.
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Calabrese, Filippo <1994&gt. "L'estinzione "postuma" della società a fini fiscali." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15306.

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Abstract:
L’estinzione della società mediante la cancellazione dal Registro delle imprese ha spesso impedito al Fisco di esercitare una corretta pretesa creditoria. A tutela del Fisco, il legislatore con l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 dispone la “sopravvivenza” della società estinta, nei cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, per i soli fini fiscali. Questa disposizione però, solleva dubbi di incostituzionalità ed inefficienza, che saranno analizzati nel corso dell’elaborato.
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28

Campese, Ilaria <1996&gt. "Le Società Benefit applicate al Settore Turistico." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2020. http://hdl.handle.net/10579/17754.

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Abstract:
Il mio lavoro comprende una prima parte teorica sulla disciplina applicabile alle Società Benefit e una seconda di taglio più pratico che indaga la reale applicazione del modello Benefit nelle società operanti nel settore turistico.
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29

Casadei, Federica. "I gruppi di società nel codice civile." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2009. http://hdl.handle.net/11385/200797.

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Abstract:
Il potere di direzione e coordinamento quale elemento qualificante il fenomeno dei gruppi di società. Profili organizzativi di gruppo nel codice civile. La responsabilità da attività di direzione e coordinamento. Il gruppo cooperativo paritetico.
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Bonavita, Simone <1982&gt. "Il diritto all'oblio e la gestione delle informazioni della società iperconnessa." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amsdottorato.unibo.it/7690/1/Full_9_Giugno_2016_FINAL_01.pdf.

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Abstract:
La tesi di dottorato è relativa al diritto all'oblio nella società iperconnessa. L'autore affronta il tema con una approccio multidisciplinare, analizzando problemi relativi alla gestione dei processi di memorizzazione propri di Internet.<br>The doctoral thesis is related to the right to be forgotten in the hyperconnected society. The author examins the topic with a multidisciplinary approach, analysing the questions about the management of Internet storage processes.
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Percoco, Giuseppe. "Il contributo del diritto societario allo sviluppo tecnologico: le società innovative." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2021. http://hdl.handle.net/11385/205885.

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Abstract:
Le problematiche giuridiche per le imprese innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata. La costituzione “elettronica” della S.r.l. start-up innovativa: analisi di disciplina e prospettive eurounitarie per una riforma organica del procedimento costitutivo. Un fattore di discontinuità: le quote standardizzate di S.r.l. PMI e la raccolta di capitali tramite portali on-line. Gli interventi per la prevenzione e la gestione della crisi della start-up innovativa: il fresh start nel D.L 179 e nel codice della crisi d’impresa. Una chiave di lettura innovativa dei provvedimenti normativi e un nuovo stadio evolutivo della S.r.l.. Distribuzione delle imprese italiane per forma giuridica. Distribuzione delle start-up innovative in Italia. Quadro riepilogativo delle previsioni in favore di start-up innovative, PMI innovative PMI A.r.l.
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Bevivino, Vito <1975&gt. "Capitale e struttura finanziaria delle società bancarie europee per azioni." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15007.

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Abstract:
La tesi affronta il tema della capitalizzazione bancaria e degli strumenti per il finanziamento dell’impresa bancaria. A questo fine esamina la normativa europea in materia, il reg. 575/2013 UE e la direttiva 2013/36/UE, applicando una chiave di lettura del fenomeno che integra le ricadute della disciplina prudenziale con il valore dell’impresa bancaria avendo come punto di riferimento la banca e la sua funzione finanziaria e di intermediazione. Il percorso delineato dall’elaborato segue una linea di pensiero che si sviluppa a partire dal tema del finanziamento d’impresa e, quindi, secondo il punto di vista adottato, della disciplina del finanziamento d’impresa. A partire da questa considerazione, che sviluppa l’idea della funzione di intermediazione dell’impresa bancaria, i profili attivo e passivo dell’attività bancaria vengono considerati e analizzati dal punto di vista finanziario. Tutto ciò nella convinzione che questo profilo sia quello che meglio spiega il fenomeno prudenziale. Nella ricostruzione del fenomeno si colgono gli aspetti funzionali del finanziamento e la composizione capitalistica della disciplina prudenziale che non assume definizioni formali degli strumenti finanziari. Nella ricerca sono presenti e vengono utilizzate le fonti europee con perizia e misura, esito apprezzabile anche del periodo di ricerca condotto presso la Banca Centrale Europea.
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Pozzobon, Alice <1988&gt. ""Le società di comodo:finalità ed evoluzione della disciplina anche alla luce della nuova disposizione relativa alle società in perdita sistemica"." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/4422.

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Abstract:
La tesi si articola in un primo inquadramento generale della disciplina sulle società di comodo individuando le finalità ed i relativi presupposti di applicazione, tenendo conto anche della recente disposizione concernente le società in perdita sistemica. Segue l'analisi di tutti gli effetti che derivano dalla qualifica di società non operativa. Si conclude presentando le possibili soluzioni stabilite dalla norma.
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Racioppi, Filomena. "La disciplina fiscale delle società di comodo." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2009. http://hdl.handle.net/11385/200721.

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Abstract:
Analisi della disciplina normativa sulle società di comodo. Ambito oggettivo di applicazione della disciplina sulle società di comodo. Determinazione del reddito minimo presunto ai fini IRAP. La indetrabilità dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati dalle società di comodo. La disapplicazione del regime delle società di comodo. La difesa del contribuente nel regime vigente e l'accertamento. Le situazioni oggettive.
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SANDRELLI, GIULIO. "Derivati azionari e disciplina delle società quotate." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2011. https://hdl.handle.net/11565/4054123.

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SGANGA, ANTONIETTA. "SOCIETÀ IN HOUSE E PROFILI DI GOVERNANCE." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2021. http://hdl.handle.net/2434/806771.

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Abstract:
Pursuant to Article 16 of Legislative Decree n. 175/2016 - as amended by Legislative Decree 100 of 2017 - a company with public participation can qualify as in-house - and, consequently, receive direct assignments of public contracts - when three requirements are met: a) he public participation must amount to 100% of the total capital; b) the public administration must exercise a control over the company that is similar to the one it exercised over its own departments; c) more than 80 % of the company’s turnover should derive from the performance of tasks entrusted to it by the controlling public entity. In order to make such a particular type of control possible, Article 16 allows the conclusion of shareholders' agreements in derogation of the maximum five-year term provided by Article 2341-bis, paragraph 1, of the Italian Civil Code (c.c.) and, most importantly, the insertion in the statutes of the joint stock company of clauses in derogation from Articles 2380-bis and 2409-novies c.c. Against this background, this dissertation analyzes the limits to which such a power to depart from the principles qualifying the joint stock company model is considered subject to, in order to reaffirm that the in-house company - far from configuring a new type - is a special-statute company model. To this end, this paper is structured in three parts. Chapter 1 provides an overview of the historical evolution leading to the legislative introduction of the in-house company model, and illustrates its main features and applicable provisions. Chapter 2 analyzes the “similar control” requirement and its implications, investigating the intensity of the relationship between the public entity and the company. Chapter 3 concludes the analysis, focusing on the instrumentality of the exceptions to the organizational structure of the joint stock company, and identifying its limits and the application effects.
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Paganin, Riccardo <1986&gt. "Azioni redimibili e finanziamento della società per azioni." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/8310.

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Abstract:
L’elaborato è incentrato sull’analisi delle azioni redimibili definite come azioni che incorporano un diritto al riscatto, variamente configurabile, esercitabile dai rispettivi titolari nei confronti della società, dei soci o, con specifiche limitazioni, di soggetti terzi. In particolare, lo studio chiarisce anzitutto la collocazione di questo strumento nel panorama del diritto societario che va consolidandosi all’esito della riforme dell’ultimo decennio. In seguito, l’analisi si concentra sulle caratteristiche delle azioni redimibili quale strumento “atipico” (in quanto sconosciuto al legislatore domestico) e “ibrido” (in quanto assimilabile in parte al capitale di rischio e, in misura minore, al capitale di debito): in questo contesto, vengono messi in risalto i tratti distintivi delle azioni redimibili in rapporto ad altre figure tipiche del nostro ordinamento che, sotto diversi profili, presentano con esse un diverso grado di familiarità quali le azioni riscattabili (art. 2437-sexies del codice civile); le diverse ipotesi di riscatto obbligatorio di azioni previste dal nostro ordinamento (artt. 2355-bis, 2505-bis e 2506-bis) e l’istituto del recesso (artt. 2437 e ss.). Da ultimo, si opera una ricostruzione della disciplina che governa l’emissione, la circolazione e il riscatto delle azioni redimibili, affrontando le più rilevanti criticità e limiti di legittimità legati al loro impiego.
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De, Marchi Gaia <1985&gt. "I finanziamenti dei soci nelle società di capitali." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/11968.

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Abstract:
La tesi analizza la disciplina applicabile ai finanziamenti dei soci nell’ambito delle società di capitali nell’ottica di riscattare l’interesse dell’art. 2467 c.c., soprattutto alla luce delle innumerevoli questioni interpretative sollevate dalla norma. In particolare, nel primo capitolo della tesi, dopo aver delineato la fattispecie sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, è stato affrontato il problema del funzionamento della regola della prostergazione, cercando di stabilire se la stessa sia applicabile solamente nell’ambito di una procedura concorsuale (teoria processualistica) o anche in caso di liquidazione ordinaria e durante societate (teoria sostanzialistica). Nel secondo capitolo, alla luce della scelta del legislatore di disporre espressamente la regola della postergazione nell’ambito della s.r.l. (art. 2467 c.c.) e nell’ambito dei gruppi di società (art. 2497 quinquies c.c.)., è stata analizzata la questione relativa alla possibilità di applicare analogicamente l’art. 2467 c.c. agli altri tipi sociali e, in particolare, alle società per azioni. Nel terzo capitolo si è concentrata l'attenzione sul funzionamento della regola della postergazione nell’ambito delle procedure concorsuali. Nell’ultimo capitolo, è stato affrontato il tema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti infragruppo. In tale contesto, l’estensione operata dall’art. 2497 quinquies c.c. si configura come una scelta senza dubbio opportuna e finalizzata a contrastare gli effetti abusivi dei trasferimenti di liquidità che hanno luogo nell’ambito dei sistemi accentrati di tesoreria, adottati di frequente nella prassi non solo dei gruppi di maggiori dimensioni o multinazionali, per effetti di accordi di cash pooling.
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Facci, Nicola <1994&gt. "La fiscalità delle associazioni e società sportive dilettantistiche." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15765.

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Abstract:
Nella presente tesi è stato trattato il tema della fiscalità delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Inizialmente è stata inquadrata la normativa di riferimento per poi porre in relazione le diverse fattispecie riscontrabili in ambito sportivo dilettantistico. Lo sport dilettantistico è stato poi messo brevemente a confronto con quello professionistico. Nel prosieguo sono stati analizzati il regime fiscale tipico delle associazioni e società sportive, con riferimento alle imposte dirette ed indirette ovvero agli esoneri sugli adempimenti cui possono beneficiare. È stata poi esaminata la riforma del terzo settore con il relativo Codice, in cui è presente un particolare trattamento per tali enti. Nello stesso capitolo è stato evidenziato come quanto disposto dalla riforma sia applicabile agli enti sportivi dilettantistici. Da ultimo, sono stati esaminati i rapporti ricorrenti tra le associazioni e società con l’Amministrazione finanziaria.
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Pavan, Riccardo <1996&gt. "La fiscalità delle società sportive professionistiche e dilettantistiche." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/18875.

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Abstract:
In Italia, come in tutto il mondo, il tessuto sociale è caratterizzato da un’ampia presenza dello sport, sia attivo, facendo parte di squadre a livello dilettantistico, che passivo, tifando determinate squadre che giocano a livello professionistico. L'importanza dello sport non è solo dunque sociale, ma anche economico. Il compito della tesi è pertanto quello di approfondire le principali tipologie di imposte sia per le società professionistiche che dilettantistiche, partendo però da un’analisi delle principali voci che compongono il bilancio d’esercizio che possono rappresentare la base imponibile. Si inizierà con la spiegazione del contesto italiano, in particolare con il modello sportivo, la sua organizzazione e le relazioni tra gli organi che compongono il sistema. Successivamente si vedrà la distinzione tra società sportiva professionistica e società sportiva dilettantistica, da un punto di vista giuridico e da quello fiscale. Mi occuperò quindi di spiegare le principali imposte come l’IRES e l’IVA, l'IRAP e le loro implicazioni in queste società peculiari.
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Meloni, Sara. "Disproportional ownership nelle società quotate il voto multiplo." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2017. http://hdl.handle.net/11385/201163.

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Abstract:
Il Decreto Competitività nel 2014 ha introdotto nell’ordinamento italiano le azioni a voto maggiorato e le azioni a voto plurimo. Hanno quindi trovato ingresso anche nel diritto societario italiano istituti – già noti ad altri Paesi (es. Usa e Francia) – che consentono il potenziamento del diritto di voto e si discostano dal principio one share – one vote. Si tratta di meccanismi che consentono al socio di esercitare in assemblea un potere rafforzato rispetto alle risorse investite e di realizzare una dissociazione tra rischio e gestione. La facoltà del potenziamento del voto è stata estesa anche alle società quotate, in un contesto da sempre caratterizzato da un maggior grado di imperatività. Si è deciso quindi di offrire alle quotate italiane uno strumento capace di incidere sulla contendibilità della società, in modo da non subire passivamente la concorrenza di altri ordinamenti, anche europei, assicurando una struttura finanziaria maggiormente versatile. Si è tentato di vincere la ritrosia alla quotazione, fenomeno piuttosto diffuso nel nostro Paese. Non ultimo – si è detto da più parti – lo Stato regolatore ha dotato lo Stato azionista di un efficace strumento per favorire la dismissione delle partecipazioni senza dover subire una diluizione del controllo. Al di là degli intenti dichiarati e di quelli inespressi, la reale portata innovativa dei meccanismi di potenziamento del voto vanno valutate al vaglio dei fatti. In un’ottica di effettività, la ricerca comprende, oltre all’esame della nuova disciplina, anche un’appendice di analisi dei 26 statuti delle società quotate italiane che hanno introdotto la maggiorazione del voto, corredata da tavole sinottiche.
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Fiorella, Michele. "Profili penali della disciplina dei gruppi di società." Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2012. http://hdl.handle.net/11695/66410.

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Abstract:
By inserting, in the case of infidelity sheet, the legislative provision of compensatory benefits to the thematic groups of companies has received a dignity expressed also in the field of economic criminal law. The legislative policy choice, which is part of more general political objective of the criminal reform legislature to build a corporate criminal law at least, permeated by the need to respect the canons of concrete offensiveness, was welcomed by the criminal law literature which, at day after the news, has renewed interest in the topic. The discipline of the groups, in addition to covering the primary interest for its remarkable application, is also an important test to verify the consistency of legislative solutions to the plane having to be the criminal law, to verify, in an optical teleological mold, compliance with the legislation, and compared to a value-free system oriented. In this respect, the relationship between the discipline of civil groups and the penal, it highlights how the criminal law is actually conforms to the face of a criminal justice system-oriented values of proportionality and last resort, because the scope of the empirical case is criminal back with respect to a compensation order statutory safeguards: the importance attributed to the benefits legitimately expected, for the purposes of exemption from criminal liability, and their irrelevance, conversely, for the purposes of the exclusion of liability, means that the protection of the assets case of corporate criminal law occupy a space only residual. If these profiles are the valuable discipline of criminal groups of companies, many are, however, the critical insights that leaves open the interpreter. In terms of the goodness of legislative choices, remaining margin of doubt regarding the appropriateness of the choice of a sectoral nature, which poses the risk of limiting the scope of application to the single case of infidelity sheet, only one for which is expressly provided, creating, thus, not a few dystonias application within the same sub-sector of economic criminal law. Of no little importance appear, then, the complaints to be moved to the 'rules of criminal groups' in terms of determination of the criminal case due to lack of coordination of the reform of corporate crimes with that of corporate law. While the legislature company was able to create a harmonious and appropriate discipline to pursue the objectives of protection, taking care of both groups in pathology, as in physiology, the approach of the criminal legislature was much more rough and minimalist: on the side of corporate criminal, in fact, the abuse of centralized management is not connected to a theory of liability or administrative bodies of the holding company or parent of the Leg. 231/2001. Hence the need to try to retrieve the criminal liability of the real center of decision (the organs of the holding company), through the application of the general conditions of the typicality of the extension of articles 110 and 113 c.p., the responsibility for the insolvency of individuals, and for the administrative offenses by legal persons.<br>Mediante l’inserimento, all’interno della fattispecie di infedeltà patrimoniale, della previsione normativa dei vantaggi compensativi la tematica dei gruppi di società ha ricevuto una dignità espressa anche nel settore del diritto penale dell’economia. La scelta di politica legislativa, che si inserisce più genericamente nell’obiettivo politico criminale del legislatore novellante di costruire un diritto penale societario minimo, permeato dal necessario rispetto dei canoni di concreta offensività, è stata salutata con favore dalla letteratura penalistica la quale, all’indomani della novella, ha rinnovato l’interesse per il tema. La disciplina dei gruppi, infatti, oltre a rivestire primario interesse per la sua notevole applicazione, costituisce anche un importante banco di prova per verificare la coerenza delle soluzioni legislative rispetto al piano del dover essere della legislazione penale; per verificare, cioè, in un ottica di stampo teleologico, la conformità della disciplina settoriale, rispetto ad un sistema assiologicamente orientato. Sotto tale profilo, il rapporto tra la disciplina civile dei gruppi e quella penale, consente di evidenziare come la normativa penale sia effettivamente conforme al volto di un sistema penale orientato dai valori di sussidiarietà ed extrema ratio, in quanto la portata empirica della fattispecie penale risulta arretrata rispetto ai presidi risarcitori di ordine civilistico: la attribuita rilevanza ai vantaggi fondatamente prevedibili, ai fini della esclusione della responsabilità penale, e la loro irrilevanza, per converso, ai fini della esclusione della responsabilità civile, fa sì che nella tutela del patrimonio sociale la fattispecie di diritto penale societario occupi uno spazio solamente residuale. Se tali sono i profili di pregio della disciplina penale dei gruppi di società, non pochi sono, tuttavia, gli spunti critici che lascia aperti all’interprete. Sul piano della bontà delle scelte legislative, residuano margini di dubbio sull’opportunità di una scelta di carattere settoriale, che pone il rischio di limitarne la portata applicativa alla sola fattispecie di infedeltà patrimoniale, unica per la quale risulta espressamente prevista; creando, così, non poche distonie applicative nell’ambito dello stesso sottosettore del diritto penale dell’economia. Di non poco rilievo appaiono, poi, le censure da muovere alla ‘disciplina penale dei gruppi’ sul piano della determinatezza della fattispecie penale dovute al mancato coordinamento della riforma dei reati societari con quella del diritto societario. Mentre il legislatore societario è stato capace di creare una disciplina armonica e idonea a perseguire gli obiettivi di tutela, occupandosi dei gruppi tanto nella patologia, quanto nella fisiologia, l’approccio del legislatore penale è stato ben più approssimativo e minimalista: sul versante penale societario, infatti, all’abuso di direzione unitaria non si è collegata una ipotesi di responsabilità né degli organi amministrativi della holding, né della controllante con il d.lgs. 231/2001. Di qui la necessità di provare a recuperare la responsabilità penale del vero centro decisionale (gli organi della holding), attraverso l’applicazione delle clausole generali di estensione della tipicità di cui agli artt. 110 e 113 c.p., tanto per la responsabilità concorsuale delle persone fisiche, quanto per quella amministrativa da reato delle persone giuridiche.
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Nocella, Sara <1977&gt. "I poteri gestori dei soci nella società per azioni." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/1185/1/nocella_sara_tesi.pdf.

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Nocella, Sara <1977&gt. "I poteri gestori dei soci nella società per azioni." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/1185/.

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45

Wei, Xiao <1981&gt. "La tutela della proprietà intellettuale nella società delle informazioni." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/3957/2/Weixiao.tesi.pdf.pdf.

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46

Wei, Xiao <1981&gt. "La tutela della proprietà intellettuale nella società delle informazioni." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/3957/.

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Basso, Eleonora <1989&gt. "Le società di comodo alla luce delle nuove riforme." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3093.

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Degani, Francesco <1986&gt. "La società di amministrazione condominiale: ricostruzione di una fattispecie." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3316.

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Abstract:
L’elaborato ha l’obiettivo di ricostruire la fattispecie della società per l'amministrazione condominiale. Il primo capitolo inizia con una presentazione generale della disciplina del condominio e prosegue introducendo la figura dell'amministratore descrivendone la funzione e ripercorrendo l’evoluzione della sua soggettività. Il secondo capitolo analizza il testo della riforma in materia del condominio negli edifici (legge 11 dicembre 2012, n. 220) ed in particolare la rinnovata figura di amministratore in termini di obblighi, attribuzioni e requisiti che deve possedere per la nomina. Il terzo capitolo è dedicato alla ricostruzione della fattispecie della società per l'amministrazione del condominio. Nei primi paragrafi pone l’attenzione sulle società ammesse dalla legge 220/2012 per lo svolgimento dell’incarico e su come i requisiti previsti per l’amministratore persona fisica vengano applicati alle stesse. I paragrafi successivi hanno invece lo scopo di individuare la natura dell’attività esercitata attraverso varie ipotesi ricostruttive. Il quarto capitolo riprende le considerazioni fatte in precedenza collegandole con le nuove discipline in materia di professioni intellettuali e presentando così la società tra professionisti per l’amministrazione condominiale.
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Maretto, Andrea <1994&gt. "Fiscalità dei consorzi tra imprese e delle società consortili." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/14323.

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Abstract:
L’elaborato tratterà in primo luogo degli aspetti civilistici del contratto di consorzio e delle società consortili. L’attenzione si sposterà in seguito sul loro trattamento fiscale, in particolare verranno esaminati i seguenti temi: IVA, imposte sul reddito, agevolazioni fiscali.
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Tiscione, Giuseppe. "Esercizio del credito e delega "esterna" nella società bancaria." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2008. http://hdl.handle.net/11385/200777.

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Abstract:
L'esercizio del credito e l'assunzione del relativo rischio quale elemento caratterizzante l'attività e la vigilanza bancaria. La decisione sul credito nella governance della società per azioni bancaria. La delega esterna di poteri in materia di esercizio del credito nella società per azioni bancaria.
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