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1

Italy. The Italian Civil code and complementary legislation. Dobbs Ferry, N.Y: Oceana, 1991.

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2

Cristina, Pagni Maria, ed. Commentary on the Italian code of civil procedure. Oxford [England]: Oxford University Press, 2010.

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3

Pagni, Maria Cristina. Commentary on the Italian code of civil procedure. Oxford [England]: Oxford University Press, 2010.

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4

Italy. The Italian Civil Code: Labour articles 2060-2642. Milano: Giuffrè, 1993.

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5

Grossi, Simona. Commentary on the Italian code of civil procedure. New York, N.Y: Oxford University Press, 2010.

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6

Italy. Italian company law: With the Italian text of the Civil Code, Book V (Arts. 2325-2548). Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992.

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7

T, HUC. Le Code civil italien et le Code Napoléon: Études de législation comparée. Hachette Livre - BNF, 2018.

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8

Lisa, Curran. 18 Italy. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/law/9780198808589.003.0018.

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Abstract:
This chapter discusses the law of set-off in Italy. Under Italian law, set-off is recognised as a mechanism for extinguishing an obligation. The Civil Code classifies set-off by operation of law, by intervention of the judge, or by the will of the parties. The Code also lays down particular rights of combination with regard to amounts credited and debited to current accounts, as well as specific rights of set-off with regard to balances of a plurality of accounts or other relationships between a bank and its customer. The chapter first provides an overview of legal and contractual set-off between solvent parties before analysing set-off against insolvent parties. It examines the relevant provisions of the Italian Bankruptcy Law and the question of voidable preferences with respect to set-off. It also looks at issues arising from cross-border set-off between solvent parties and cross-border set-off against insolvent parties.
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9

Lupoi, Michele Angelo. Tra flessibilità e semplificazione. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg294.

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Abstract:
La disciplina del processo civile italiano è stata a lungo caratterizzata da una rigidità degli schemi procedimentali, in particolare nell’ambito del rito ordinario di cognizione. Nel contesto internazionale, peraltro, da anni le riforme in materia di giustizia civile tendono a valorizzare i principi di flessibilità, proporzionalità e collaborazione, nell’ottica di adattare le regole procedimentali alle caratteristiche del caso concreto, nell’ambito di un dialogo tra giudice e parti sulla gestione manageriale del processo. Proprio partendo dall’analisi comparata della situazione in alcuni ordinamenti stranieri, dunque, il presente volume cerca di fare il punto su come l’ordinamento italiano abbia recepito le indicazioni e le suggestioni del dibattito internazionale in materia, per giungere ad evidenziare come, anche in Italia, negli ultimi anni si siano introdotti istituti volti a “semplificare” l’iter procedimentale, in ragione delle specificità della singola lite, e a dare rilievo, anche nel nostro ordinamento, ai principi di flessibilità e proporzionalità, pur senza attribuire loro esplicito riconoscimento normativo, nel rispetto delle garanzie fondamentali del giusto processo. In quest’ottica, vengono analizzati il calendario del processo, l’attribuzione al giudice di pregnanti prerogative per la soluzione conciliata delle liti, la valorizzazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e, soprattutto, l’istruttoria semplificata del rito sommario, elevata a modello processuale “alternativo” per tutte le cause di competenza del giudice monocratico del Tribunale. All’esito di questa ricognizione, l’autore conclude che si possa oggi parlare di un embrione di case management “all’italiana”, la cui implementazione richiede però una vera rivoluzione culturale da parte degli operatori pratici.
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10

Ferri, Delia. Italy. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198786627.003.0009.

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Abstract:
Italy was among the first countries to sign the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in 2007, and ratified it in 2009 by Law 18/2009. Since then, the Convention has displayed significant influence on case law, and provoked a degree of judicial activism. This chapter provides an overview of how Italian courts have used and interpreted the CRPD. It highlights how Italian lower and higher courts, including the Constitutional Court and the Court of Cassation, have attempted to overcome the gap between domestic law and the CRPD, by ‘rethinking’ legal concepts in light of the Convention. This is evident with regards to the field of legal capacity and the domestic provisions of the civil code on the ‘administration of support’, but also to non-discrimination legislation, the scope of which has been evidently enlarged to encompass the failure to provide reasonable accommodation as a form of indirect discrimination.
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11

De Pamphilis, Matteo. Rinegoziazione e default rule. Bononia University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.30682/alph03.

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Abstract:
"Nella lunga vita di molti contratti, possono verificarsi eventi imprevisti che incrinano l’equilibrio, soprattutto economico, delle reciproche prestazioni. Il discorso intorno al diritto-dovere di rinegoziare gli accordi esposti a sopravvenienze è ormai un tema classico del diritto civile, che rispunta ciclicamente in occasione di eventi di rilevanza mondiale capaci di compromettere la tenuta di innumerevoli contratti in corso. La pandemia di COVID-19 è solo l’ultimo esempio in ordine di tempo. Questa ricerca si propone di individuare il miglior approccio giuseconomico per affrontare il dilemma della rinegoziazione, in prospettiva strutturale, cercando di coniugare le soluzioni proposte dagli interpreti del diritto civile con i contributi di analisi economica del diritto, nella prospettiva della riforma del codice civile italiano e della progressiva armonizzazione del diritto privato europeo e internazionale. In questo percorso, l’individuazione di una regola di default stabile e duratura per un contesto mutevole e multiforme è forse la contraddizione in termini che più vale la pena affrontare. Matteo de Pamphilis, dopo la laurea in Giurisprudenza e il conseguimento del dottorato di ricerca in Diritto civile nell’Università di Bologna, collabora con la stessa Alma Mater come professore a contratto e tutor didattico in materie privatistiche. Negli ultimi anni è stato docente degli insegnamenti in lingua inglese Planning and public intervention in the lifestyle and health sector e Public and private action for the development of services nel corso di laurea magistrale in Wellness culture: sport, health and tourism. È socio aggregato dell’Associazione Civilisti Italiani e svolge la professione di avvocato nel Foro di Bologna, prevalentemente nel settore civile, commerciale e concorsuale."
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12

Bologna, Chiara. Stato federale e «national interest». Le istanze unitarie nell'esperienza statunitense. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg253.

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Abstract:
Le crescenti richieste di maggior autonomia da parte degli enti territoriali, stimolate dal processo di globalizzazione dell'economia e dalla crisi fiscale dello stato sociale, non fanno venir meno la necessità di interventi delle istituzioni nazionali che preservino l'unità giuridica e la coesione sociale dello stato. L'esperienza del regionalismo italiano è sotto questo profilo emblematica: il venir meno, con la riforma costituzionale del 2001, della clausola dell'interesse nazionale, non ha fatto venir meno l'esigenza di tutelare le istanze unitarie, richiedendo, come ha sottolineato la Corte costituzionale in più occasioni, «una deroga alla normale ripartizione di competenze». Può essere allora interessante cercare di capire come tale deroga sia avvenuta in un ordinamento, come quello statunitense, che si confronta da più di due secoli con la ripartizione verticale del potere e che sembra oggi, con la presidenza di Barack Obama, avviarsi ad una nuova stagione di vigorosi interventi nazionali. L'osservazione di un sistema come quello statunitense, propriamente federale, è ancor più utile in presenza di un innegabile avvicinamento tra il modello dello stato federale e quello dello stato regionale. Con quali meccanismi, allora, la federazione statunitense ha superato i limiti che il catalogo dei poteri enumerati in Costituzione sembrava assegnarle? Con quali strumenti è intervenuta, ad esempio, per garantire diritti civili e sociali?
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13

Biavati, Paolo. Giustizia senza confini. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg258.

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Abstract:
“Ho subito accettato molto volentieri l’invito dei membri della Scuola Bolognese a scrivere qualche riga di prefazione alla raccolta di saggi che molto opportunamente offrono a Federico Carpi. Credo che la ragione della loro scelta sia la stessa che mi ha spinto ad accettare, ossia la lunga, salda, profonda e affettuosa amicizia che mi lega a Federico. Dico subito, però, che non intendo parlare della sua pur ricca ed interessante produzione scientifica. […] Vorrei invece mettere in evidenza un altro aspetto della personalità di Federico che mi pare particolarmente rilevante, e riguarda la sua lunga e feconda attività come organizzatore del sapere. Federico è stato a lungo membro degli organi direttivi della International Association of Procedural Law , e ultimamente ne è stato anche presidente. Sul piano nazionale va ricordato che egli è stato per molti anni segretario, e con pieno merito ne è ora presidente, dell’Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile. Ma il contributo di Federico che a mio avviso ha avuto e continua ad avere maggiore importanza per l’evoluzione della cultura giuridica, e non solo di quella processualistica, è la direzione – da lungo tempo condivisa con Umberto Romagnoli – della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. L’apertura di essa verso dimensioni culturali ampie, ed in particolare verso il diritto comparato e la teoria generale del diritto, deve moltissimo all’impulso dei suoi direttori e dunque agli interessi e alle curiosità di Federico come uomo di raffinata cultura. […] In fondo, come tutti i ritratti di personalità complesse e poliedriche, anche questo ritratto di Federico è destinato ad essere largamente incompleto, non più che un modesto schizzo a sanguigna. Mi auguro, tuttavia, che almeno alcuni tratti significativi del personaggio al quale questo volume è dedicato ne emergano con sufficiente chiarezza.”
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14

Pieri, Bernardo. Usurai, ebrei e poteri della Chiesa nei consilia di Paolo da Castro. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg282.

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Abstract:
Lo iuris utriusque doctor Paolo da Castro (1360/62-1441), nella sua lunga ed onorata carriera accademica, lesse soltanto il gius civile. Il vasto – e ancora non sufficientemente esplorato – campo dei suoi consilia mostra però una profonda conoscenza anche del diritto canonico, fatto di cui anche il pubblico dei richiedenti dovette esser consapevole, vista la fiducia con cui sollecitò al giurista responsi in materia non soltanto civilistica. Partendo, perciò, da alcuni consilia che affrontano tematiche di attinenza canonistica (specialmente quando la competenza dei canoni entrava in concorrenza col diritto civile, come nel caso emblematico dell’usura cui finirono per connettersi le svariate questioni implicanti i mai pacificati rapporti istituzionali con le comunità ebraiche residenti nelle città italiane), si sono confrontate le opinioni espresse dal giurista con le posizioni che egli tiene nei passi corrispondenti delle lecturae accademiche e con quelle del suo maestro Baldo degli Ubaldi e di altri autori vicini, per tempo o per altre affinità (e.g. Bartolo, Lorenzo Ridolfi, Oldrado, Antonio Roselli, Giovanni da Imola), tentando di ricostruire la linea di pensiero di Paolo da Castro nella materia affrontata e la sua incidenza sulla communis opinio posteriore. Una dipendenza di Paolo da Castro da alcune teorie economiche e morali risalenti a Pietro di Giovanni Olivi (che aveva insegnato per qualche anno alla scuola teologica di Santa Croce a Firenze) è stata ipotizzata a partire da alcune possibili coincidenze favorite dal lungo soggiorno fiorentino del giurista. Queste avrebbero influenzato il pensiero di Paolo indirizzandolo verso posizioni etiche severissime, anche nei confronti di quella Chiesa di cui il giurista fu sempre un devoto, ma non inerte, seguace. Il panorama che si è venuto delineando durante il percorso d’indagine, perciò, non solo – secondo l’A. – mostrerebbe scenarî forse inattesi nel quadro giurisprudenziale relativo alle tematiche trattate e al pensiero di Paolo da Castro, specialmente nel suo formarsi; ma, soprattutto, consentirebbe di giustificare (e dunque elidere), su basi squisitamente tecniche ma anche intellettuali, le discrasie presenti in Paolo, non meno che in molti altri giuristi dei secoli tra Trecento e Cinquecento, tra l’opinio espressa come consulente e le interpretazioni sostenute leggendo dalla cattedra universitaria.
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Casale, Davide. L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg289.

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Abstract:
Il volume s’incentra sul principio d’automaticità delle prestazioni previdenziali, in base al quale a talune condizioni esse spettano al lavoratore anche quando la contribuzione obbligatoria non sia stata versata dal datore. Questa tutela mitiga i deleteri effetti dell’omissione contributiva, contemperando la necessità di finanziamento del sistema con le fondamentali esigenze di solidarietà sociale, ai fini dell’effettività e, quindi, dell’adeguatezza delle provvidenze(art. 38 Cost.). Nel centenario dalla sua prima apparizione in Italia nella disciplina infortunistica del 1917,la progressiva affermazione di questo principio, confluito nel Codice civile (art. 2116 c.c.), viene ricostruita criticamente sino agli sviluppi recenti. Anche a seguito di un’esplicita giurisprudenza costituzionale di fine secolo, difatti, è tutt’ora in corso un’espansione dell’ambito d’applicazione oggettivo e soggettivo di questa tutela. L’automaticità è declinata dal legislatore in maniera non omogenea per le diverse prestazioni: l’attenzione viene qui concentrata sulla tutela d’invalidità, vecchiaia e superstiti, al cui proposito si pongono le più delicate questioni di bilanciamento valoriale. Al centro della trattazione sono le responsabilità correlate all’automaticità dei diritti previdenziali, in particolare quelle del datore e dell’ente previdenziale. L’idea di responsabilità assume importanza anche con riguardo al crescente ruolo del lavoratore. Dalla ricostruzione emerge come la modulazione legale dei limiti, condizionanti l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni, sia funzionale alla convergenza dell’interesse individuale con l’interesse pubblico: l’uno inerente all’integrità della posizione contributiva e l’altro all’effettività della riscossione.
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