Academic literature on the topic 'Tutela multilivello dei diritti umani'

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Journal articles on the topic "Tutela multilivello dei diritti umani"

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Chiaromonte, William. "A proposito della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo: il diniego della carta di soggiorno opposto al coniuge non convivente di un cittadino dell'Unione." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (February 2011): 92–99. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004007.

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Abstract:
1. I fatti all'origine della pronuncia.2. La judicial globalization in materia di tutela dei diritti dell'uomo.3. La soluzione della controversia.4. Brevi considerazioni sul ruolo della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo.
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Bronzini, Giuseppe. "Tutela dei disoccupati, lotta alla povertŕ e contrasto dell'esclusione sociale nell'Europa del ‘dopo Lisbona'." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 45–62. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001004.

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Abstract:
Il contributo esamina i prevedibili effetti dell'approvazione del Trattato di Lisbona sulle politiche di inclusione sociale dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela multilivello dei diritti fondamentali e all'implementazione della nuova Strategia 20-20.
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Flores, Marcello. "I diritti umani, l'Occidente, la globalizzazione. Spunti per un approccio non ideologico." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 4 (October 2010): 125–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-004010.

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Abstract:
Esiste un nesso tra il fenomeno comunemente indicato come "globalizzazione" e lo sviluppo e la difesa dei diritti umani? E, in caso di risposta affermativa, tale nesso č nel senso che il procedere della prima implica uno sviluppo e una sempre piů effettiva tutela dei secondi? Tenterň di analizzare separatamente la nozione, le vicende e le conseguenze sulla condizione umana della globalizzazione e dei diritti umani, per trarre quindi brevemente qualche indicazione problematica sui possibili nessi tra l'una e gli altri.
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De Cicco, Maria Cristina. "Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela? Doi: 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917." Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no. 3 (December 29, 2015): 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Abstract:
Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Pineschi, Laura. "Lavoro infantile, globalizzazione e tutela dei diritti umani." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 125 (May 2010): 195–99. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-125006.

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Spagnolo, Andrea. "La tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività di Frontex." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (April 2015): 32–63. http://dx.doi.org/10.3280/diri2014-003003.

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Marchegiani, Maura. "Emergenza carceri e sistema di tutela dei diritti umani." PRISMA Economia - Società - Lavoro, no. 3 (January 2016): 161–71. http://dx.doi.org/10.3280/pri2015-003015.

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Calzolaio, Ermanno. "Europa dei diritti e giudice europeo." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Abstract:
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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Mongillo, Vincenzo. "Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 179–213. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170002.

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Abstract:
In un mondo in cui l'attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell'estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale - sia autentiche che "mimetizzate" sotto una nozione di territorialità dilatata all'estremo - da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell'ottica di un equilibrio ragionevole.
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Long, Joëlle. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (January 2023): 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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Abstract:
L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Dissertations / Theses on the topic "Tutela multilivello dei diritti umani"

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Mazzoni, Nicoletti Marco. "La tutela dei diritti umani tra Italia ed Europa. Il fenomeno della multilevel protection." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2011. http://hdl.handle.net/11577/3422974.

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Abstract:
With this doctoral thesis entitled “The protection of human rights in Italy and Europe. The phenomenon of multilevel protection”, it intends to carry out an examination of the “multilevel” system of protection of human rights in the European context. This field of research, known under the term of “judicial area”, contains the single national law, the European Union, and the system created by the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). In particular, the work is structured in three chapters, of which, the first, dedicated to a reflection on the history and general theory of human rights, is the necessary starting point from which to take as a basis for a discussion of fundamental rights and the tools provided for their protection. The second chapter analyzes analytically those acting in the “European legal space” of protection of fundamental rights and, therefore, constitute the main characters. This analysis moves from an examination of the forms and tools provided to protect human rights by the Italian Constitution, in particular the investigation focuses on Article 2 of the Constitution and the arguments aimed at providing an answer to the question - which is renewed through the multilevel protection - whether this provision constitutes a formula summary of individual rights enumerated by the Constitution, which would thus form a closed set, or if it permits, through interpretations of the extensive type, the opening of the catalog to other rights not enumerated. Then the analysis moves to the order created by the Convention, built as a system of protection of rights against the States as a result of the tragic experiences of the thirties and forties, has assumed the role from the beginning of a true “bulwark “the protection of human rights. The close examination of the Community Law and the European Court of Justice ends the second chapter. Infact, since the famous cases of Stauder in 1969 and of Internationale Handellsgesellschaft in 1970, the European Court of Justice, has expressly declared its jurisdiction over fundamental rights even assuming, thus, the additional role of guarantor of fundamental rights in the silence of the Community Treaties, at least until the approval of the Charter. Finally, the third chapter deals with the evolution of relations between the laws “protagonists” of mutilevel protection in light of the Lisbon Treaty, which entered into force on 1 December 2009, has introduced two key reforms in the field of fundamental rights : the awarding of a full legislative effect to the Charter of fundamental Rights, under the call made to her in the new Art. 6, par. 1 TUE, and the Union for accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. At the conclusion of the research conducted in the present study is seen as the next EU accession to the ECHR represents both a fallacy and a goal depending on your point of view from which to observe: national or supranational. Membership as an aporia, recording on the old problem of the status and effectiveness of the ECHR with respect to the system of sources of law, could lead to the possibility of the direct applicability of the Convention, with the consequent recognition on the part of ordinary judges a diffuse power to disapply the national standard in conflict with the provisions of agreements. In this sense, art. 6, co. 2 of the TEU (although membership is a process still in progress), has already begun to produce its first effects “destabillizzanti” on the Italian case law (C.d.S. n. 1220 del 2010 e T.A.R. Lazio n. 11984 del 2010) that showed renewed tendencies to carry out the non-application of internal rules contrary to the ECHR, contrary to what had been the precise indications set out by the Constitutional Court in the famous judgments nos. 348 and 349, 2007. A rather different conclusions was reached by analyzing the consequences that could result in the planned accession to the relationship between the ECHR and the EU. The European Union accession to Council of Europe’s system constitutes an ideal tool, the “missing link” to achieve an important and complex goal: to raise the standard of protection of human rights in the “European constitutional space”
Con la presente tesi di dottorato dal titolo “La tutela dei diritti umani tra Italia ed Europa. Il fenomeno della multilevel protection”, si intende svolgere una disamina del sistema “multilivello” di tutela dei diritti umani nel contesto europeo. Tale ambito di indagine, noto sotto la locuzione di “spazio giuridico europeo”, racchiude i singoli ordinamenti nazionali, l’Unione europea, nonché il sistema creato con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, il lavoro si struttura in tre capitoli, dei quali, il primo, dedicato ad una riflessione sulla storia e sulla teoria generale dei diritti dell’uomo, costituisce il necessario punto di partenza dal quale prendere le mosse per un approfondimento sui diritti fondamentali e gli strumenti preposti alla loro tutela. Il secondo capitolo intende analizzare analiticamente i soggetti che agiscono nello “spazio giuridico europeo” di tutela dei diritti fondamentali e ne costituiscono, pertanto, i protagonisti. Tale analisi muove dall’esame delle forme e degli strumenti preposti a tutela dei diritti umani dalla Costituzione italiana; in specie l’indagine si concentra sull’art. 2 Cost. e sulle argomentazioni tese ad offrire una risposta al quesito – che attraverso la multilevel protection si rinnova – se tale disposizione configuri una formula riassuntiva dei diritti singolarmente enumerati dal testo costituzionale, i quali costituirebbero pertanto una serie chiusa, ovvero se esso consenta, attraverso interpretazioni di tipo estensivo, l’apertura del catalogo ad altri diritti non enumerati. Successivamente l’analisi si sposta verso l’ordinamento nato dalla Convenzione che, sorta quale sistema di protezione dei diritti nei confronti degli Stati a seguito delle tragiche esperienze degli anni Trenta e Quaranta, ha sin da principio assunto il ruolo di vero e proprio “baluardo” della tutela dei diritti umani. Chiude il secondo capitolo l’approfondimento dell’ordinamento comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima, infatti, sin dai celebri casi Stauder del 1969 e Internationale Handellsgeselschaft del 1970, ha espressamente dichiarato la propria competenza a giudicare anche in materia di diritti fondamentali assumendo, in tal modo, l’ulteriore ruolo di garante del rispetto dei diritti fondamentali nel silenzio dei trattati comunitari, almeno sino all’approvazione della Carta di Nizza. Da ultimo, il terzo capitolo, affronta l’evoluzione dei rapporti fra gli ordinamenti “protagonisti” della mutilevel protection anche alla luce del Trattato di Lisbona che, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha introdotto due riforme essenziali in tema di diritti fondamentali: l’attribuzione di una piena efficacia normativa alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in virtù del richiamo ad essa fatto nel nuovo art. 6, par. 1 TUE, nonché la previsione dell’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A conclusione dell’attività di ricerca condotta nel presente elaborato si osserva come la prossima adesione dell’Ue alla CEDU rappresenti insieme una aporia ed un traguardo a seconda del punto di vista dal quale la si osservi: nazionale ovvero sovranazionale. Una aporia in quanto l’adesione, incidendo sull’annoso problema del rango e dell’efficacia della CEDU rispetto al sistema delle fonti del diritto interno, potrebbe comportare la possibilità dell’applicabilità diretta della Convenzione, con il conseguente riconoscimento in capo ai giudici comuni di un potere diffuso di disapplicazione della norma nazionale in contrasto con le disposizioni convenzionali. In tal senso l’art. 6, co. 2, del TUE (nonostante l’adesione sia un processo ancora in fieri), ha già cominciato a produrre i primi effetti “destabillizzanti” sulla giurisprudenza italiana (cfr. C.d.S. n. 1220 del 2010 e T.A.R. Lazio n. 11984 del 2010) che ha evidenziato rinnovate tendenze a procedere alla disapplicazione delle norme interne contrarie alla CEDU, contravvenendo a quelle che erano state le precise indicazioni enunciate dalla Corte costituzionale nelle celebri sentenze nn. 348 e 349 del 2007. A tutt’altre conclusioni si è giunti invece analizzando le conseguenze che potrebbero derivare della prevista adesione ai rapporti fra CEDU e UE. L’accessione dell’Unione europea al sistema del Consiglio d’Europa costituisce infatti lo strumento ideale, l’”anello mancante”, per conseguire un importante e complesso obiettivo: elevare lo standard di tutela dei diritti dell’uomo nello “spazio costituzionale europeo”
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FERRI, Marcella. "La tutela dei diritti culturali nel diritto internazionale dei diritti umani." Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2013. http://hdl.handle.net/10446/28977.

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Nardocci, C. "LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI NEL SISTEMA MULTILIVELLO DI TUTELA DEI DIRITTI." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2015. http://hdl.handle.net/2434/261871.

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Abstract:
ABSTRACT Discrimination based on race or ethnic origin is a deep-rooted problem of contemporary multicultural societies. The coexistence of a plurality of groups which differ for race, ethnic origin, language and culture within the same state entity may be likely to trigger discrimination as a result of ethnic groups conflicts and prejudice. Thus, discrimination has primary a social meaning, which reveals how differences in treatment often come from a hierarchical system of social structure – named social stratification – that distinguishes among a dominant group and one or more minority or subordinated groups. Discrimination, as a both social and anthropological phenomenon, covers the very first part of the study, aimed at introducing the overall theoretical context throughout an insight of several of the implications hidden underneath. The investigation of the role of Law in addressing racial and ethnic discrimination, on which focus the second, along with the third and the fourth parts, is based on a multilevel approach, according to the cross-border nature of racial and ethnic discrimination. Along with a multilevel approach, the study chooses to examine the issue related to racial and ethnic discrimination from a dual perspective. More specifically, it moves from an individual to a group-based approach to non discrimination, in order to challenge the liberal path of human right as individual rights only and to assess new ways of balancing individual and collective rights From a constitutional viewpoint, the study aims at exploring new mechanisms to tackle racial and ethnic discrimination, that goes beyond Article 3 of the Constitution, through the development of the principle set out in Article 6 of the Constitution, which protects linguistic minorities.
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De, Vittor Francesca. "Immunità degli stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali." Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008), 2004. http://www.theses.fr/2004STR30002.

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Abstract:
La thèse proposée est une analyse des effets que l'exigence d'une protection effective des droits de l'Homme peut produire sur les règles du droit international coutumier concernant les moyens pour faire valoir la responsabilité de l'Etat. Suite à la violation des droits fondamentaux, la solution plus accessible aux individus est la saisie des tribunaux internes pour obtenir des dommages-intérêts de la part d'Etat étranger. Ces recours sont refusés en application de la règle de l'immunité juridictionnelle. Nous analysons les théories qui proposent une exception à la règle de l'immunité applicable en cas de violation des droits fondamentaux. Nous soulignons les raisons pour lesquelles ces théories ne sont pas convaincantes. Dans la deuxième partie, nous remarquons, que la solution juridictionnelle de ces questions qui relèvent des rapports diplomatiques peut être inopportune. Nous cherchons une solution alternative, susceptible de concilier l'exigence d'une protection des droits de l'Homme avec le maintien de l'immunité juridictionnelle, nous proposons une adaptation de la protection diplomatique aux exigences contemporaines
We propose an analysis about the effects that the necessity of an effective protection of human right can produce on the international customary law concerning State accountability and responsability. In case of violations of fundamental rights, the easiest solution for the individual is to hold internal courts in order to obtain financial compensations from the foreign State. These recours are refused in application of the State immunity rules. We analyse theories which propose an exception to the immunity rule in case of fundamental human rights violations. We underline the reasons why these theories are not convincing. In the second part, we note that the jurisdictional solution of these questions, which are usually relevant for diplomatic relations, can be inopportune. We look for an alternative solution which could make a conciliation between human rights and jurisdictionnal immunity of foreign State, we propose an adaptation of diplomatic protection to actual exigencies
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Zaru, Davide. "La tutela internazionale dei diritti umani: verso la "costituzionalizzazione" dell'ordine internazionale?" Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2010. http://hdl.handle.net/11577/3427421.

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Abstract:
As a first step, the present research took into consideration the doctrinal debate between 1930s and today related to the possible emergence of a ‘constitution’ in the international legal system. On this basis, the ‘international constitutionalisation’ was defined in the following terms: The process of development of a legal theory which aims at the identification and institutionalisation of the relevant legal devices in charge of performing two main constitutional functions. First, the function of establishment of rules related to the production and enforcement of norms, to the definition of subjectivity as well as to the allocation of spheres of jurisdiction. Second, the function of control of the public power as well as of the orientation of this power towards the promotion of public goals and values. The consequent research option could have been to assume that an “international constitution” is already embedded in a single legal instrument, e.g. the UN Charter, or in other “world treaties”, and thereafter to carry out a comparison of this international constitution with domestic constitutions. However, we noted that a similar exercise had already been extensively dealt by the doctrine. This led us to frame differently the present work, and to decide to compare the regime of human rights law with the interpretive framework of the constitutional functions of the international legal system. This comparison was undertaken from both from a material perspective as well as from an institutional one. From a material perspective, the statement that human rights law performs a constitutional role can be justified with reference to the peculiarities that characterize the formation and resistence of the human rights norms, as well as with reference to the use of many innovative solutions in the field of human rights law – in relation for instance to the regime of reservations or State succession. These innovations are deemed necessary in consideration of the fact that the final beneficiaries of this human rights law are individuals and communities. In addition, we underlined the capacity of human rights law to establish objective regimes,and the related possible emergence of a legitimate interest and a duty, if not an obligation, of each State participating in human rights regimes to protect their integrity. In the analysis of the possible impact of human rights onto the constitutionalization of the international legal system from an institutional perspective, we emphasised the complex modalities governing the implementation of this corpus of law. Our analysis went beyond the formal effects of control, and outlined the effectivess also of non-judicial control mechanisms of this body of law. Jurisdictional and quasi-jurisdictional human rights bodies carry out substantially the same mission, as both are expected first to determine the relevant facts, then to subsume the facts under the applicable norms and finally to assess whether the conduct corresponded to a violation of the law. In spite of the lack of binding powers vis-à-vis the State, non-jurisdictional human rights bodies have the capacity to detect a wrongful conduct, and therefore to establish a dialogue with the State with a view to request the cessation and reparation. The authoritative role played by human rights bodies could also justify the claim of other actors to invoke the responsibility of a State for the violation of human rights obligations. In the course of our analysis, we insisted on the applicability to human rights law of the general regime of the law of state responsibility. In this sense, we believe that a constitutional approach to international law provides for a useful interpretive framework that is instrumental to the enhancement of the enforcement of international law. This approach clarifies the legal significance of the all forms of monitoring of implementation of human rights law. It provides for a framework that helps assessing the respective profiles of responsibility and accountability of duty bearers and rights holders. In a nutshell, a constitutional approach to international law is opposite to the understanding that human rights, in spite of their inclusion in legal instruments, remain ethical values that the public power should duly consider to mainstream. In conclusion, the claim that human rights law already performs a series of constitutional functions is supported with a series of additional considerations. First, the capacity of this body of law to facilitate an effective ‘osmosis’ between the international legal system and domestic legal systems; second, the significant degree of compliance of States with the decisions of monitoring bodies established by human rights treaties, which reflects the importance attached by States and by the international community s such to the promotion and protection of human rights; third, the capacity of human rights law to put into place objective regimes aiming at the protection of community interests; fourth, the capacity of human rights law to foster a cooperative framework for the promotion and protection of a series of guaranteed rights; fifth, and finally, the capacity of human rights law to radically change the objectives of international law.
La presente ricerca si è proposta anzitutto di ricostruire il dibattito in dottrina teso ad indagare l’emergenza nell’ordine internazionale di una costituzione internazionale. Sulla base di tale indagine, abbiamo ricavato una definizione di costituzionalizzazione che riteniamo trasversale e applicabile ai diversi approcci presi in considerazione. Sarebbe da intendersi per costituzionalizzazione dell’ordine internazionale quel processo di creazione di una teoria tendente alla clarificazione/istituzionalizzazione dei meccanismi per lo svolgimento delle seguenti funzioni costituzionali: da una parte, la creazione delle regole che disciplinano la produzione ed esecuzione delle norme, la definizione della soggettività e della giurisdizione, così come la struttura, la divisione e la distribuzione delle sfere di giurisdizione, nonché – in secondo luogo – la funzione di controllo del potere pubblico e orientamento delle sue finalità, attraverso la definizione e attuazione dei valori giuridici fondamentali della Comunità internazionale. Non abbiamo scelto di aderire a quelle posizioni che vedono allo stato la possibilità di rintracciare nell’ordinamento internazionale un unico strumento che integri adequatamente le soprammenzionate funzioni, si tratti della Carta delle Nazioni unite, o in aggiunta ad esso di una serie di “trattati dell’ordine mondiale”, e che pertanto concentrano la loro analisi in una comparazione tra tali strumenti e le costituzioni al livello nazionale. La nostra ipotesi di lavoro è invece consistita nel confrontare il regime del diritto dei diritti umani, tanto da una prospettiva materiale quanto istituzionale, con la griglia interpretativa delle funzioni costituzionali. Da una prospettiva materiale, l’affermazione per cui il diritto dei diritti umani svolge un ruolo costituzionale si giustifica attraverso le peculiarità che caratterizzano la formazione e la resistenza delle norme sui diritti umani di diritto generale, ed il ricorso alle numerose soluzioni innovative integrate nell’ambito di produzione e attuazione di tale diritto convenzionale, le quali mirano ad un efficace adattamento di tali norme alla situazione speciale della tutela di individui. Inoltre, abbiamo sottolineato la predisposizione del diritto dei diritti umani a dare origine a regimi oggettivi il rispetto della cui integrità costituisce un interesse legittimo ed un dovere morale di ciascuno Stato partecipante a tale regime, se non addirittura un obbligo. Nell’analisi dell’influenza positiva del diritto dei diritti umani sulla costituzionalizzazione dell’ordine internazionale anche da un punto di vista istituzionale, si è messo l’accento sulle complesse modalità di garanzia di tale diritto, non limitandosi ad una considerazione degli effetti formali dell’atto finale del controllo, ma riconoscendo che meccanismi di controllo non-giurisdizionali, possono avere effetti altrettanto efficienti e funzionali. Gli organi giurisdizionali di garanzia, come quelli non-giurisdizionali di tutela dei diritti umani, svolgono la medesima attività sostanziale, in quanto entrambi determinano anzitutto i fatti rilevanti, sussumono poi tali fatti sotto le norme pertinenti, per valutarli e determinare quindi se quei fatti si concretano o meno nella violazione delle norme alle quali sono stati ragguagliati. Nonostante non si rivelino in grado di portare all’adozione, contro lo Stato responsabile, di provvedimenti atti a vincolare giuridicamente la condotta di tale Stato, gli organi di controllo non-giurisdizionale sono idonei ad individuare le infrazioni delle norme internazionali cui attengono, ad instaurare un dialogo con lo Stato al fine di determinare la cessazione dell’illecito ed eventualmente giustificano l’attivarsi di altri soggetti nell’attuazione della responsabilità. Nella dimostrazione della valenza costituzionale del diritto dei diritti umani da un punto di vista sia materiale che istituzionale, si è di fatto insistito sull’esigenza di applicare in maniera rigorosa ma piena al diritto dei diritti umani gli istituti esistenti del diritto internazionale, come ad esempio il regime della responsabilità dello Stato. In questo senso, riteniamo che un approccio costituzionale offra una griglia interpretativa utile a valorizzare la forza giuridica di tale diritto, come la pregnanza giuridica dei momenti diversi dell’accertamento e del controllo del diritto dei diritti umani, nonché i gradi diversi di accountability di ciascun attore che partecipa alle attività di controllo o accertamento dell’esecuzione dei diritti umani, contrastando pertanto quegli approcci che vedono nei diritti umani dei valori etici che occorre prendere in considerazione, o ‘mainstream’, nell’azione governativa. In conclusione, l’incisività delle funzioni costituzionali promosse dal diritto dei diritti umani risulta chiara se si prendono in considerazione con maggiore dettaglio le seguenti considerazioni: la capacità di tale diritto di facilitare un’osmosi materiale tra ordinamento internazionali e ordinamenti interni e ordinamenti sui generis; l’alto grado di osservanza spontanea degli Stati alle decisioni degli organi di controllo, che si giustifica con l’importanza attribuita a tale corpus giuridico; la capacità di tale diritto di porre in essere regimi oggettivi caratterizzati dalla tutela di interessi comunitari, e di garantirne l’integrità; la capacità di alimentare una logica cooperativa per la promozione e protezione dei diritti garantiti; la capacità di modificare radicalmente le finalità del diritto internazionale.
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Scuto, F. "La tutela dei diritti degli immigrati irregolari in un'ottica di costituzionalismo multilivello." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2008. http://hdl.handle.net/2434/43560.

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Iosia, Davide. "La tutela dei diritti umani nel partenariato euro-mediterraneo. Focus sul Maghreb." Doctoral thesis, Università di Catania, 2013. http://hdl.handle.net/10761/1370.

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Abstract:
Le clausole di condizionalità degli Accordi di Associazione con i quali l'UE gestisce i propri rapporti con i Paesi del bacino mediterraneo comportano un certo grado di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di questi ultimi. La collocazione di tali Paesi nell'orbita dei Paesi islamici rende necessaria una riflessione circa la compatibilità tra il diritto islamico e i moderni standards occidentali di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino. In tal senso, la ricerca procede nell'analisi della situazione giuridica della tutela di tali diritti in Algeria, Tunisia e Marocco.
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COCCO, Annalisa. "La sharing economy, fra esigenze di mercato e tutela dei diritti umani." Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2020. http://hdl.handle.net/11695/97989.

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Abstract:
Il lavoro analizza la c.d. economia della condivisione e le sue implicazioni nel diritto civile, delineandone lo sviluppo nel tempo e i caratteri salienti attraverso l’originario inquadramento proposto dalla Commissione europea – nel parere esplorativo sui ‘nuovi modelli economici sostenibili’ – e dall’Intergruppo Parlamentare per l’innovazione tecnologica, creatore dello Sharing Economy Act. Lo studio si concentra sull’esame di alcune note piattaforme elettroniche, dedicando particolare attenzione ai profili di meritevolezza enfatizzati dal legislatore per incentivare le attività che contribuiscano realmente ad un consumo più sostenibile mediante la condivisione di beni. L’approccio funzionale al fenomeno consente di fondare sulla solidarietà fra gli utenti la ratio di un trattamento legislativo di favore per le operazione rientranti nella ‘economia della condivisione’, ancor oggi invocata senza reali uniformità di vedute. Si analizza il ruolo della piattaforma elettronica nell’àmbito della negoziazione fra gli utenti, rapportando l’effettivo grado di incidenza sull’accordo alle forme di responsabilità normativamente previste secondo il noto principio di ‘neutralità della rete’. Volgendo lo sguardo all’accordo concluso fra gli utenti nell’àmbito della piattaforma, se ne sostiene la qualificabilità come «contratto» ai sensi degli artt. 1321 ss. cc., discostandosi dalle opzioni dottrinali che li ritengono accordi meramente amichevoli o “di pura cortesia”. Ne discende l’applicabilità della relativa disciplina nonché la valorizzazione del profilo sostanziale che implica l’individuazione di collegamenti funzionali fra contratti, determinandone la regolamentazione e i profili di responsabilità. Entro il quadro della c.d. economia delle piattaforme digitali, si pone in luce il valore della relazione personale fra gli utenti, la quale assume importanza cruciale ai fini della validità e della regolamentazione diacronica dei rapporti individuali. Operando un raffronto fra i c.dd. relational contracts, di matrice americana, e i contratti di durata, si pongono in luce le analogie e le differenze rispetto ai contratti di condivisione, autonomamente connotati da propri elementi distintivi che li riconducono ad una economia nella quale le peculiarità degli operatori hanno assunto una nuova importanza, avvicinando la Sharing Economy ad una c.d. Intimate Economy. Alla luce del valore assunto dal rapporto personale fra gli utenti, si discute anche del grado di libertà accordabile ai soggetti nella scelta della controparte, stante la ferma operatività dei principi di eguaglianza e di pari trattamento anche nell’àmbito delle comunità virtuali. In relazione alla piattaforma di AirBnb, si ricostruiscono gli episodi discriminatori denunciati da alcuni utenti per esaminare le disposizioni della disciplina antidiscriminatoria e valutarne il raggio di applicazione, nel bilanciamento con il diritto di individuazione della controparte contrattuale. Infine, valorizzando il profilo fattuale delle operazioni concluse in rete, viene proposta una distinzione fondata sulla valutazione delle circostanze concrete dipendenti sia dalle modalità di negoziazione fissate dalla piattaforma sia dal godimento del bene immobiliare da parte degli utenti. Si riconosce, cosí, l’applicabilità del divieto di discriminazione – e la conseguente invalidità del contratto stipulato – in tutte le ipotesi nelle quali non si instauri una ‘condivisione effettiva’ del bene offerto e si verifichi un ingiustificato effetto discriminatorio per l’utente. Seguendo l’espressa previsione dell’art. 3, dir. 2000/113/CE, si depone invece per l’inapplicabilità del divieto alle transazioni concernenti l’àmbito della vita privata e familiare, coinvolto soltanto là dove un utente ospiti l’altro nel proprio immobile abitativo.
The work analyses the so-called Sharing Economy and its implications in civil law, outlining the development over time and its salient features through the original framework proposed by the European Commission – in the exploratory opinion on New Sustainable Economic Models – and by the Parliamentary Intergroup on Technological Innovation, who wrote the Sharing Economy Act. The study examines several well-known electronic platforms, paying particular attention to the ‘worthiness’ profiles emphasized by the legislator to encourage activities that contribute to a more sustainable consumption through the sharing of goods. The functional approach to the phenomenon bases on solidarity among users the rationale of special treatment for operations falling within the ‘Sharing Economy’, still invoked without real uniformity of views. The role of the electronic platform in the context of negotiation between users is analyzed by relating the actual impact on their agreement to its liability provided by law according to the principle of Net Neutrality. Looking at the agreement concluded between users in the context of the platform, it is supported the qualification as a ‘contract’ according to Articles 1321 et seq of the Civil Code, differing from the doctrinal options that consider them merely friendly or ‘pure courtesy’ agreements. It implies the applicability of contract law and the enhancement of the substantial profile which identifies functional links between contracts, determining their regulation and liability issues. Within the framework of the so-called Digital Economy, it is highlighted the value of the personal interaction between users, making it crucial for the validity and the diachronic regulation of individual relationships. Making a comparison between the American ‘Relational Contracts’ and the Italian ‘Long-term Contracts’, it is underlined the similarity and the differences concerning the ‘Sharing Contracts’, connoted by own distinctive features which link them to an economy in which the peculiarities of the operators have assumed new importance, bringing the Sharing Economy closer to an ‘Intimate Economy’. In light of the value assumed by the personal relationship between users, it is also discussed the degree of freedom given to the subjects in the choice of the counterparty, considering the principles of equality and equal treatment in the context of virtual communities. Concerning the AirBnb platform, there is a reconstruction of some discriminatory episodes reported by users to examine provisions of the anti-discrimination legislation and its application in balance with the right to choose the contractual counterparty. Lastly, by enhancing the factual profile of the transactions concluded online, it is proposed a distinction based on the evaluation of the concrete circumstances depending both on the trading methods set by the platform and on the users’ sharing of goods. Thus, the applicability of the prohibition of discrimination – and the consequent invalidity of the contract – is recognized in all the cases in which there is not effective sharing of goods with an unjustified discriminatory effect for the user. Following the express provision of Article 3 of Directive 2000/113/CE, the prohibition of discrimination is inapplicable to transactions concerning private and family life, which is involved exclusively in cases where users share their residential property with others.
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VARESANO, BRIGIDA. "I CRIMINI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE: NUOVE PROSPETTIVE DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2020. http://hdl.handle.net/2434/791194.

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Abstract:
Tra le strategie di contrasto ai multiformi fenomeni criminosi afferenti al patrimonio culturale, riveste un ruolo cruciale l’affermarsi, a livello internazionale, del principio della responsabilità penale individuale. A fronte dell’attuale scenario internazionale, in cui i beni culturali sono stati sovente oggetto della furia iconoclasta di gruppi estremisti, la presente ricerca si propone di acclarare quale rilevanza penale sia riconosciuta dal diritto internazionale, in una prospettiva de iure condito, alla distruzione intenzionale del patrimonio culturale quand’anche questa sia svincolata dai conflitti armati. Onde risolvere tale queastio iuris, la ricerca adotta quel preciso ragionamento giuridico, sviluppato dai tribunali internazionali penali, al fine di affermare la responsabilità penale individuale per la violazione di norme internazionali. In specie l’indagine si occupa di verificare la sussistenza dei tre requisiti che, in ossequio alla giurisprudenza internazionale penale, sono necessari affinché un individuo possa ritenersi penalmente responsabile a livello internazionale per la distruzione di beni culturali: ovverosia, (a) l’esistenza di una norma internazionale che imponga un determinato obbligo di tutela dei beni culturali; (b) la produzione di serious conseguenze in seguito alla violazione della suddetta norma; (c) la generalizzata comminatoria della sanzione penale negli ordinamenti nazionali. Ciò posto, la prima parte del lavoro – avente perlopiù carattere introduttivo – è volta a fornire un inquadramento sistematico del corpus normativo posto a tutela del patrimonio culturale all’interno del sistema di garanzia dei diritti umani. In questo contesto, viene in evidenza come l’interesse del legislatore internazionale in materia si sia declinato in diversi approcci connotati, sia da una progressiva estensione della nozione di bene giuridico protetto, che dall’evoluzione della ratio di tutela perseguita. Al fine di dimostrare quanto detto, si analizza: in primo luogo il diritto internazionale umanitario, le cui disposizioni hanno riconosciuto un’immunità al patrimonio culturale nella sua consistenza materiale, salvaguardandolo dai danni, seppur collaterali, derivanti dalle ostilità armate; e in secondo luogo, la normativa di più ampio respiro che, abbracciando la più estesa nozione di cultural heritage, ha inteso la tutela del bene culturale quale componente essenziale del rispetto dei diritti umani. Una volta chiarita la genesi del sistema normativo, ci si sofferma funditus sulla evoluzione dello stesso, prestando particolare attenzione all’emersione di nuove finalità di tutela. Tramite l’analisi del law enforcement attuato dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte interamericana dei diritti umani, in materia di diritti culturali dell’uomo, si provvede ad inquadrare gli obblighi internazionali a protezione dei beni culturali sotto la lente dei diritti umani. Passaggio, questo, che appare centrale onde comprendere la reale portata del divieto di distruggere il patrimonio culturale in qualsivoglia contesto, e non solo in quello bellico. Esaurita la trattazione concernente le norme primarie, ed individuata dunque la sussistenza di specifici obblighi internazionali, l’indagine si concentra poi sulle conseguenze scaturenti, sul piano secondario, in caso di violazioni. Avendo riguardo alle reazioni poste in essere nella Comunità internazionale, essenzialmente realizzate tramite forme istituzionalizzate, quali quelle dell’UNESCO e delle Nazioni Unite, ci si occupa di appurare il grado di gravità riconosciuto alla rottura della legalità in materia. Sicché, guardando al dato fattuale, cioè all’azione solidale ed istituzionale attuata dagli omnes in risposta alla distruzione iconoclasta, si ricostruisce la natura erga omnes del divieto di distruggere il patrimonio culturale, e più in generale degli obblighi protettivi a questo relativi. Acclarato che la distruzione deliberata del patrimonio culturale integra una violazione grave del diritto internazionale, l’ultima parte dell’indagine – che rappresenta forse quella più innovativa – è volta ad accertarne la rilevanza penale nell’ambito dei sistemi giuridici nazionali. Infine, seguendo un ragionamento induttivo, che muove quindi dalle esperienze nazionali, e che si colloca comunque in una prospettiva de iure condito, potrà evincersi l’esistenza o meno di un principio generale, comune agli ordinamenti interni, volto a responsabilizzare penalmente l’individuo per la distruzione deliberata del patrimonio culturale in tempo di pace.
The principle of individual criminal responsibility plays a crucial role among all the different strategies to face the manifold criminal phenomena which currently undermine cultural heritage. Against the recent historical background, where the cultural heritage has been intentionally injured because of iconoclastic waves, the present research pursues a main objective, which can be summarized into the following query: is it possible to affirm the consolidation of the principle of the individual criminal responsibility vis-à-vis the intentional destruction of cultural property committed during peace time? In order to solve this question, the research follows the reasoning adopted by international criminal courts in order to affirm the principle of individual criminal responsibility for violations of international law. In particular the present work, which consists of two parts, aims to ascertain the fulfillment of the three criteria enunciated by the international criminal courts: (a) the existence of rules of international law laying down a specific obligation to protect cultural property; (b) the production of serious consequences in case of violation of such rules; (c) the generalized criminalization, into national legal systems, of a such offence. Consequently, the first part of the work – of an introductive character – is addressed to a systematic overview of the relevant legal framework, whose evolution highlights how the international tools have been characterized by either a progressive extension of cultural good notion, or an evolution of the pursued ratio legis. Therefore, the analysis takes moves from the ius in bello norms which have granted an immunity to cultural property, based on its civilian character and aiming to prevent those damages which are typically caused by armed conflicts. Finally, and especially, it considers those norms of a wider scope which – embracing the broader notion of cultural heritage – have interpreted the cultural property protection as a constituent part of the human rights protection system. Thus, addressing the attention on the most recent achievements of this evolutional process, the research turns to those legal instruments – such as Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights (1948) and Article 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) – whereby the international obligations related to cultural property could be interpreted as tools to defend a humankind interest, namely the peaceful enjoyment of the cultural rights: i.e. the right to take part to cultural life, as well as the right to have a cultural identity. However, the pivot of the present research is its second part, which is focused on the consequences deriving from the violations of the relevant international rules protecting cultural property and, consequently, from the cultural rights infringements. Indeed, the second part intends to establish whether the Rome Statute provisions has been overtaken by new rules of customary international law, according to which the intentional destruction of cultural heritage constitutes, besides a war crime, even a crime against humanity. To this scope, the analysis deals with the reactions that international actors have implemented for facing the iconoclasm plague. In order to ascertain the criminalization degree, the work firstly focuses on the pertinent case-law of the international criminal tribunals: indeed it is known that the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia before, and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia then, have already condemned the intentional attacks directed against cultural sites as crimes against humanity sub specie of persecution. Ultimately, the object of the last part is represented by the national legal systems, whereby it is given to retrace the criminal relevance degree which is recognized to the destruction of cultural heritage.
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SICCARDI, ILENIA. "DELITTO DI TORTURA: UN PASSO IN AVANTI NELLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI IN ITALIA?" Doctoral thesis, Università degli studi di Genova, 2021. http://hdl.handle.net/11567/1046415.

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Abstract:
Parlare di tortura, oggi, sembra anacronistico. Rievoca le battaglie intraprese contro la stessa nel periodo dell’Illuminismo. Tuttavia, si tratta di un fenomeno che «affiora prepotentemente dal passato e minaccia di avere un futuro». Essa ricompare nelle guerre, nelle dittature nelle carceri e come strumento di lotta al terrorismo internazionale. E’ dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 che è tornato in auge il discorso in ordine alla legittimità o meno delle pratiche di tortura, scoperchiandosi completamente quel vaso di Pandora che sembrava essere stato chiuso in maniera definitiva dall’Illuminismo. In questo delicato momento storico governato dall’insicurezza e dalla paura a causa dei dilaganti fenomeni terroristici, riaffiorano diversi temi quale quello della sicurezza, dello stato di emergenza, del diritto penale del nemico. Sono proprio questi i temi che rischiano di far perdere di vista i diritti fondamentali della persona umana, i quali vengono sacrificati di fronte al bisogno della sicurezza e di forme di ricerca della prova sempre più pervasive. Solo tardivamente, su impulso delle non rare condanne della Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 3 CEDU, l’Italia si è adeguata alla Convenzione ONU contro la tortura del 1984 introducendo, con la legge n. 110 del 2017, una (già) controversa fattispecie incriminatrice all’art. 613-bis (tortura), il cui drafting legislativo ha fatto molto discutere fin da subito. Di fronte alla nuova fattispecie ed ai suoi difetti di formulazione, pare opportuno domandarsi se sarebbe stato auspicabile rimanere nella situazione pregressa o se la sua approvazione rappresenti, comunque, un passo in avanti per la tutela dei diritti umani. L'elaborato muoverà da una ricognizione dell’ordinamento sovranazionale, per poi analizzare le soluzioni adottate nelle legislazioni penali di tutti i Paesi europei che saranno suddivisi per modelli a seconda di una maggiore o minore corrispondenza del reato di tortura introdotto nei rispettivi Codici penali alla definizione del termine contenuta nell’art. 1 della Convenzione ONU del 1984. La comparazione «verticale» ed «orizzontale» consentirà di individuare quali caratteristiche dovrebbe avere, da un punto di vista normativo, un «buon reato di tortura», di stabilire alcune linee guida che tentino di risolvere i numerosi problemi interpretativi posti dall’infelice formulazione dell’art. 613-bis c.p. e di rispondere al quesito sul quale la dottrina si sta interrogando: «meglio una brutta legge che nessuna legge?».
Talking about torture seems anachronistic today. It recalls the battles waged against it in the period of the Enlightenment. However, it is a phenomenon that «emerges forcefully from the past and threatens to have a future». It reappears in wars, in dictatorships in prisons and as an instrument in the fight against international terrorism. It is after the terrorist attacks of 11 September 2001 that the discourse regarding the legitimacy or otherwise of torture practices has returned, completely uncovering that Pandora's box that seemed to have been closed definitively by the Enlightenment. In this delicate historical moment governed by insecurity and fear due to the rampant terrorist phenomena, various issues resurface such as that of security, the state of emergency, the criminal law of the enemy. These are precisely the issues that risk losing sight of the fundamental rights of the human person, which are sacrificed in the face of the need for security and ever more pervasive forms of seeking proof. Only belatedly, on the impulse of the not rare convictions of the Strasbourg Court for violation of art. 3 of the ECHR, Italy has adapted to the 1984 UN Convention against torture by introducing, with law no. 110 of 2017, an (already) controversial offending case under art. 613-bis (torture), whose legislative drafting caused a lot of discussion right away. Faced with the new case and its defects in formulation, it seems appropriate to ask whether it would have been desirable to remain in the previous situation or whether its approval represents, in any case, a step forward for the protection of human rights. It will therefore be appropriate to start from a survey of the supranational order and then analyze the solutions adopted in the criminal laws of all European countries which will be divided by models according to a greater or lesser correspondence of the crime of torture introduced in the respective Criminal Codes to definition of the term contained in art. 1 of the 1984 UN Convention. The "vertical" and "horizontal" comparison will make it possible to identify which characteristics a "good crime of torture" should have, from a regulatory point of view, to establish some guidelines that attempt to solve the numerous interpretative problems posed by the unfortunate formulation of art. 613-bis of the Criminal Code and to answer the question on which the doctrine is wondering: "better a bad law than no law?".
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Books on the topic "Tutela multilivello dei diritti umani"

1

Enzo, Balboni, ed. La tutela multilivello dei diritti sociali. Napoli: Jovene, 2008.

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2

Greco, Tommaso. Violazioni e tutela dei diritti umani. Pisa: Edizioni PLUS, 2001.

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3

La tutela internazionale dei diritti umani. Bologna: Il mulino, 2011.

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4

Saulle, Maria Rita. Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1999.

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5

Estradizione, espulsione e tutela dei diritti umani. Roma: Aracne editrice S.r.l., 2012.

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6

Bianco, Giovanni L. C. La tutela dei diritti umani nella ricerca scientifica. Bari: Cacucci, 2006.

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7

Stefani, Paolo De, and Francisco Leita. La Tutela giuridica internazionale dei diritti umani: Casi e materiali. Padova: CEDAM, 1997.

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8

Conti, Roberto. L' occupazione acquisitiva: Tutela della proprietà e dei diritti umani. Milano: Giuffrè, 2006.

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9

D'Atena, Antonio, and Pierfrancesco Grossi. Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello: Tra Europa e stati nazionali. Milano: Giuffrè, 2004.

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10

Prosperi, Francesco. La tutela dei diritti umani tra teoria generale e ordinamento comunitario. Torino: G. Giappichelli, 2009.

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Book chapters on the topic "Tutela multilivello dei diritti umani"

1

D'Amico, Marilisa. "La tutela dei diritti costituzionali dei migranti ai confini." In Confini, migrazioni e diritti umani, edited by Cecilia Siccardi, 17–46. Milano University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.54103/milanoup.83.83.

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