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1

Chiaromonte, William. "A proposito della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo: il diniego della carta di soggiorno opposto al coniuge non convivente di un cittadino dell'Unione." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (February 2011): 92–99. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004007.

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Abstract:
1. I fatti all'origine della pronuncia.2. La judicial globalization in materia di tutela dei diritti dell'uomo.3. La soluzione della controversia.4. Brevi considerazioni sul ruolo della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo.
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2

Bronzini, Giuseppe. "Tutela dei disoccupati, lotta alla povertŕ e contrasto dell'esclusione sociale nell'Europa del ‘dopo Lisbona'." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 45–62. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001004.

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Abstract:
Il contributo esamina i prevedibili effetti dell'approvazione del Trattato di Lisbona sulle politiche di inclusione sociale dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela multilivello dei diritti fondamentali e all'implementazione della nuova Strategia 20-20.
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3

Flores, Marcello. "I diritti umani, l'Occidente, la globalizzazione. Spunti per un approccio non ideologico." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 4 (October 2010): 125–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-004010.

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Abstract:
Esiste un nesso tra il fenomeno comunemente indicato come "globalizzazione" e lo sviluppo e la difesa dei diritti umani? E, in caso di risposta affermativa, tale nesso č nel senso che il procedere della prima implica uno sviluppo e una sempre piů effettiva tutela dei secondi? Tenterň di analizzare separatamente la nozione, le vicende e le conseguenze sulla condizione umana della globalizzazione e dei diritti umani, per trarre quindi brevemente qualche indicazione problematica sui possibili nessi tra l'una e gli altri.
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4

De Cicco, Maria Cristina. "Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela? Doi: 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917." Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no. 3 (December 29, 2015): 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Abstract:
Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Pineschi, Laura. "Lavoro infantile, globalizzazione e tutela dei diritti umani." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 125 (May 2010): 195–99. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-125006.

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Spagnolo, Andrea. "La tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività di Frontex." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (April 2015): 32–63. http://dx.doi.org/10.3280/diri2014-003003.

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Marchegiani, Maura. "Emergenza carceri e sistema di tutela dei diritti umani." PRISMA Economia - Società - Lavoro, no. 3 (January 2016): 161–71. http://dx.doi.org/10.3280/pri2015-003015.

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8

Calzolaio, Ermanno. "Europa dei diritti e giudice europeo." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Abstract:
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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Mongillo, Vincenzo. "Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 179–213. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170002.

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Abstract:
In un mondo in cui l'attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell'estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale - sia autentiche che "mimetizzate" sotto una nozione di territorialità dilatata all'estremo - da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell'ottica di un equilibrio ragionevole.
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Long, Joëlle. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (January 2023): 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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Abstract:
L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Lanfranco, Lorena. "Abusi sessuali su minori istituzionalizzati. Strasburgo condanna la Bulgaria innovando la giurisprudenza sull'art. 3 Conv. eur. dir. Umani." MINORIGIUSTIZIA, no. 2 (January 2022): 232–39. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002021.

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Abstract:
Con sentenza del 2 febbraio 2021, nel caso X e altri c. Bulgaria, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato convenuto per violazione dell'art. 3 Conv. eur. dir. umani (norma che vieta la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti) a fronte delle denunce dei tre ricorrenti che lamentavano di aver subito, durante la loro infanzia in orfanotrofio, abusi sessuali e altri maltrattamenti. Il presente contributo ripercorre l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Strasburgo nel sancire il principio per cui, nei casi di violenza perpetrata su minori istituzionalizzati, gli Stati Parti hanno l'onere di svolgere indagini efficaci (qualificabili come tali alla luce della giurisprudenza convenzionale integrata dalle norme della Convenzione di Lanzarote), e le ragioni per cui l'operato delle autorità bulgare non sia stato rispettoso degli obblighi convenzionali. La sentenza in commento è quindi l'occasione per riflettere sui caratteri del sistema di tutela convenzionale dei minori che si trovino in situazioni di vulnerabilità e sulla ratio che muove la Corte nel delineare gli obblighi di tutela, prevenzione e repressione degli stati aderenti al Consiglio d'Europa.
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Manzin, Maurizio. "Ethos e nomos. nell'ordinamento militare." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2022): 117–46. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-001006.

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Abstract:
L'ambito delle missioni internazionali ha modificato la dimensione dell'ethos militare, introducendo elementi (es. tutela dei diritti umani) non espressamente previsti in Costituzione. Dal punto di vista filosofico, occorre comprendere se si tratti di espressioni etiche affatto nuove, ovvero di un ampliamento di valori-base già presenti nella tradizione militare nazionale. Dal punto di vista filosofico-giuridico, occorre comprenderne gli effetti nel quadro della regolazione vigente (nomos): codice, regolamenti, giustizia militare. L'articolo tenta una breve analisi di questa complessità a partire da alcuni luoghi caratteristici (sacralità della funzione difensiva, gerarchia e disciplina, spirito di corpo, onore, eroismo), affrontando poi la questione delle norme costituzionali e dell'attuale percezione dello status miliare.
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Zambrano, Viriginia. "TRA PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RESPONSABILITÀ: DIVERSI ITINERARI DI TUTELA DEL MINORE." Revista de Direito Brasileira 23, no. 9 (February 11, 2020): 389. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v23i9.5748.

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Abstract:
Scopo di questa ricerca è quello di evidenziare come il minore sia innanzitutto “persona”, rispetto alla quale occorre declinare i principi di uguaglianza e responsabilità. La metodologia utilizzata è di tipo deduttivo. Lo studio si avvale dei contributi della giurisprudenza e della dottrina sia italiana che straniera. Infine, la ricerca è qualitativa. Si intende rilevare come la tutela del minore dipenda da una serie di profili che si collegano ad una etica sociale della legalità e dei diritti umani. Il diritto ad una famiglia, alla casa di abitazione, il diritto a conoscere le proprie origini sono alcuni degli aspetti sui quali si è inteso riflettere, per dimostrare su cosa poggia la protezione del minore. Questi è un essere in formazione, sia dal punto di vista fisico che psichico, e ha bisogno di essere tutelato in quanto persona. Non si tratta di vedere solo cosa stabilisce la norma: per rendere efettiva la tutela occorrono adeguate politiche pubbliche in grado di garantire l'applicazione dei principi di uguaglianza e responsabilità, nonché etici. Sia nel campo teorico che nell'attuazione delle politiche pubbliche, occorre assicurare lo sviluppo della personalità del minore.
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Eboli, Valeria. "Emanuele Sommario, Stati d’emergenza e trattati a tutela dei diritti umani, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 316." Italian Yearbook of International Law Online 28, no. 1 (October 18, 2019): 625–28. http://dx.doi.org/10.1163/22116133_02801046.

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Gambino, Silvio. "Ambiti e limiti della tutela multilivello dei diritti fondamentali in alcuni recenti indirizzi della Corte di giustizia europea." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (July 2015): 63–102. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2015-001003.

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Cataldi, Giuseppe, and Gianluca Serra. "Ordinamento italiano e corpi di spedizione all'estero, fra diritto umanitario, diritto penale e tutela dei diritti umani." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 1 (April 2010): 141–58. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-001008.

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Casini, C., M. L. Di Pietro, and M. Casini. "La normativa italiana sulla “procreazione medicalmente assistita” e il contesto europeo." Medicina e Morale 53, no. 1 (February 28, 2004): 17–52. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.651.

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Abstract:
La normativa italiana sulla riproduzione artificiale si inserisce nel contesto legislativo europeo che, a partire dagli anni ottanta, ha visto il diffondersi di leggi in materia. Nella penultima decade del secolo scorso, infatti, il legislatore si è trovato di fronte ad un fenomeno completamente nuovo, ampiamente affermato nella prassi e connotato da una complessità tecnica (peraltro in continua evoluzione) di non immediata comprensione. La difficoltà di dare una disciplina ad una materia di tale densità e soprattutto coinvolgente beni (significato della procreazione, valore della vita umana allo stadio iniziale, significato della famiglia) e interessi (degli adulti ad avere un figlio, degli scienziati a fare le ricerche) di rilevante portata, ha spinto i Governi e i Parlamenti ad avvalersi degli Studi condotti da Commissioni costituite ad hoc. Nell’articolo, dunque, oltre ad esaminare i contenuti essenziali delle varie leggi in base ad un’analisi comparata che evidenzia i punti di convergenza e di divergenza, le leggi stesse vengono messe in relazione ai risultati raggiunti dai rispettivi gruppi di studio. Ne emergono due interessanti linee di tendenza: da un lato sembra prevalere un’orientamento pragmatico (la cui espressione più marcata si rinviene nel britannico Rapporto Warnock e nella conseguente legislazione britannica) caratterizzato dalla prevalenza del beneficio che si può ottenere dal ricorso alle tecnologie riproduttive a discapito di ogni tutela giuridica dei diritti dell’embrione; dall’altro, viceversa, un’orientamento, che in base alla moderna dottrina dei diritti umani, è disposto a riconoscere al neo-concepito, in quanto individuo vivente appartenente alla specie umana, i diritti umani fondamentali: alla vita, alla famiglia, all’identità (genetica e psicologica). È questo il percorso intrapreso dai documenti europei del 1989, inaugurato dal punto di vista legislativo dalla normativa tedesca (supportata dai lavori della Commissione Benda) e confermato dalla recente legge italiana. L’articolo in oggetto non si limita ad una rassegna sia pure ragionata delle normative in vigore, ma offre spunti di riflessione che vanno al di là di un semplice confronto legislativo.
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Pertile, Marco. "Gli obblighi di diligenza delle imprese e i minerali provenienti da zone di conflitto: riflessioni sull'origine e sulla rilevanza del concetto di conflict minerals." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 171 (December 2021): 391–420. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-171002.

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Abstract:
Il presente contributo esamina la relazione tra i più recenti strumenti giuridici sulla due diligence obbligatoria, adottati o in via di adozione a livello statale e sovranazionale, e i precedenti strumenti sui conflict minerals. L'analisi dimostra che gli strumenti recenti, pur prevedendo per le imprese obblighi di diligenza ad ampio spettro, non regolano in modo specifico le situazioni di conflitto armato. Gli strumenti precedenti sui conflict minerals prevedono invece forme di due diligence asimmetrica che regolano in modo parzialmente difforme le relazioni tra le imprese e i governi, da un lato, e quelle tra le imprese e gli insorti, dall'altro. L'autore ritiene che gli obblighi di due diligence in situazioni di conflitto dovrebbero ispirarsi a parametri ugualmente applicabili a tutte le parti. I nuovi strumenti di due diligence generale dovrebbero (o avrebbero dovuto) disciplinare gli obblighi di diligenza delle imprese in tutti i contesti, attraverso il riferimento alle norme sulla tutela dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario.
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Viviani, Antonella. "La tutela della donna di fronte alla Corte europea dei diritti umani: il discorso di genere arriva a Strasburgo?" DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 1 (April 2010): 159–68. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-001009.

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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Abstract:
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche." Medicina e Morale 49, no. 4 (August 31, 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Abstract:
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Semplici, Stefano. "Accesso equo, qualità appropriata. Venti anni dopo la Convenzione di Oviedo / Equitable access, appropriate quality. Twenty years after the Oviedo Convention." Medicina e Morale 66, no. 6 (January 25, 2018): 763–78. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.519.

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Abstract:
Il diritto alla tutela della salute, che include l’accesso ai servizi sanitari, è sancito in molte Dichiarazioni e altri documenti normativi a livello internazionale. Il riferimento all’equità è solitamente introdotto per affrontare i vincoli delle risorse disponibili e non eludere la realtà di persistenti diseguaglianze. Il riferimento all’adeguatezza è volto a sottolineare il ruolo delle competenze professionali e della conoscenza e dei progressi scientifici al fine di soddisfare esigenze reali, ma anche di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. L’articolo 3 della Convenzione di Oviedo mira a proteggere i diritti umani e la dignità della persona umana e offre ancora un proficuo punto di partenza per continuare a sviluppare alcuni dei più preziosi strumenti concettuali e giuridici fra quelli perfezionati in questi ultimi decenni per affrontare questa sfida: il principio della realizzazione progressiva, che può innescare e rafforzare una dinamica emancipatrice; l’esercizio del bilanciamento di principi, interessi e beni sia nella giurisprudenza delle Corti costituzionali sia nelle politiche di settore; il concetto del contenuto essenziale del diritto ai servizi sanitari. Queste soluzioni si confrontano ora con le applicazioni dei progressi nuovi e senza precedenti della scienza biomedica, come la medicina di precisione. Allo stesso tempo, il riferimento della Convenzione alla giurisdizione delle Parti (gli Stati) come quadro istituzionale entro il quale gli obblighi sono assunti deve essere ulteriormente articolato misurandosi con l’orizzonte globale dell’impegno a “proteggere” la dignità umana e i diritti umani. ---------- The right to protection of health, which includes access to health care services, is enshrined in many Declarations and other normative documents at the international level. The reference to equity is usually meant to deal with the constraint of available resources and not elude the reality of persisting inequalities. The reference to appropriateness is to underline the role of professional competence and scientific knowledge and progress in order to fit real needs, but also to optimize the use of resources. Article 3 of the Oviedo Convention aims at protecting both human rights and the dignity of the human being and still offers a fruitful starting point to elaborate on some of the most valuable conceptual and juridical tools that have been refined over these last decades to address this challenge: the principle of progressive realization, which can trigger and strengthen an emancipatory dynamic; the exercise of balancing principles, interests and goods both in the case law of Constitutional Courts and in policies; the concept of the core content of the right (entitlement) to health care services. These solutions are now confronted with the applications of new, unprecedented advancements of biomedical science, such as precision medicine. At the same time, the reference by the Convention to the jurisdiction of the Parties (the States) as the institutional framework within which obligations are undertaken needs to be further articulated against the global scope of the commitment to ‘protect’ human dignity and human rights.
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Di Chiara, Giuseppe, and Alessandra Sciurba. "I. Esperienze di tutela dei minori soli richiedenti asilo e percorsi di formazione del giurista: la Clinica legale per i diritti umani di Palermo." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (November 2017): 177–93. http://dx.doi.org/10.3280/mg2017-003016.

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Voce, Valentina. "Licenza di uccidere. Per un’analisi critica delle tesi di Jeff McMahan / Licence to kill. For a critical analysis of Jeff McMahan’s theses." Medicina e Morale 68, no. 1 (April 10, 2019): 67–82. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.568.

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Abstract:
Questo articolo prende in esame la riformulazione del concetto di persona, proposta dal filosofo Jeff McMahan in The Ethics of Killing, come embodied mind. La proposta teorica di McMahan ha una chiara valenza pratica perché, in accordo con una prospettiva funzionalista, identifica la persona con l’acquisizione delle sue capacità cognitive, tracciando una linea discriminatoria tra esseri umani: alcuni non sarebbero persone e pertanto non potrebbero condividere gli stessi diritti che “noi” persone abbiamo. McMahan sviluppa, sulla base di questa impostazione, una gerarchia etica che rende legittima l’uccisione di tutti quegli esseri umani che, a suo avviso, non si possono considerare persone come ad esempio embrioni, feti e individui in stato vegetativo. Il saggio, che rende conto di alcune interessanti annotazioni critiche svolte dalla filosofa Eva Kittay alla proposta di McMahan, si propone di valutare la consistenza teorica di questa teoria e di porla in riferimento alla questione etica e sociale connessa con la tutela dei diritti delle persone con disabilità cognitiva grave. Sulla base delle considerazioni svolte, si è giunti alla conclusione che le teorie di McMahan, e le conseguenze che ne derivano per l’etica pratica, vadano respinte in quanto la separazione tra la nozione di persona e quella di essere umano non risulta adeguatamente giustificata, essendo fondata su una mistificazione dell’uomo privato della sua fondamentale dimensione corporea. ---------- This article takes into account the redefinition of the concept of personhood as embodied mind, proposed by philosopher Jeff McMahan in his book The Ethics of Killing. McMahan’s theoretical proposal has clear practical implications because, according with a functionalist perspective, he identifies personhood with the acquisition of sophisticated cognitive abilities, drawing a discriminatory line among human beings: some are non-persons and therefore they do not share the same rights we persons have. Based on this approach, McMahan develops an ethical hierarchy that makes legitimate the killing of all human beings who, according to his theories, can not be considered as persons, such as embryos, fetuses, and individuals in a vegetative state. The essay, which considers some interesting critical annotations made by philosopher Eva Kittay to McMahan’s proposal, intends to evaluate the theoretical consistency of his theory and to connect it to the ethical and social matter of recognizing and protecting the rights of people with severe cognitive disability. On the basis of our considerations, we concluded that McMahan’s theories, and their consequences for practical ethics, should be rejected because the disjunction between the notion of personhood and that of human being is not properly demonstrated, being based on a mystification of mankind deprived of its fundamental bodily dimension.
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Sironi, Alice. "La tutela della persona in conseguenza di danni all'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Tra diritto al rispetto della vita privata e diritto alla vita." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 1 (April 2011): 5–34. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-001001.

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De Paula, Ignacio Carrasco. "Il concetto di persona e la sua rilevanza assiologica: i principi della bioetica personalista." Medicina e Morale 53, no. 2 (April 30, 2004): 265–78. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.643.

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Abstract:
La Bioetica personalista è una riflessione che affronta le questioni etiche riguardanti la vita umana da una prospettiva che riconosce l’essere e la dignità della persona come valori assoluti, e, di conseguenza, pone come primum principium il rispetto incondizionato della loro inviolabilità e la tutela della loro libera espressione, in primis sul versante dei diritti umani. Nella prospettiva personalista il bonum, cioè il valore ultimo che misura l’agire morale, viene inteso come promozione dell’essere e della preziosità o dignità della persona in quanto persona. Il credente, sia esso un moralista, un filosofo, un bioeticista, o quant’altro, si trova a suo agio quando la sua mente percorre le vie della persona; egli, in altre parole, si sente particolarmente agevolato, similmente al pellegrino che dopo aver battuto sentieri impervi e sconosciuti, ritrova le strade familiari della sua casa. Nella dimora della persona, fede e ragione verificano la propria identità e forza, libere da patteggiamenti o da innaturali rinunce ai propri doveri e diritti; una morale personalista intesa come una sintesi organica e rigorosa è un desiderio che ancora si deve realizzare. Una Bioetica personalista dovrebbe, ad esempio, concedere maggiore spazio alla domanda propriamente etica, cioè se e perché l’embrione deve essere trattato come un qualsiasi essere umano, anche senza esplicitare il problema ontologico. Tre fondamentali ragioni possiamo addurre a fondamento della dimostrazione del primato valoriale della persona. La prima ragione è contenuta nella nota affermazione di S. Tommaso: “persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura”. La dignità della persona trova qui un sostegno fortemente ontologico: chi è massimamente perfetto non può non essere riconosciuto e rispettato semper et pro semper, in ogni circostanza di tempo e di luogo, cioè in modo assoluto. Nessun valore creato - neanche il superamento di tutte le malattie e sofferenze - può reggere al confronto del valore di ogni singola persona. La seconda ragione fondativa è merito di I. Kant ed in fondo può essere interpretata come una applicazione della tesi di Tommaso d’Aquino: l’essere perfettissimum in tota natura resiste a qualsiasi tentativo di abbassarlo alla condizione di semplice strumento. Come dice il filosofo tedesco nel famoso paragrafo dei Fondamenti della metafisica dei costumi, la persona impone l’imperativo categorico di agire in modo da trattare l’umanità, in te e negli altri, sempre come fine e mai soltanto come mezzo. Infine, la terza ragione proviene da un brano molto noto, come i due precedenti, anche se poco utilizzato in ambito bioetico, forse per l’evidente contenuto teologico. Ci si riferisce alla definizione antropologica del documento conciliare Gaudium et spes che indica l’uomo come “la sola creatura in terra che Iddio abbia voluto per se stessa”.
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Castiglione, Michela. "Protezione dei diritti umani in occasione di eventi naturali secondo il Comitato ONU in Teitiota c. Nuova Zelanda: dalla teoria degli obblighi positivi di tutela al divieto di respingimento." Revista Videre 12, no. 25 (December 18, 2020): 36–45. http://dx.doi.org/10.30612/videre.v12i25.12618.

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Comite, Ubaldo. "Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana." E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty 1, no. 1 (April 1, 2010): 21–36. http://dx.doi.org/10.2478/v10154-010-0003-9.

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Abstract:
Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana Negli ultimi anni si è andato affermando in maniera crescente il concetto di responsabilità in ambito pubblico e privato. In tal senso, sia le imprese che le amministrazioni pubbliche hanno avviato in diversi contesti programmi di responsabilità sociale. Il punto di riferimento di imprenditori e manager non sono più, semplicemente, gli azionisti e gli investitori ma, accanto a questi stanno progressivamente subentrando altre categorie di soggetti ai quali, nel terzo millennio, l'impresa deve rendere conto, ovvero: lavoratori, fornitori, risparmiatori, cittadini, istituzioni sociali. L'attenzione sta dunque passando dagli shareholder agli stakeholder e da qui la necessità di munirsi di adeguati strumenti. La definizione di responsabilità sociale più diffusa è stata esplicitata dall'Unione Europea che l'ha definita come "Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate", integrazione da intendersi come risposta alle esigenze di innovazione delle pratiche di governo dell'impresa e del territorio. Attraverso la Responsabilità Sociale di Impresa si intende fare riferimento ad un modello di governance allargata, in base al quale chi governa l'impresa ha responsabilità che si estendono dall'osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi, in generale, di tutti gli stakeholder. Si tratta, dunque, di un concetto che si sta diffondendo rapidamente come approccio innovativo alla gestione aziendale, la cui valutazione globale non si limita più ad analizzare aspetti di carattere economico, ma tiene conto di valori quali la tutela ambientale, la salvaguardia della salute, il rispetto dei diritti umani, in altri termini dell'apporto sociale dell'attività posta in essere. Ancora, nella gestione d'impresa occorre coniugare due valori fondamentali: la creazione del profitto e il primato della persona umana, con particolare attenzione al suo sviluppo. Nell'impresa che viene gestita "eticamente" il perseguimento del profitto tende a collocarsi in un quadro più ampio di "creazione di valore" per tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono associati all'azienda. Guidare l'impresa con responsabilità significa farla crescere e conseguentemente far progredire la società nel suo insieme. In tal senso, il contributo intende proporre una riflessione sul concetto di Responsabilità Sociale di Impresa complessivamente inteso, in rapporto all'etica degli affari.
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Falcone, Anna. "Genetica e nuovi diritti fondamentali: dalle dichiarazioni internazionali a salvaguardia del genoma umano all'innovazione delle constituzioni nazionali: verso una tutela globale del patrimonio genetico dell'umanità." Persona y Derecho, October 22, 2018, 271–311. http://dx.doi.org/10.15581/011.31735.

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Abstract:
Le moderne biotecnologie comportano nuove esigenze di tutela globale dei diritti fondamentali dell 'uomo cui le Costituzioni e ordinamenti statali non riescono a dare adeguate risposte, ma solo soluzioni lacunase e frammentarie in quanto limitate dall'arretratezza dei cataloghi dei diritti fondamentali e limitate ai singoli contesti nazionali. Importante è, quindi,il contributo internazionale alla regolamentazione degli 'atti di disposizione del genoma umano' per l 'individuazione di nuovi principi e nuovi diritti comuni all'intera umanità e generalmente riconosciuti. Le Dichiarazioni dell'Unesco in materia - La Dichiarazione Universale sul Genoma Umano ed i Diritti dell'Uomo, la Dichiarazione sulle Responsabilità delle Generazioni presenti nei confronti delle Generazioni future, la Dichiarazione lnternazionale sui Dati Genetici Umani, la Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani - rappresentano un primo riferimento condiviso di una disciplina globale per la tutela dell 'identità e dell 'integrità genetica dell'Uomo, volta a scongiurare forme illecite di sfruttamento appropriazione, modificazione del D.NA..Il genoma umano, inteso come 'patrimonio dell 'umanità', diventa così oggetto dei nuovi 'diritti genetici' dei singoli e dell'umanità, delle generazioni presenti e delle generazioni future e di una nuova dimensione di tutela diacronica e intergenerazionale dei diritti fondamentali stessi, vecchi e nuovi. Il carattere di bene comune del genoma umano, l 'importanza di condividere i benefici delle scoperte scientifiche in materia, l 'esigenza di garantirne l'accesso a tutti, senza pregiudizi o condizionamenti economici, e l 'urgenza di scongiurare il perpetrarsi di condotte lesive a danno dei singoli e dell'intera umanità spingono verso la necessità di addivenire al più presto alla stesura di un "Trattato per la condivisione e la protezione del patrimonio genetico del pianeta'', che garantisca al più presto ed efficacemente una tutela globale del genoma e dei nuovi diritti dell 'umanità.
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Casolari, Federico, and Luca Paladini. "La tutela dei diritti umani e le missioni di pace: Introduzione." Storicamente 4 (January 9, 2009). http://dx.doi.org/10.12977/stor551.

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Inserra, Silvia. "Letteratura e diritti umani: dissidenza e testimonialità nell’opera O sol na cabeça di Geovani Martins." Altre Modernità, September 30, 2022, 207–20. http://dx.doi.org/10.54103/2035-7680/18699.

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Abstract:
L’autoritarismo di Stato appare profondamente radicato nella società brasiliana ed è parte di uno scenario paradossale in cui all’espansione dei diritti politici si accompagna una sostanziale delegittimazione dei diritti civili. Questa eredità autoritaria ripudia il subalterno e ne perpetua l’umiliazione, prendendo di mira le fasce più povere della popolazione, che subiscono incessantemente varie forme di violenza da parte della polizia e, in generale, da parte del sistema giudiziario. La letteratura brasiliana, o almeno parte di essa, può essere, però, considerata un grande archivio di contronarrazioni non egemoniche, che si pongono come coscienza critica di una modernizzazione iniqua e della violenza dei processi di dominazione che la caratterizzano. In questa prospettiva, l’articolo analizza alcuni racconti presenti nella raccolta O sol na cabeça (2018) di Geovani Martins, scrittore emergente che traccia nell’opera un ritratto meticoloso della vita dei morros, raccontando la tirannia del crimine organizzato, ma soprattutto la violenza poliziesca, in una prospettiva che evidenzia, nella tutela dell’ordine da parte dello Stato brasiliano, un “eccesso di negatività” (Han) fondato su una logica del “supplizio” (Foucault).
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Nardocci, Costanza. "Tra Personal Law e tutela dei diritti umani: le “Minority Women” nel contesto afghano e oltre." Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società (NAD-DIS) 4, no. 1 (July 27, 2022). http://dx.doi.org/10.54103/2612-6672/18477.

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Abstract:
The paper aims at investigating the current status of Afghan women’s human rights from the perspective of constitutional and comparative public law in light of the debate on minority women’s condition in multicultural and multiethnic legal systems. Moving beyond the analysis of the Afghan legal system and hinging on selected statistics on Afghanistan’s ethnically diverse composition, the first part of the paper examines Afghan’s women condition following the coming into force of the 2004 Constitution by interlacing the constitutional provisions with the existing rules of Personal and Customary Law. The second part of the paper goes on by comparing the Afghan legal system with selected European and extra-European Countries featured by systems of law, that similarly to Afghanistan rely on a mixture of State Laws, Personal, and Customary Laws to highlight the extent to which these systems affect women’s human rights and, especially, those of minority women
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Cavallini, Michela. "Diritti umani, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e responsabilit� sociale d�impresa: Quali prospettive?" Revista Direitos Humanos Fundamentais 11, no. 1 (September 1, 2011). http://dx.doi.org/10.36751/rdh.v11i1.533.

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Abstract:
O reconhecimento da sa�de e seguran�a dos trabalhadores como direito humano � essencial para assegurar a prote��o universal. O tema �, portanto, examinado em rela��o ao direito internacional dos direitos humanos, em rela��o as pol�ticas mais recentes de Organiza��o Internacional do Trabalho e segundo a perspectiva da Carta Social Europeia. Levando em conta tamb�m uma s�rie de quest�o do direito do trabalho italiano, � necess�rio ter em conta o quadro jur�dico e promover a coopera��o entre os diferentes atores envolvidos, para verificar a validade e garantir a efic�cia das pol�ticas de Corporate Social Responsibility.
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"Diritto italiano. Asilo." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 111–20. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004008.

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Abstract:
1. Tribunale di Roma 12.7.2011 n. 424 - cittadino nigeriano richiedente la protezione internazionale - sufficienza degli elementi fattuali forniti per l'accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria in quanto compatibile con le notizie sulla situazione del Paese di provenienza raccolta da organizzazioni internazionali, dal sito del Ministero degli esteri e da vari siti web2. Tribunale di Roma 19.10.2011 n. 20149 - cittadino turco di etnia curda richiedente lo status di rifugiato - impugnazione del diniego della Commissione - attendibilitŕ della ricostruzione fattuale operata dal richiedente in quanto compatibile con le notizie sulla situazione del Paese di provenienza raccolta da organizzazioni internazionali3. Tribunale di Roma 18.11.2011 - cittadino egiziano transessuale - libera scelta dell'orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione in via di urgenza del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari - giurisdizione del giudice ordinario - potere discrezionale della PA limitato dalle disposizioni della CEDU in materia di tutela dei diritti umani fondamentali4. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 28.11.2011 n. 2799 - cittadina kosovara di etnia rom richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari - sufficienza degli elementi fattuali acquisiti da organizzazioni internazionali sulla situazione del Paese di origine
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Conti, Adelaide, and Paola Delbon. "La sperimentazione in soggetti in coma: problematiche etiche e giuridiche." Medicina e Morale 54, no. 2 (April 30, 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.396.

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Abstract:
L’inclusione di un soggetto in uno studio sperimentale è di regola subordinata al consenso libero e informato dello stesso. Problematiche di ordine etico e giuridico piuttosto complesse emergono quindi quando il soggetto da includere nella ricerca sia incapace di prestare tale consenso, come nel caso di persona in stato di incoscienza. L’inclusione di tale soggetto nella ricerca è dalle norme e dai documenti nazionali e sovranazionali (art. 54 Codice Penale, Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, GCP recepite con Decreto Ministeriale 15 luglio 1997, Dichiarazione di Helsinki, Linee Guida Etiche Internazionali per la Ricerca Biomedica che coinvolge Soggetti Umani) subordinata alla sussistenza di una situazione di emergenza, o alla prestazione del consenso da parte del rappresentante legalmente riconosciuto. Si tratta quindi di verificare, ai fini dell’individuazione di uno spazio di praticabilità della ricerca in tali ipotesi, al di fuori delle situazioni di emergenza e rappresentanza legale, la possibilità di ulteriori “criteri di ammissibilità”: l’introduzione delle direttive anticipate e/o la previsione di un “decisore sostitutivo”, e la reversibilità dello stato di coma, ovvero la possibilità di guarigione e/o miglioramento quale condizione legittimante la sperimentazione in quanto pratica volta a recuperare lo stato di coscienza del soggetto. Ogni riflessione circa l’inclusione di un paziente in stato di coma in un protocollo sperimentale deve in definitiva fondarsi sulla considerazione della priorità dell’interesse del paziente stesso rispetto all’interesse della scienza e della società, ancor più se riferita a soggetti incapaci di esercitare un libero consenso rispetto ad un atto di disposizione del proprio corpo, e perciò bisognosi di maggior tutela. ---------- The inclusion of a person in a clinical trial, as a rule, needs his/her free and informed consent. Complex ethical and legal questions emerge when the person to include in a clinical trial in uncapable of giving legal consent, i. e. when he/she is uncounscious. According to national and international rules and documents (art. 54 c.p.; Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine; GCP - D.M. 15 luglio 1997; Declaration of Helsinki (WMA) International Ethical Guidelines for Biomedical Research involving Human Subjects (CIOMS) including such a person in a clinical trial can be justified in emergency or with the consent of patient’s legal representative. We have to verify, in order to pick out a scope for medical research in these hypotheses, apart from emergency and legal representation, the possibility of other “admissibility standards”: advance directives and /or substituted decision-maker, and the reversibility of a coma, i. e. the possibility for the patient to heal or be better as a condition for the conduct of clinical trial as an operation intended to recover patient’s consciousness. All considerations about inclusion of unconscious persons in clinical trials have to be founded in the consideration that the interest of the patient always prevail over those of science and society, much more if the patient is unable to exercise his/her consent to dispose of his/her body, and then in need of special protection.
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